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UFFICIO REDAZIONE RICORSI
Home arrow Giurisprudenza arrow Corte Costituzionale Ordinanza n. 46/07 del 20 febbraio 2007
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO “ - Romano VACCARELLA “ - Paolo MADDALENA “ - Alfio FINOCCHIARO “ - Alfonso QUARANTA “ - Franco GALLO “ - Luigi MAZZELLA “ - Gaetano SILVESTRI “ - Sabino CASSESE “ - Maria Rita SAULLE “ - Giuseppe TESAURO “ - Paolo Maria NAPOLITANO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 giugno 2005 dal Giudice di pace di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Mario Bevilacqua ed il Prefetto di Gorizia, iscritta al n. 137 del registro ordinanza 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Gorizia, con ordinanza del 20 giugno 2005, emessa nel corso di un procedimento di opposizione ad un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui, a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la censurata disposizione, non consentendo al destinatario del verbale di contestazione, nel caso in cui abbia effettuato il predetto pagamento in misura ridotta, di proporre il ricorso giurisdizionale, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra detto destinatario ed i soggetti che, pur avendo pagato la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione, possono proporre ricorso al giudice di pace;

che infatti, sottolinea il giudice a quo, il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di contestazione, perché diretto esclusivamente ad impedire che tale verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;

che la censurata disposizione violerebbe anche l'art. 24 Cost., perché impedirebbe a chi ha effettuato il pagamento in misura ridotta di agire in giudizio;

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che l'opposizione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ai sensi del denunciato art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, perché, nella specie, il ricorrente ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale di contestazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché su di essa la Corte costituzionale si è già pronunciata nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 468 del 2005.

Considerato che il Giudice di pace di Gorizia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta, e cioè pari al minimo edittale della sanzione prevista per l'infrazione;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi, destinatario del suddetto verbale di contestazione, paghi la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di un'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta;

che, sottolinea il giudice di pace, solo nel primo caso e non nel secondo il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale;

che, inoltre, la medesima disposizione violerebbe l'art. 24 Cost., perché impedirebbe di agire in giudizio a chi ha effettuato il pagamento in misura ridotta;

che questione analoga a quella sollevata dal rimettente è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 468 del 2005;

che con tale pronuncia si è escluso che la censurata disposizione violi l'art. 3 Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio «offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali», con la conseguenza che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio» – consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo consistente nell'impedire l'insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione – non può essere posta a raffronto con quella di chi, invece, «si avvale del rimedio»;

che non può indurre a conclusioni diverse l'osservazione del rimettente, secondo cui il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di contestazione della violazione, perché tale pagamento sarebbe diretto esclusivamente ad impedire che detto verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;

che infatti, nel caso di pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della strada);

che diverso è il caso del pagamento a séguito di ordinanza-ingiunzione, perché l'interessato, in quest'ultima ipotesi, ha già instaurato un contenzioso amministrativo che riguarda proprio il verbale di contestazione, con ciò dimostrando la volontà di non fruire del beneficio e di accettare il rischio che tale procedimento possa concludersi con un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione contestata (art. 204, comma 1, del codice della strada);

che, pertanto, la scelta del legislatore di attribuire l'effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la suddetta finalità deflativa può essere compiutamente realizzata soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso;

che la medesima sentenza n. 468 del 2005 ha escluso la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. sulla base del rilievo che «la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioè la somma pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione) ed impugnare invece il verbale» costituisce il risultato «di una libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta», in quanto, «qualora opti per l'esercizio del diritto di azione, non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria»;

che, dunque, poiché il rimettente non prospetta profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA 

 

 
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Il Tempo (31 luglio 2008)

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