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Giurisprudenza
Giudice di Pace di Lecce Sent. del 12 aprile 2005
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Repubblica Italiana Avv. Oronzo Tamburrano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 11.4.05 promossa da: Guido Vitantonio Avv. De Gaetanis - Avv. A. Tanza - Avv. Rosanna Cafaro Contro: Comune di Cavallino Avv. R. Carlino Con ricorso del 3-1-05, avverso verbale di accertamento n. PH 178/04 della Polizia municipale di Cavallino, il sig. Guido Vitantonio, ne chiedeva la declaratoria di nullità per i motivi come appresso esposti. Il ricorrente ha ricevuto in data 8.11.04, a mezzo posta, l’avviso di accertamento sopraindicato, dove si afferma che in data 9.10.04 il conducente del veicolo tg. AL 384 FV, di proprietà del Guido, ha violato l’art. 146 comma 3 del C.d.S., in Cavallino alla via Leuca, poiché superava la linea d’arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la luce rossa. L’accertamento è avvenuto a mezzo apparecchio a postazione fissa PHOTORED F17/A. 1) Primo motivo di nullità: violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18/3/04 del Ministero dei Trasporti. L’art. 201 del C.D.S. al comma 1 bis lettera B, prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso di attraversamento di un incrocio semaforizzato con luce rossa. Con la recente modifica del C.d.S. (D.L. n. 151/2003) [è previsto] che l’attraversamento di un incrocio con luce rossa non prevede la presenza dei VV.UU qualora l’accertamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate (art. 201 C .d.S. comma 1 ter). Quindi l’Amm.ne Comunale può usare tali mezzi senza gli accertatori di persona solo se sono avvenute tutte le condizioni necessarie per l’esatto funzionamento. Dec. dir.le n. 1130 del 18/3/04 del Ministero dei Trasporti Art.2. Il dispositivo denominato Photored F17A può essere utilizzato in assenza degli agenti quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) l’apparecchiatura installata in modo fisso – posizione protetta - non manovrabile od oscurabile. 2) e così via…. Dalla lettura del verbale solo poche disposizioni sembrano rispettate: 1) l’apparecchiatura è posta in modo facilmente manomettibile. Dal secondo scatto si rileva che [esso] non è stato eseguito quando l’auto si trovava al centro dell’intersezione ma dopo. Non vi è indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso. Da tutto quanto si rileva che l’apparecchiatura non ha funzionato in maniera prevista e dovuta come per legge e non consente, quindi, alcuna certezza sulla constatazione stante l’assenza del vigile accertatore. 2) Violazione art.385 Regolamento C.d.S. il quale prevede le modalità da osservare per la notifica del verbale in caso di mancata contestazione………….ai soggetti destinatari, ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali,o copia autentica a cura del responsabile dell’ufficio o Comando o da un delegato. Nel caso in esame così non è stato. Addirittura manca anche la firma dell’accertatore (Cass. n. 4567 del 7.5.99 e n. 2341 del 3/3/98. Si costituisce il Comune di Cavallino depositando una comparsa di risposta molto elaborata dove ribatte punto per punto quanto esposto in ricorso e si evidenzia la regolarità del funzionamento dell’apparecchio e si contesta la nullità dell’accertamento per la mancata firma dell’accertatore sulla copia inviata al contravvenzionato. Successivamente l’Avv. De Gaetanis deposita in atti copia della legge 273/1991 con introduzione dell’obbligo della “taratura” degli apparecchi fotografici, a pena di nullità, effettuate da appositi centri autorizzati legalmente. La causa viene rinviata per la decisione. ---- Il ricorso merita accoglimento. La questione sollevata è stata discussa a livello profondamente interessante da entrambi le parti su motivazioni sulle quali sia da una parte che dall’altra si è data una visione altamente acculturata a sostegno di tesi contrastanti. Comunque restringendo la decisione alle ultime contestazioni di parte attrice riguardante la nullità dell’operato delle apparecchiature di Photored utilizzate dalle varie Polizie, non si può non riconoscere la validità della della eccezione di nullità della operatività degli apparecchi su nominati in mancanza della “taratura”, cioè il controllo periodico, che però deve essere effettuato “ope legis” solo ed esclusivamente da centri operativi indicati e autorizzati da S.I.T. come previsto dalla legge. Molto confermativa di quanto appena dichiarato la esibizione delle copie intere di sentenze sull’argomento (in particolare quella del tribunale di Lodi) che concludono in tal senso fornendo un notevole supporto confermativo da quella che è la decisione presa dal sottoscritto. P.Q.M. Si accoglie il ricorso in oggetto e si dichiara nullo il verbale impugnato. Si condanna di conseguenza il Comune di Cavallino in persona del Sindaco P.T., al pagamento delle spese di giudizio forfetariamente liquidate in Euro 103,29 oltre IVA + CAP come per legge in favore dell’Avv. S. De Gaetanis + 2 Lecce 12/04/05 Il giudice di pace avv. O. Tamburrano
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Dopo qualche giorno o qualche settimana il Giudice fisserà l'udienza e ne invierà comunicazione presso il luogo di elezione di domicilio del ricorrente. In udienza il Giudice emetterà la sentenza di accoglimento o r...
Leggi tutto...Nel caso si sia fatto ricorso, in linea teorica, non dovrebbe essere necessario. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo di inviare il modulo....
Leggi tutto...Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.
Leggi tutto...Il Prefetto può decidere il ricorso entro 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) all’organo accertatore, oppure entro 210 giorni nel caso in cui sia stato indirizzato all'Ufficio Territoriale di Governo. ...
Leggi tutto...Il ricorso dovrà essere presentato a nome della azienda o della società proprietaria dell'auto, a cui il verbale è stato notificato. Il dipendente potrà eventualmente curare il ricorso, ricevendone delega dal...
Leggi tutto...Se il ricorso è rigettato dal Prefetto, la sanzione viene automaticamente raddoppiata. Al contrario, facendo ricorso al Giudice di Pace, questi può liberamente determinare l'importo della sanzione....
Leggi tutto...La domanda va inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo che ha emesso la sanzione, allegando documentazione adeguata ad attestare la propria situaizone di disagio economico.
Leggi tutto...Quello che viene lasciato sul parabrezza è un semplice preavviso di accertamento, un atto informale contro cui non è possibile sollevare ricorso. Per l'opposizione occorrerà attendere la notifica postale del verbale...
Leggi tutto...Le foto possono essere richieste all’ufficio dell’organo accertatore personalmente oppure tramite lettera raccomandata. È sempre consigliabile verificare le specifiche modalità disposte dal singolo ufficio....
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