Hai ricevuto una multa? La prima regola è non rassegnarsi!
Esaminati da occhi esperti, il verbale di una multa o una cartella esattoriale potranno rivelare motivi di nullità, altrimenti, difficilmente individuabili.
Fai una foto o una scansione del verbale ed inviala per una consulenza gratuita all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
.

Chi siamo e cosa facciamo.
Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale. Lo scopo dell'associazione è quello offrire ai propri associati assistenza legale altamente qualificata a costi...altamente ridotti!
Il principio è semplice: in tanti si può scegliere il meglio e si può risparmiare.


Il servizio che offriamo funziona così.
Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
Per inviarci la documentazione, puoi farne una fotografia digitale o una scansione ed inviarcela tramite posta elettronica all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo . Dopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

UFFICIO REDAZIONE RICORSI
Home arrow Giurisprudenza arrow Cassazione Sent. n. 943/2005
PDF Stampa E-mail
Cassazione, sentenza 18.01.2005, n.943


La Cassazione Civile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonmaria A. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Padova avverso il verbale di contestazione della polizia stradale di violazione dell'art. 142 comma 9 del codice della strada, accertata l'11 novembre 2000 mediante apparecchiatura telelaser LTI 20-20, deducendo che lo strumento rilevatore non forniva sufficienti garanzie di affidabilità e che mancava la prova della avvenuta violazione.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 12 febbraio - 8 marzo 2001 il giudice di pace rigettava l'opposizione, osservando in motivazione che l'omologazione - nella specie risultante dal verbale di contestazione - costituisce l'unica condizione richiesta ai fini dell'impiego dell'apparecchio misuratore della velocità, che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino aquerela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, che grava sull'opponente l'onere di dimostrare gli eventuali difetti di costruzione, installazione e funzionamento dello strumento utilizzato e che nessuna prova era stata fornita dall'A. al riguardo, che la fotografia del veicolo era da considerare elemento non indispensabile ai fini dell'accertamento della violazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'A. deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso il Prefetto di Padova.
Motivi della decisioneCon l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si deduce che lo strumento telelaser impiegato non è conforme alle prescrizioni del codice della strada, non consentendo esso alcun riscontro di natura oggettiva circa la correttezza del rilevamento effettuato dai verbalizzanti, e quindi circa la commissione della violazione, in quanto la sua efficienza dipende soltanto dall'abilità manuale dell'operatore. Si deduce altresì che una corretta procedura di accertamento dell'infrazione richiede la presenza di due agenti, uno impegnato nell'uso dell'apparecchio, l'altro nella annotazione della targa e del tipo di veicolo, mentre nella specie l'unico agente intento ad utilizzare lo strumento non poteva avere chiara percezione di tali elementi. Si osserva inoltre che l'omessa costituzione del Prefetto nel giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di pace come rinuncia a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall'opponente. Si deduce ancora che il giudice di pace ha errato nel ritenere non
necessaria la riproduzione fotografica del veicolo coinvolto, richiedendo l'art. 345 del regolamento al codice della strada che le apparecchiature siano idonee a fissare la velocità in modo chiaro ed accertatile, e che pertanto avrebbe dovuto ritenere illegittimo e disapplicare il decreto di omologazione.
Si sostiene infine che il mancato assolvimento dell'onere della prova addebitato all'A. ha trovato ragione nell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate. La complessa censura è infondata.
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare in recenti decisioni (v., tra le altre, Cass. n. 21408, n. 21360, n. 21241, n. 5873 del 2004, tutte relative a violazioni intervenute, come quella di specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 168 del 2002, di conversione del decreto legge n. 121 del 2002) che ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il
disposto dell'art. 142 comma 6 del codice della strada.
Come si è rilevato nelle richiamate pronunce, la norma primaria fissa il principio che le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, mentre la disposizione regolamentare di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui all'art. 45 n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per poter essere omologate, siano tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertatile, siano inoltre gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e sianonella disponibilità di detti organi. Nè l'una nè l'altra di tali disposizioni richiede pertanto che esse siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione, così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il veicolo cui l'accertamento stesso si riferisce.
Il tenore della norma regolamentare, che rapporta l'esigenza di modalità chiare ed accettabili unicamente al dato della velocità, rende invece evidente che i requisiti necessari per l'omologazione dell'apparecchiatura attengono alla sua capacità di rilevazione, in termini di certezza e verificabilità, della velocità del veicolo sottoposto a controllo, restando affidato alla diretta percezione degli agenti, così come generalmente avviene nell'accertamento delle violazioni del codice della strada, il compito di riferire la velocità apparsa sul display e successivamente riprodotta nell'apposito tagliando ad un
determinato mezzo.
Nè potrebbe in contrario ritenersi che detto art. 345, nel prescrivere che l'accertamento avvenga tutelando la riservatezza dell'utente, postuli l'indispensabilità della documentazione fotografica: ed invero dalla prescrizione posta a garanzia della privacy, certamente riferibile alle situazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non appare consentito desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che l'unica modalità di rilevazione consentita sia quella fornita dalla
documentazione visiva dell'infrazione. é infine appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, in forzadell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. Ne consegue che l'accertamento della violazione delle norme relative alla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature omologate, facendo peraltro prova il verbale sino a querela di falso dell'effettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di essi costituiscono fonti di prova suscettibile di prova contraria, che può essere fornita dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (v. sul punto Cass. 1999 n. 12324; 1998 n. 8469; 1997 n. 7667).
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto si sottrae alle censure prospettate nel ricorso. Va infine rilevata l'inammissibilità del profilo di censura diretto a denunciare il rigetto da parte del giudice di pace di istanze istruttorie, stante la sua evidente genericità.
Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in E. 400,00, oltre le spese prenotate a debito, nonchè le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2005.
 
< Prec.   Pros. >

Ultime dal forum

  • data errata / art158
    ciao a tutti, giusto ieri ho trovato un preavviso di accertamento sul parabrezza della mia macchina, indicandomi la violazione dell'art 158 ecc.. insomma sembra che abbia parcheggiato sul marciapiede ( anche...
  • Ricorso per mancato rinnovo patente
    A Maggio 2008 non mi è stata rinnovata la patente B dall'ASL di Pavia perchè a Gennaio 2008 ho avuto una crisi comiziale dovuta all'assunzione contemporanea di farmaci ed alcolici. La motivazione...
  • Aiuto!!! Ztl Bologna
    ciao a tutti ragazzi, vi scrivo per chiedervi aiuto per un problema non indifferente che è sorto. Stamani mattina mi sono stare recapitate in ufficio 13 multe che si riferiscono ai...
  • scontrini corretti a penna e altro
    Quale efficacia probatoria possono avere gli scontrini dell'alcol test ove sono stampigliati dallo strumento gli orari (inizio e fine) dei due test, e successivamente alla loro stampa sono stati corretti...
  • Articolo 186 comma 2 informazioni e tempi di aspettativa
    Giorno 9 novembre 2008 mi hanno ritirato la patente con la legge 186 .Gli agenti mi hanno consigliato di mettere un legale è lo fatto, la lettera del comma dovrebbe...
  • multa ztl bologna potete aiutarmi ?
    salve , ho ricevuto n°2 verbali con data 04/07/08 per l'ingresso in via S. Vitale a Bologna , essendo che ci sono entrato 2 volte la stessa giornata , una...
  • Come si fa a capire se è stato un ausiliare del traffico a farti la multa?
    Come da titolo... ho preso 2 multe per corsia riservata ai mezzi pubblici, ed ho queso sospetto.. come faccio a capirlo?
  • cartelle mai notificate da piu di 1 anno
    Salve,scusate per la scrittura non perfetta ma spero che riuscite a capirmi.in data 07/10/2008 ricevo una raccomandata,procedo con il ritirodopo 2 gg.trovo una cartella esattoriale (cds)per infrazione fatta nel2003.(di 1.675...
  • corsia riservata via di Portonaccio ROMA
    Salve a tutti, vorrei contestare questa multa visto che non ho commesso l'infrazione non essendoci "materialmente" in quel posto e in quella data ora. Purtroppo però non ho testimoni per...
  • Quante similitudini
    Buona sera a tuttie complimenti per il forum interessantissimo, vorrei porvi un problema con la speranza che possiate darmi utili consigli. in data 14/10/2008 è stato recapitato a mio padre...

Chi siamo

Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale.

Sondaggio

La tua ultima multa
 

TopTen Autovelox

01. Bologna (S.P. 569 km 41+730)

02. Torino (Via Botticelli 115)

03. Milano (Viale Caterina Forlì)

04. Roma (Via Colombo)

05. C. Balsamo (Viale F. Testi)

06. Buccinasco (Via Costituzione) 

07. Rieti (Via Salaria) 

08. Cittadella (Via Copernico)

09. Catania (Asse dei Servizi) 

10. Fossano (S.S. per Mondovì) 

vedi la classifica completa 

Adv

Chi e' online

Abbiamo 53 visitatori e 3 utenti online

Assistenza

assistenza

Contattaci telefonicamente o inviaci copia del verbale all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo per un esame gratuito e non vincolante.

Dicono di noi

Il Tempo (31 luglio 2008)

clicca per ingrandire l'immagine

Ultime notizie

Oltre al danno anche la beffa. Se non bastassero ipoteche sulla casa e fermi amministrativi per poche centinaia di euro di multe a cittadini il più delle volte ignari di quello che sta succedendo loro, emerge un nuovo problema che solo a Roma riguarderebbe almeno settemila persone.
Secondo l’agenzia AsgMedia, la Visco-Bersani ha modificato il decreto legislativo 546/92 sul contenzioso tributario. All’articolo 19 viene specificato che rispettivamente sulle ipoteche immobiliari e sui fermi amministrativi il cittadino può impugnare l’atto facendo ricorso alla commissione tributaria provinciale. All’articolo 2 dello stesso dl viene specificato che la commissione tributaria è competente solo per quanto riguarda i tributi e non per le multe. E qui c’è il primo vuoto normativo, supportato anche dal caso che scoperto dall’agenzia.
Un cittadino romano si vede recapitato a casa un «preavviso di fermo veicolo» a causa di una cartella esattoriale di un importo complessivo di circa 4.900 euro. Tralasciando il particolare che molte multe sono cadute in prescrizione o che non sono state correttamente recapitate, il cittadino in questione si trova sul retro della multa la seguente dicitura: «Modalità e termini di imputazione: avverso il presente atto è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, nel termine di sessanta giorni». 

Domande frequenti

Cosa succede dopo il ricorso?

Dopo qualche giorno o qualche settimana il Giudice fisserà l'udienza e ne invierà comunicazione presso il luogo di elezione di domicilio del ricorrente. In udienza il Giudice emetterà la sentenza di accoglimento o r...

Leggi tutto...
 
Devo comunicare i dati del conducente?

Nel caso si sia fatto ricorso, in linea teorica, non dovrebbe essere necessario. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo  di inviare il modulo....

Leggi tutto...
 
Il CdS spiega come fare ricorso?

Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.

Leggi tutto...
 
Se il Prefetto non risponde al ricorso

Il Prefetto può decidere il ricorso entro 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) all’organo accertatore, oppure entro 210 giorni nel caso in cui sia stato indirizzato all'Ufficio Territoriale di Governo. ...

Leggi tutto...
 
Auto aziendale: posso fare ricorso?

Il ricorso dovrà essere presentato a nome della azienda o della società proprietaria dell'auto, a cui il verbale è stato notificato. Il dipendente potrà eventualmente curare il ricorso, ricevendone delega dal...

Leggi tutto...
 
In caso di rigetto, la sanzione aumenta?

Se il ricorso è rigettato dal Prefetto, la sanzione viene automaticamente raddoppiata. Al contrario, facendo ricorso al Giudice di Pace, questi può liberamente determinare l'importo della sanzione....

Leggi tutto...
 
Si puo' pagare a rate?

La domanda va inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo che ha emesso la sanzione, allegando documentazione adeguata ad attestare la propria situaizone di disagio economico.

Leggi tutto...
 
Multa trovata sul parabrezza, che fare?

Quello che viene lasciato sul parabrezza è un semplice preavviso di accertamento, un atto informale contro cui non è possibile sollevare ricorso. Per l'opposizione occorrerà attendere la notifica postale del verbale...

Leggi tutto...
 
Come visionare le foto dell'infrazione?

Le foto possono essere richieste all’ufficio dell’organo accertatore personalmente oppure tramite lettera raccomandata. È sempre consigliabile verificare le specifiche modalità disposte dal singolo ufficio....

Leggi tutto...