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UFFICIO REDAZIONE RICORSI
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GINOSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di pace di Ginosa in persona dell'Avv.Maria DECICCO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella causa civile iscritta al n.08/2005 R.G.

TRA


XXXXXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in Taranto presso e nello studio dell'Avv.Valerio De Cataldis che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO


COMUNE DI GINOSA in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore,  XXXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in Ginosa presso Casa Comunale, rappresentato e difeso dal dott.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Comandante e Funzionario della Polizia Municipale, giusta delibera della G.C. n.161 del 04-06-2003, esecutiva e provvedimento sindacale n.1556 del 13-06-2003, depositato in atti.


RESISTENTE

Oggetto:Ricorso ex art.22 e ss. L.689/81 avverso verbale di contestazione.


ooooooOoooooo



Conclusioni delle parti

Per il ricorrente: all'udienza del 28.04.2006 venivano precisate le conclusioni.

Per il resistente: come da memoria difensiva depositata in atti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 03-01-2005, pervenuto a mezzo racc.a.r. del 30-12-2004, il Sig. omissis proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.XXXXXXX Prot.n.XXXXXXX del Comune di Ginosa - Polizia Municipale, notificato in data XXXXXXXXXXX, a seguito di rilevazione effettuata il giorno XXXXXXXXXXX alle ore 08.30 in S.S. 106 altezza Km 455+200 direzione Taranto, dagli agenti XXXXXXX e XXXXXXXX a mezzo apparecchio AUTOVELOX modello 104-C2 matricola nr.XXXXXXXXXX, con cui gli veniva contestata violazione dell'art.142/8 comma C.d.S., perchè alla guida dell'autovettura mod.XXXXXX tg.XXXXX circolava alla velocità di Km/h 117,00, superando di Km/h 27,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite Km/h 90), determinata, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura, velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 124,00, e veniva elevata contravvenzione per l'importo di #8364; 137,55, oltre 10,00 per spese. Nel verbale veniva dichiarato: "la violazione dell'art.142/8 CdS comporta la decurtazione di n.2 punti sulla patente di guida ai sensi dell'art.126 bis CdS".

Il ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale impugnato, con condanna alle spese e competenze di giudizio: per violazione di legge, inosservanza degli artt. 201 Cds e 384, 385 del Reg.Esec.Cds (mancata contestazione immediata) e dell'art.24 Cost.; per mancata sottoscrizione del verbale da parte degli agenti accertatori e/o del responsabile del procedimento, inosservanza degli artt.384, 385, Reg.Esec.Cds e 200, 201 Cds; per mancata compilazione della relata di notifica; per illegittimità costituzionale della sanzione di cui all'art.126 bis Cds; per mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di controllo della velocità; per non essere la SS. 06 inserita nell'elenco delle strade senza obbligo di contestare immediatamente l'infrazione.

Fissata l'udienza di comparizione ex art.23 comma II L.689/81 per il XXXXXXX, il Comune di Ginosa si costituiva e depositava la documentazione relativa all'accertamento. Il resistente richiedeva il rigetto del ricorso, perchè infondato in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle spese di notifica, e ritenere compensate le spese e competenze di giudizio. Contestava ed impugnava tutto quanto dedotto e richiesto nel ricorso, che il ricorrente viaggiava ad una velocità tale da rendere impossibile l'intimazione dell'alt, e su una carreggiata le cui dimensioni non permettevano di fermare l'autovettura in sicurezza; che l'uso dell'apparecchiatura, Autovelox 104-C2, in dotazione al Comando di Polizia Municipale era conforme alle disposizioni dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno; che nel verbale impugnato erano indicate le ragioni per le quali non era stata possibile la contestazione immediata, che l'art.384 del Reg.Ese. del Cds stabilisce al 1° comma, lett.E, che la contestazione può essere differita quando la rilevazione dell'infrazione è effettuata con apparecchi che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo; che il Ministero dell'Interno, Dip. P.S., con Circolare n.300/A/54584/101/3/3/9 del 03-10-2002 aveva precisato la possibilità di utilizzazione sia di dispositivi di controllo che di mezzi tecnici di controllo, ovvero il rievamento senza richiedere la presenza o l'intervento diretto degli operatori di polizia stradale; che gli operatori provvedevano, contestualmente all'installazione del dispositivo di rilevamento, al collocamento di idoneo segnale mobile di preavviso all'utenza del controllo elettronico della velocità, posizionandolo a regolare distanza dal posto di accertamento; che non aveva rilievo l'omessa sottoscrizione del verbale, stante l'informatizzazione del servizio; che la notifica del verbale avveniva nel rispetto di quanto previsto dalla legge; che, per quanto riguardava la sanzione della decurtazione dei punti, il Comando si atteneva alle disposizioni impartite dal Ministero a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.27/2005.


Allo stato degli atti, senza alcuna attività istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza del 28.04.2006 il ricorso era discusso e deciso mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A parere di questo giudice, rispetto a tutti i motivi addotti dal ricorrente, appare assorbente la doglianza di illegittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art.4/1 comma L.168/2002.

In proposito occorre rilevare che l'art.4/1 comma L.168/2002 dispone testualmente: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art.2/2 comma lett.A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12/ comma del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt.142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art.2/2 comma lett.C e D, ovvero sui singoli tratti di strada di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del 2° comma".

Correlativamente la circolare n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03-10-2002 del Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S. - relativa "all'installazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni al CdS" al punto 4 dispone trestualmente: "I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione possibili". L'apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.142 CdS è soggetta, in virtù della citata legge e della detta circolare ministeriale, all'onere di darne "informazione all'automobilista".

La Pubblica Amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica che riporti le seguenti indicazioni: il tratto di strada su cui l'accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento, cioè che esso avviene con meccanismi automatici e senza l'obbligo di contestazione immediata (in virtù del disposto di cui all'art.4/4 comma L.168/2002); la legge che consente tale tipo di accertamento; i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico.

Nel verbale impugnato sul punto è carente di motivazione e non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all'obbligo di informazione di cui all'art.4/1 comma L.168/2002. Inoltre, in presenza di una specifica contestazione in merito, il resistente non ha fornito alcuna prova.

Alla stregua di tali considerazioni che si ritengono assorbenti ed esimono dall'esaminare e valutare gli altri motivi dedotti nel ricorso introduttivo, il ricorso così come proposto va accolto e conseguentemente va annullato l'impugnato verbale di contestazione.

La difesa del resistente nessun elemento utile ha apportato a riprova di quanto affermato e, per l'effetto, le richieste dello stesso vanno rigettate.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ginosa, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art.22 e ss. L.689/81 proposto da XXXXXXXXX avvero il verbale n.XXXXXXXXXXXX del Comune di Ginosa, notificato in data XXXXXX, con il quale veniva disposto il pagamento della complessiva somma di euro 147,55, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato;

2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Ginosa il 28.04.2006

Il Giudice di Pace

(Avv.Maria DECICCO)

 

 
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Il Tempo (31 luglio 2008)

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La sentenza n. 218/2008 del Tar Lazio è di quelle che passano alla storia. Con queste sentenza infatti il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha annullato la delibera comunale n. 104/2004, recante ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

Il provvedimento si riferiva in particolare alla zona Ostiense, in cui il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; senza risparmiare neanche le vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi.

Per tutta risposta, pertanto, il Sindaco di Roma (Gianni Alemanno) ha sospeso la tariffazione oraria in tutto il territorio del comune di Roma, ritenendo così di prevenire contestazioni suscettibili di arrecare al Comune maggiori pregiudizi rispetto ai proventi della sosta. Da oggi, quindi, le strisce blu lungo le strade della capitale resterenno un semplice elemento decorativo, destinato (ci auguriamo!) a sbiadire in fretta.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato in questa pagina.

Quella delle strisce blu, disposte in intere aree cittadine, prive di particolare interesse urbanistico, è una piaga che colpiva non solo Roma, ma che colpisce tutt'oggi le principali citta d'Italia. Resta, quindi, solo da attendere, nella speranza che quello del Tar Lazio non resti un caso isolato, e che presto trovi seguito presso i Tribunali Amministrativi delle altre regioni.

 

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