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UFFICIO REDAZIONE RICORSI
Home arrow Giurisprudenza arrow Giudice di Pace di Civita Castellana Sent. n. 788/06 del 29 settembre 2006
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CIVITA CASTELLANA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Dott.Fabio Ruffo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. 290/06
TRA
Xxxxxx xxxxxxx nella sua qualità di Amministratore della Soc. xxxxxxxxx, domiciliata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Civita Castellana
RICORRENTE
CONTRO
Prefetto di Viterbo, domiciliato presso la ben nota sede della Prefettura
RESISTENTE

OGGETTO: OPPOSIZIONE ex ART. 23 DELLA LEGGE 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativi di sanzione di cui agli atti. Ordinanza ingiunzione n. xxxx/05 Cds avente come oggetto il verbale n. ATXxxxxx per violazione dell’art. 142/9 del CdS
Conclusione come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981 il ricorrente di cui all’intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra.
proponeva
Ne ha dedotto l’illeggitimità;:
mancanza di taratura del rilevatore di velocità.
Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

L’opposizione va accolta ed annullato il provvedimento impugnato in quanto sulla regolarità del funzionamento dell’apparecchiatura, l’Amministrazione, non avendo prodotto in atti il certificato di taratura rilasciato dal Centro di Taratura Accreditato SIT previsto dalla legge 273/91 relativo al misuratore di velocità, non ha dato prova dell’esatto funzionamento dell’apparecchiatura per la determinazione della velocità. Sul contenuto del certificato attestante l’esatta funzionalità dell’apparecchiatura accertatrice della velocità, vi è da precisare che solo i Centri SIT sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’Ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (temperatura ed umidità); i campioni nazionali di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura, esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.
Pertanto in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Le spese di causa come da dispositivo

 

P Q M
 

Il Giudice di Pace di Civita astellana, accoglie l’opposizione proposta da xxxxx xxxxx nella sua qualità di Amministratore della Soc. xxxxxx nei confronti del Prefetto di Viterbo ed annulla l’Ordinanza Ingiunzione n. xxxxx/05 CDS.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Civita Castellana, lì 29/09/2006

 

 
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Ultime notizie

La stampa non specializzata ed i "media" in genere, stanno recentemente contribuendo a diffondere la notizia secondo la quale tutte le multe emesse con i rilevatori automatici sarebbero da considerarsi nulle, sic et simpliciter.
La notizia (purtroppo!) è falsa
o, almeno nella maggioranza dei casi, non fedelmente riportata.
Lo spunto è stato offerto evidentemente dal parere emesso nei giorni scorsi dal Ministero degli Interni in risposta ad un quesito sollevato dalla Prefettura di Lodi. Nel parere in questione, il Ministero ha suggerito che i punti e gli incroci presso cui installare i rilevatori automatici di passaggio col rosso (i famosi Photo-Red, T-Red, ecc.) siano individuati col consenso dei prefetti de non quindi unilateralmente dalle amministrazioni comunali.
Lo scopo è evidentemente quello di arginare fenomeno disdicevoli come quelli recentemente venuti agli onori della cronaca, come i famosi dispositivi truccati e sequestrati dalla Guardia di Finanza nei famosi incroci di Via Cassanese a Segrate. Si tratta, quindi, di un semplice parere, di un atto non vincolante ed interno  alla Pubblica Amministrazione: non si tratta di una legge, nè tanto meno di un decreto e soprattutto non si tratta di un atto in forza del quale tutte le multe rilevate con dispositivi automatici possono essere ritenute nulle. È un parere che potrà avere il suo peso ma che al momento, salvo ulteriori sviluppi, non potrà certo portare ad automatiche procedure di rimborso in favore di quanti già abbiano pagato le loro multe.
La strada maestra resta, quindi, sempre quella di sollevare opposizione, opportunamente evidenziando in ricorso anche tali ulteriori sviluppi.

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