Hai ricevuto una multa? La prima regola è non rassegnarsi!
Esaminati da occhi esperti, il verbale di una multa o una cartella esattoriale potranno rivelare motivi di nullità, altrimenti, difficilmente individuabili.
Fai una foto o una scansione del verbale ed inviala per una consulenza gratuita all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
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Chi siamo e cosa facciamo.
Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale. Lo scopo dell'associazione è quello offrire ai propri associati assistenza legale altamente qualificata a costi...altamente ridotti!
Il principio è semplice: in tanti si può scegliere il meglio e si può risparmiare.


Il servizio che offriamo funziona così.
Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
Per inviarci la documentazione, puoi farne una fotografia digitale o una scansione ed inviarcela tramite posta elettronica all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo . Dopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

UFFICIO REDAZIONE RICORSI
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Difenere i propri diritti PDF Stampa E-mail
Il Codice del Consumo prevede, per i contratti a distanza (compresi quindi quelli effettuati tramite internet), un termine perentorio di trenta giorni entro cui il venditore, è tenuto ad eseguire l'ordinazione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il professionista ha trasmesso l'ordine. Si tratta di un termine comunque liberamente derogabile dalle parti. In caso di mancata esecuzione dell'ordine entro il termine di 30 giorni (o di quello diversamente pattuito), il venditore è tenuto ad informare il consumatore provvedendo al rimborso delle somme da questi già eventualmente corrisposte. Trascorso inutilmente tale termine, il venditore può considerarsi inadempiente, con la conseguenza che il Consumatore potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e sarà eventualmente legittimato ad agire per il risarcimento dei danni. Preferibilmente con l'assistenza di un legale specializzato in materia, Il primo passo da compiere in tali casi, consiste nell'inviare una formale comunicazione, con raccomandata a.r., con cui dichiarare la risoluzione del contratto e intimare il rimborso delle somme indebitamente trattenute.

Qualora entro il termine ulteriormente concessogli, il venditore non adempia all'obbligo di rimborso (compresi eventuali oneri accessori come risarcimento danni, spese legali, ecc), conviene fin da subito mettere da parte i miti propositi e azionare i rimedi legali a disposizione. A fronte della generica e spesso ingiustificata sfiducia nei rimedi di giustizia, qualora siano state prese fin da principio tutte le opportune precauzioni (comprese quelle innanzi illustrate), un ricorso per decreto ingiuntivo può consentire entro tempi rapidi e anticipando spese ridotte, di tornare in possesso delle somme pagate. A patto di avere tutte le carte in regola, non deve preoccupare il ricorso alle vie legali anche per recuperare crediti di modesto importo. È tuttavia condizione imprescindibile aver conservato tutta la documentazione che nel suo evolversi a scandito le diverse fasi del rapporto di compravedita, dalla email contenti la conferma dell'ordine, fino agli estratti conto attestanti il pagamento, compresa ogni comunicazione inviata dal venditore. La giurisprudenza ha in questi ultimi tempi compiuto passi da gigante e sono sempre più i Tribunali disposti a riconoscere il valore di prova scritta anche alle semplici email.

Nei casi più gravi, penalmente rilevanti, non va inoltre trascurata l'ipotesi di effettuare una denuncia alle forze dell'ordine, non solo per lo specifico scopo di veder riconosciuti i propri diritti ma anche per il dovere civico di contribuire alla prevenzione e repressione di reati.
In tali ipotesi, il consiglio non può non essere che quello di rivolgersi al GAT, cioè al nucleo antifrodi telematiche istituito dalla Guardia di Finanza. Il GAT ha sede a Roma.
 
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Con la sentenza 09.01.2007 n° 116, le Sezioni Unite hanno dichiarato la nullità del verbale di accertamento per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento, nell’ipotesi in cui nella zona non sia presente anche un’area di parcheggio libera.

La decisione si fonda sull’art. 7, comma 8, del codice della strada, che testualmente prevede: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”

Tale obbligo, è il caso di specificare, non sussiste nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle zone definite “A” dall’articolo 2 del DM 1444/68 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

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