Hai ricevuto una multa? La prima regola è non rassegnarsi!
Esaminati da occhi esperti, il verbale di una multa o una cartella esattoriale potranno rivelare motivi di nullità, altrimenti, difficilmente individuabili.
Fai una foto o una scansione del verbale ed inviala per una consulenza gratuita all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
.

Chi siamo e cosa facciamo.
Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale. Lo scopo dell'associazione è quello offrire ai propri associati assistenza legale altamente qualificata a costi...altamente ridotti!
Il principio è semplice: in tanti si può scegliere il meglio e si può risparmiare.


Il servizio che offriamo funziona così.
Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
Per inviarci la documentazione, puoi farne una fotografia digitale o una scansione ed inviarcela tramite posta elettronica all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo . Dopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

UFFICIO REDAZIONE RICORSI
Home arrow Giurisprudenza arrow Cassazione Sent. n. 26311/2006
PDF Stampa E-mail
 
 
La Corte di Cassazione ritiene illegittima la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato un precedente ricorso. La Cassazione accoglie le doglianze del ricorrente, riguardanti in particolare la non esatta individuazione della norma che avrebbe potuto consentire all'amministrazione l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, e l'omessa valutazione in sentenza da parte del giudice di primo grado di altre eccezioni sollevate in ricorso. 
 
 
 
Cassazione
Sezione seconda civile
sentenza 5 luglio-7 dicembre 2006, n. 26311
Presidente Corona – Relatore Ebner Pm Pivetti
 
Ricorrente D. E. – Controricorrente Comune di Roma
 

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Roma notificava in data 9 gennaio 2003 a D. E. Carlo un verbale di accertamento di violazione dell’articolo 7 comma 1 D.Lgs 285/92, con richiesta di pagamento della somma di euro 32; per avere il D. E., in data 4 settembre 2002, alle ore 12.10, in Via Marcantonio Colonna, direzione Via Lepanto, circolato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

L’opposizione proposta dal D. E. avverso tale provvedimento veniva rigettata dal GdP di Roma con sentenza 2953/03, depositata il 26 giugno 2003: sul rilievo, per un verso, della tempestività della notificazione del verbale di contravvenzione nel termine di 150 giorni fissato dal CdS; e, per altro verso, che l’omessa contestazione immediata della violazione era da ritenersi giustificata, ai sensi dell’articolo 384 del Regolamento di esecuzione al Cds, in quanto l’organo accertatore si trovava su un mezzo pubblico di trasporto.

2. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il D. E., con atto notificato il 30 ottobre 2003, sostenuto da due mezzi di doglianza.

L’intimato Comune di Roma resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 Dpr 495/92.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto che la motivazione contenuta nel verbale di accertamento circa la non immediata contestazione della violazione per la “esigenza di non intralciare il servizio pubblico di trasporto” non era in logico collegamento con la previsione contenuta nell’articolo 384 lettera d), richiamato dal GdP – laddove prevede tra i casi di non immediata contestazione la circostanza che l’agente accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto – poiché una tale situazione non risultava dal verbale di contestazione dell’infrazione.

2.2. Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il GdP omesso di motivare in ordine alla impossibilità della contestazione immediata della violazione, nonostante che con l’opposizione fosse stato evidenziato che una tale immediata contestazione era invece possibile.

3. I motivi di doglianza – che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente – sono fondati.

In primo luogo è dato realmente rilevare una contraddizione fra le ragioni addotte dall’organo accertatore circa la mancata contestazione immediata dell’infrazione (per non intralciare il servizio pubblico di trasporto) e la norma ritenuta dal GdP giustificatrice della non contestazione immediata (articolo 384 lettera d) Reg. Es. al CdS), essendo ivi previsto il diverso caso in cui il funzionario accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto.

Tuttavia, di tale circostanza, nei telegrafici motivi della decisione, non vi è alcun riscontro. In ogni caso, poi, dal ricorso in opposizione – che questa Corte esamina, dolendosi il D. E. del mancato esame, da parte del primo Giudice, di circostanze di fatto aventi rilevanza decisiva, prospettate nell’atto introduttivo del giudizio – si ricava che effettivamente il D. E. ebbe a dedurre che un ciclomotore di ridotto ingombro non poteva mai intralciare il traffico, essendo bene il conducente in grado di accostarsi al margine della carreggiata, anche per la mancanza in luoghi di cordoli che potessero intralciare la manovra e in considerazione dello scarso traffico esistente in luogo per via dell’ora (ore 12.10) in cui sarebbe avvenuta l’infrazione contestata.

Orbene, tali deduzioni difensive non solo non risultano essere state oggetto di alcuna doverosa critica valutazione ma non risultano neppure prese in considerazione dal giudicante.

4. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto e va cassata la sentenza impugnata: con rinvio – occorrendo ai fini del decidere accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità – ad altro giudice dell’Ufficio del GdP di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice dell’Ufficio del GdP di Roma.

 
 
 
 
< Prec.   Pros. >

Ultime dal forum

  • Omessa comunicazione dati conducente e ricorso in attesa di giudizio
    Buongiorno a tutti. Non meno di un paio di mesi fa, feci ricorso al GdP per una multa ricevuta per eccesso di velocità rilevato con autovelox mobile. Sono ancora in attesa...
  • Nuova cartella da pagare
    Salve a tutti il mio caso è il seguente: nel 2005 mi è stata notificata una multa che ho contestato presentanto ricorso al giudice di pace di palermo. Mi è stata fissata...
  • Il ricorso vale come comunicazione dati?
    Buongiorno a tutti, vi spego la mia vicenda che ha del grottesco.Mi fu notificata un anno fa la multa per eccesso di velocità con Velomatic512, io feci ricorso al GdP ed...
  • stato di ebbrezza + confisca ciclomotore
    Salve, volevo illustrare la mia situazione. Il 19 novembre 2008 sono stato fermato nel centro di Firenze alla guida di un ciclomotore 50cc e mi hanno rilevato un tasso alcolemico di...
  • tassa rifiuti
    salve, ascoltando un programma di radio24, ho sentito che la Corte di cassazione ha ritenuto illegittimo applicare l'iva al 10% sulla tassa dei rifiuti che i comuni ci fanno pagare....
  • decurtazione punti con ricorso
    salve a tutti! lo scorso luglio, mi è arrivata una multa fatta con autovelox con eccesso di velocità superiore ai 40km/h. Ho presentato ricorso sulla base delle informazioni che mi avete...
  • Multa per sosta in area vietata 0-24 (carico/scarico)
    Buon giorno, scrivo per avere un'informazione. Oggi, all'Aeroporto di Orio Al Serio di Bergamo, ho preso una sanzione amministrativa per "sosta in area vietata 0-24 (carico/scarico) con ticket parcometro non valido...
  • Traffiphot Torino Corso Allamano
    Buongiorno. Innanzitutto complimenti per il forum. Ho ricavato diverse informazioni ma il mio caso credo sia a parte. Solito velox o appunto Traffiphot messo subito dopo il cavalcavia dove sullo...
  • Divieto di sosta zona in zona rimozione
    salve, due verbali nello stesso giorno su due auto entrambe mie. La violazione contestata è la sosta vietata in zona rimozione. L'auto è un Citroen Berlingò 2 posti con evidente forma di un...
  • Divieto di sosta zona in zona rimozione
    salve, sono un nuovo utente ho visto che siete e persone adatte a cui chiedere un chiarimento od una consulenza. In data di ieri 05 gennaio 2009 intorno alle 19.30 ho trovato...

Chi siamo

Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale.

Sondaggio

La tua ultima multa
 

TopTen Autovelox

01. Bologna (S.P. 569 km 41+730)

02. Torino (Via Botticelli 115)

03. Milano (Viale Caterina Forlì)

04. Roma (Via Colombo)

05. C. Balsamo (Viale F. Testi)

06. Buccinasco (Via Costituzione) 

07. Rieti (Via Salaria) 

08. Cittadella (Via Copernico)

09. Catania (Asse dei Servizi) 

10. Fossano (S.S. per Mondovì) 

vedi la classifica completa 

Adv

Chi e' online

Abbiamo 35 visitatori e 3 utenti online

Assistenza

assistenza

Contattaci telefonicamente o inviaci copia del verbale all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo per un esame gratuito e non vincolante.

Dicono di noi

Il Tempo (31 luglio 2008)

clicca per ingrandire l'immagine

Ultime notizie

Con la sentenza 09.01.2007 n° 116, le Sezioni Unite hanno dichiarato la nullità del verbale di accertamento per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento, nell’ipotesi in cui nella zona non sia presente anche un’area di parcheggio libera.

La decisione si fonda sull’art. 7, comma 8, del codice della strada, che testualmente prevede: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”

Tale obbligo, è il caso di specificare, non sussiste nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle zone definite “A” dall’articolo 2 del DM 1444/68 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Domande frequenti

Cosa succede dopo il ricorso?

Dopo qualche giorno o qualche settimana il Giudice fisserà l'udienza e ne invierà comunicazione presso il luogo di elezione di domicilio del ricorrente. In udienza il Giudice emetterà la sentenza di accoglimento o r...

Leggi tutto...
 
Devo comunicare i dati del conducente?

Nel caso si sia fatto ricorso, in linea teorica, non dovrebbe essere necessario. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo  di inviare il modulo....

Leggi tutto...
 
Il CdS spiega come fare ricorso?

Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.

Leggi tutto...
 
Se il Prefetto non risponde al ricorso

Il Prefetto può decidere il ricorso entro 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) all’organo accertatore, oppure entro 210 giorni nel caso in cui sia stato indirizzato all'Ufficio Territoriale di Governo. ...

Leggi tutto...
 
Auto aziendale: posso fare ricorso?

Il ricorso dovrà essere presentato a nome della azienda o della società proprietaria dell'auto, a cui il verbale è stato notificato. Il dipendente potrà eventualmente curare il ricorso, ricevendone delega dal...

Leggi tutto...
 
In caso di rigetto, la sanzione aumenta?

Se il ricorso è rigettato dal Prefetto, la sanzione viene automaticamente raddoppiata. Al contrario, facendo ricorso al Giudice di Pace, questi può liberamente determinare l'importo della sanzione....

Leggi tutto...
 
Si puo' pagare a rate?

La domanda va inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo che ha emesso la sanzione, allegando documentazione adeguata ad attestare la propria situaizone di disagio economico.

Leggi tutto...
 
Multa trovata sul parabrezza, che fare?

Quello che viene lasciato sul parabrezza è un semplice preavviso di accertamento, un atto informale contro cui non è possibile sollevare ricorso. Per l'opposizione occorrerà attendere la notifica postale del verbale...

Leggi tutto...
 
Come visionare le foto dell'infrazione?

Le foto possono essere richieste all’ufficio dell’organo accertatore personalmente oppure tramite lettera raccomandata. È sempre consigliabile verificare le specifiche modalità disposte dal singolo ufficio....

Leggi tutto...