Hai ricevuto una multa? La prima regola è non rassegnarsi!
Esaminati da occhi esperti, il verbale di una multa o una cartella esattoriale potranno rivelare motivi di nullità, altrimenti, difficilmente individuabili.
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Il servizio che offriamo funziona così.
Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
Per inviarci la documentazione, puoi farne una fotografia digitale o una scansione ed inviarcela tramite posta elettronica all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo . Dopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

UFFICIO REDAZIONE RICORSI
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Guida in stato d'ebbrezza PDF Stampa E-mail

Dott.ssa Veronica Ribbeni 

 
La L. n. 160/07 ha apportato significative modifiche in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., aggravando il trattamento sanzionatorio e inserendo tre autonome fattispecie nelle lettere a), b) e c) del menzionato articolo.
Il D.L. n. 92/08 ha previsto un aumento di pena per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza.
A un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l corrisponderà una ammenda da € 500 a € 2.000 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
A un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5g/l corrisponderà una ammenda da € 800 a € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
Ove il tasso alcolemico superi i 1,5 g/l, è prevista l’ammenda tra €1.500 e € 6.000, l’arresto da tre mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo.
Per quanto concerne la natura del provvedimento di sospensione della patente, giacchè rappresenta una sanzione amministrativa, la menzionata statuizione viene ordinata dal giudice e nel caso di definizione del procedimento penale con applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e nel caso di decreto penale, ove può essere irrogata dal GIP a prescindere dall’esistenza di una specifica richiesta del PM.
È, altresì, prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente.
In caso di reiterazione della condotta nel corso di un biennio o nel caso in cui la violazione sia commessa da un conducente professionista, la patente viene revocata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Il D.L. n. 92/08 prevede, inoltre, che il conducente possa essere sottoposto all’accertamento tramite l’etilometro, il quale misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Tale esame viene ripetuto due volte, a distanza di 5 minuti.
Il soggetto che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale, sanzionato con l’arresto da tre mesi a un anno, l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni  e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il veicolo è di proprietà del responsabile dell'illecito.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato (cfr. Sez. IV, n. 22599/05).
L'omesso deposito del referto sanitario nonché l'omesso deposito del verbale relativo all'alcooltest, non determina alcuna nullità (cfr. tra altre Sez. IV, n. 31333/04). Secondo parte della dottrina, infatti, il menzionato verbale non rientrerebbe tra gli atti soggetti all'obbligo di deposito.
Ex art. 186 c. II C.d.S. lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può, dunque, essere provato e accertato con qualsiasi mezzo.
Il giudice, per il principio del libero convincimento, può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, fornendo motivazione logica ed esauriente del suo convincimento.
Perché sussista il reato di guida in stato di ebbrezza occorre la prova che l'assunzione, anche oltre misura, di bevande alcoliche comporti il venir meno dell'equilibrio psico-fisico del soggetto e che, pertanto, questi si trovi effettivamente in stato di ebbrezza.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, V. Cristiano, con sentenza n. 203/06, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, dal momento che la sola prova rappresentata dal dato registrato dall’etilometro non è sufficiente a dichiarare la responsabilità penale di chi viene trovato alla guida dell'auto in stato di ebbrezza.
Se, infatti è vero che con il solo etilometro non si possa stabilire se l'assunzione di alcool abbia effettivamente determinato uno stato di ebbrezza dal momento che, a parità di quantità ingerite, le conseguenze sull'equilibrio di chi ne abusa variano da soggetto a soggetto, è pur vero che occorrono ulteriori elementi da cui si possa desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante da alcool, come la condotta di guida, la difficoltà nell'articolare il linguaggio, la pronuncia di frasi sconnesse e soprattutto l’andatura barcollante.
Con espresso riferimento a quanto appena esposto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che il giudice può disattendere l'esito fornito dall'alcooltest, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti.
 
 

 
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Il Tempo (31 luglio 2008)

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La sentenza n. 218/2008 del Tar Lazio è di quelle che passano alla storia. Con queste sentenza infatti il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha annullato la delibera comunale n. 104/2004, recante ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

Il provvedimento si riferiva in particolare alla zona Ostiense, in cui il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; senza risparmiare neanche le vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi.

Per tutta risposta, pertanto, il Sindaco di Roma (Gianni Alemanno) ha sospeso la tariffazione oraria in tutto il territorio del comune di Roma, ritenendo così di prevenire contestazioni suscettibili di arrecare al Comune maggiori pregiudizi rispetto ai proventi della sosta. Da oggi, quindi, le strisce blu lungo le strade della capitale resterenno un semplice elemento decorativo, destinato (ci auguriamo!) a sbiadire in fretta.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato in questa pagina.

Quella delle strisce blu, disposte in intere aree cittadine, prive di particolare interesse urbanistico, è una piaga che colpiva non solo Roma, ma che colpisce tutt'oggi le principali citta d'Italia. Resta, quindi, solo da attendere, nella speranza che quello del Tar Lazio non resti un caso isolato, e che presto trovi seguito presso i Tribunali Amministrativi delle altre regioni.

 

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