Hai ricevuto una multa? La prima regola è non rassegnarsi!
Esaminati da occhi esperti, il verbale di una multa o una cartella esattoriale potranno rivelare motivi di nullità, altrimenti, difficilmente individuabili.
Fai una foto o una scansione del verbale ed inviala per una consulenza gratuita all'indirizzo
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Chi siamo e cosa facciamo.
Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale.
Lo scopo dell'associazione è quello offrire ai propri associati assistenza legale altamente qualificata a costi...altamente ridotti!
Il principio è semplice: in tanti si può scegliere il meglio e si può risparmiare.
Il servizio che offriamo funziona così.
Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
Per inviarci la documentazione, puoi farne una fotografia digitale o una scansione ed inviarcela tramite posta elettronica all'indirizzo
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. Dopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.
Approfondimenti
Tutela dei consumatori
Difenere i propri diritti | Difenere i propri diritti |
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Il Codice del Consumo prevede, per i contratti a distanza (compresi quindi quelli effettuati tramite internet), un termine perentorio di trenta giorni entro cui il venditore, è tenuto ad eseguire l'ordinazione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il professionista ha trasmesso l'ordine. Si tratta di un termine comunque liberamente derogabile dalle parti. In caso di mancata esecuzione dell'ordine entro il termine di 30 giorni (o di quello diversamente pattuito), il venditore è tenuto ad informare il consumatore provvedendo al rimborso delle somme da questi già eventualmente corrisposte. Trascorso inutilmente tale termine, il venditore può considerarsi inadempiente, con la conseguenza che il Consumatore potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e sarà eventualmente legittimato ad agire per il risarcimento dei danni. Preferibilmente con l'assistenza di un legale specializzato in materia, Il primo passo da compiere in tali casi, consiste nell'inviare una formale comunicazione, con raccomandata a.r., con cui dichiarare la risoluzione del contratto e intimare il rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Qualora entro il termine ulteriormente concessogli, il venditore non adempia all'obbligo di rimborso (compresi eventuali oneri accessori come risarcimento danni, spese legali, ecc), conviene fin da subito mettere da parte i miti propositi e azionare i rimedi legali a disposizione. A fronte della generica e spesso ingiustificata sfiducia nei rimedi di giustizia, qualora siano state prese fin da principio tutte le opportune precauzioni (comprese quelle innanzi illustrate), un ricorso per decreto ingiuntivo può consentire entro tempi rapidi e anticipando spese ridotte, di tornare in possesso delle somme pagate. A patto di avere tutte le carte in regola, non deve preoccupare il ricorso alle vie legali anche per recuperare crediti di modesto importo. È tuttavia condizione imprescindibile aver conservato tutta la documentazione che nel suo evolversi a scandito le diverse fasi del rapporto di compravedita, dalla email contenti la conferma dell'ordine, fino agli estratti conto attestanti il pagamento, compresa ogni comunicazione inviata dal venditore. La giurisprudenza ha in questi ultimi tempi compiuto passi da gigante e sono sempre più i Tribunali disposti a riconoscere il valore di prova scritta anche alle semplici email. Nei casi più gravi, penalmente rilevanti, non va inoltre trascurata l'ipotesi di effettuare una denuncia alle forze dell'ordine, non solo per lo specifico scopo di veder riconosciuti i propri diritti ma anche per il dovere civico di contribuire alla prevenzione e repressione di reati. In tali ipotesi, il consiglio non può non essere che quello di rivolgersi al GAT, cioè al nucleo antifrodi telematiche istituito dalla Guardia di Finanza. Il GAT ha sede a Roma. |
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Dopo qualche giorno o qualche settimana il Giudice fisserà l'udienza e ne invierà comunicazione presso il luogo di elezione di domicilio del ricorrente. In udienza il Giudice emetterà la sentenza di accoglimento o r...
Leggi tutto...Nel caso si sia fatto ricorso, in linea teorica, non dovrebbe essere necessario. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo di inviare il modulo....
Leggi tutto...Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.
Leggi tutto...Il Prefetto può decidere il ricorso entro 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) all’organo accertatore, oppure entro 210 giorni nel caso in cui sia stato indirizzato all'Ufficio Territoriale di Governo. ...
Leggi tutto...Il ricorso dovrà essere presentato a nome della azienda o della società proprietaria dell'auto, a cui il verbale è stato notificato. Il dipendente potrà eventualmente curare il ricorso, ricevendone delega dal...
Leggi tutto...Se il ricorso è rigettato dal Prefetto, la sanzione viene automaticamente raddoppiata. Al contrario, facendo ricorso al Giudice di Pace, questi può liberamente determinare l'importo della sanzione....
Leggi tutto...La domanda va inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo che ha emesso la sanzione, allegando documentazione adeguata ad attestare la propria situaizone di disagio economico.
Leggi tutto...Quello che viene lasciato sul parabrezza è un semplice preavviso di accertamento, un atto informale contro cui non è possibile sollevare ricorso. Per l'opposizione occorrerà attendere la notifica postale del verbale...
Leggi tutto...Le foto possono essere richieste all’ufficio dell’organo accertatore personalmente oppure tramite lettera raccomandata. È sempre consigliabile verificare le specifiche modalità disposte dal singolo ufficio....
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