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UFFICIO REDAZIONE RICORSI
Home arrow Giurisprudenza arrow Giudice di Pace di Cittadella Sent. n. 49/07 del 26 gennaio 2007
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CITTADELLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace in persona del magistrato Dott. Francesco La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile ex lege 689/81 iscritto al n. 559/06A del Ruolo Generale, promosso con ricorso depositato in data 22.11.2006 e definito con dispositivo pronunciato all'udienza del 21.1.2007
da
R.G., residente a _____, in via ____ n._, il quale agisce in proprio – ricorrente
contro
POLIZIA MUNICIPALE DI CITTADELLA – convenuta

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa; è impugnato il verbale di contestazione della Polizia Municipale di Cittadella n. XXX in data XX.X.2006 per violazione dell'art. 146 c. 3 del Codice della Strada, perché alla guida del predetto veicolo proseguiva la marcia in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato tra la SS47 e la SR 53 nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella propria direzione di marcia (dir. Bassano Padova territorio di Cittadella codice nr. 14603) Violazione accertata a mezzo dispositivo automatico ad installazione fissa e permanente con rilevazione fotografica denominato TRAFFIPOHT III G.

Conclusioni per il ricorrente - “Annullarsi il verbale di contestazione impugnato. Con vittoria di spese”.

Conclusioni per la convenuta - “Respingersi il ricorso”.

Fatto e diritto – Col ricorso in epigrafe R.G. impugna avanti questo giudice di pace il verbale di contestazione sopra specificato, per i seguenti motivi:
“Poiché lo strumento elettronico utilizzato dagli agenti accertatori determina rilevanze destinate ad avere conseguenze giuridiche (appunto le severe sanzioni amministrative) è più evidente come sia assolutamente imprescindibile, in ambito giuridico, che tali rilevanze siano corrette ed attendibili, e quindi che rispondano ai criteri ed alle norme proprie della Metrologia Legale. Le norme di riferimento sono la Legge nazionale 273/1991 (istituzione del sistema nazionale di taratura, allegato 6) e le norme internazionali in materia di strumenti di misura (norme UNI 30012, OILM R91). Tali norme richiedono innanzitutto, che venga seguito un corretto procedimento di taratura, presso laboratori accreditati dal SIT (Servizio Taratura in Italia)”.

All'udienza fissata del 24.1.2007 comparivano il ricorrente e la convenuta che precisavano le conclusioni sopra riportate e la causa passava subito in decisione mediante pronuncia e lettura del dispositivo sotto riportato.

Rileva il giudicante che il ricorso è fondato. Infatti lo strumento utilizzato nel caso non risulta essere sottoposto a taratura presso un centro SIT come prescrive la legge. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Si ravvisano, nell'originaria perplessità della fattispecie, giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, visto l'art. 23 della legge 689/91, annulla il verbale di contestazione della Polizia Municipale di Cittadella n. XXX in data XX.X.2006 a carico di R.G..
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cittadella, 24 gennaio 2007.

Il Giudice di Pace
Dott. Francesco La Valle

Depositata in cancelleria oggi
Cittadella, 26 gennaio 2007

Il Cancelliere
Dott. Luigi Sangiovanni

 

 

 

 
 
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Secondo l’agenzia AsgMedia, la Visco-Bersani ha modificato il decreto legislativo 546/92 sul contenzioso tributario. All’articolo 19 viene specificato che rispettivamente sulle ipoteche immobiliari e sui fermi amministrativi il cittadino può impugnare l’atto facendo ricorso alla commissione tributaria provinciale. All’articolo 2 dello stesso dl viene specificato che la commissione tributaria è competente solo per quanto riguarda i tributi e non per le multe. E qui c’è il primo vuoto normativo, supportato anche dal caso che scoperto dall’agenzia.
Un cittadino romano si vede recapitato a casa un «preavviso di fermo veicolo» a causa di una cartella esattoriale di un importo complessivo di circa 4.900 euro. Tralasciando il particolare che molte multe sono cadute in prescrizione o che non sono state correttamente recapitate, il cittadino in questione si trova sul retro della multa la seguente dicitura: «Modalità e termini di imputazione: avverso il presente atto è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, nel termine di sessanta giorni». 

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