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Giurisprudenza
Giudice di Pace di Roma Sent. del 16 febbraio 2006
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REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA Sez. I CIVILE In persona dell'avv. Alfonso Colarusso, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 89926/2005 discussa e decisa all'udienza del 16/02/2006 e vertente TRA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare ed assorbente rispetto alle eccezioni di merito sollevate dalla ricorrente si deve rilevare l'illegittimità dell' ordinanza sindacale con la quale è stato nominato l'Ausiliario del traffico che ha proceduto alla verbalizzazione in quanto viziata da violazione di legge. Infatti il Sindaco non poteva provvedere alla nomina dell'ausiliario sulla base dell'art.17, comma 133 della L. 127/97 in quanto, a seguito dell'abrogazione deIla legge 08/06/1990 n° 142 (come stabilito dall'art. 274, comma 1, lett "Q" del DLg. 18/08/2000 n° 267), ne deriva l'impossibilità per il Sindaco di identificare il personale ispettivo a cui può essere attribuito il potere di accertamento delle violazioni, previsto appunto dalla legge 127 del 15/05/1997, art. 17, comma 133. Pertanto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20/03/1865 n° 2248, alI. E, l'ordinanza suddetta deve essere disapplicata d'ufficio dal giudice, con l'effetto che il verbale di accertamento impugnato è illegittimo in quanto emesso da un soggetto sfornito del relativo potere. L'ausiliario che ha proceduto all'accertamento ha operato, comunque,con eccesso di potere in quanto il citato art. 17, comma 133, della legge 127 del 15/05/1997 attribuisce ai soggetti nominati "ausiliari del traffico" le sole funzioni di " prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera C del Codice della strada, ovverosia solo se la violazione viene accertata su quelle corsie situate fuori dai centri abitati. All'interno della città tali funzioni sono riservate esclusivamente al vigili ed agli agenti preposti alla regolazione del traffico. Nel caso di specie l'ausiliario ha contestato invece la violazione dell'art. 158/2 del Cd.S. rilevata all'interno della città e, quindi, oltrepassando le proprie competenze e poteri. In merito all'eccezione sollevata dal Comune di Roma in relazione ai poteri conferiti dall'art. 66 della L. 488/99, questa è del tutto infondata, in quanto la suddetta norma non attribuisce poteri ulteriori agli ausiliari del traffico, ma si limita ad interpretare e meglio specificare l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge con i commi 132 e 133 del citato art. 17, specificandone le relative funzioni. E' infatti la stessa norma citata (art. 68 L 488/1999) che espressamente specifica la sua funzione interpretativa e non certamente attributiva di poteri, come invece assume il Comune di Roma. Il citato art. 68 è infatti diretto unicamente a regolare l'attività di quegli "ausiliari del traffico" regolarmente nominati e nell'ambito dei poteri che la legge gli attribuisce con i commi 132 e 133 della legge 127/97. PQM accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, lì 16/02/2006 Il Giudice di Pace Avv. Alfonso Colarusso
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