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Home arrow Giurisprudenza arrow Giudice di Pace di Taranto Sent. n. 4252/05 del 21 luglio 2005
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 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso le seguente

SENTENZA

nel ricorso, iscritto al n° R. G. 3552/2005, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S., promosso da:
G.V. F., residente in Castellaneta alla Via P. T. n. 15 ed elettivamente domiciliato in M., P.V.E. n. 18 presso lo studio dell'Avv. V. M., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di opposizione opponente

contro
COMUNE DI M. in persona del sindaco p.t., Opposto n.c.
Conclusioni per l'opponente: come da atto introduttivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.04.2005, il sig. G. V. F. proponeva opposizione avverso il verbale dì contestazione n. .11465/2004 prot. 2091/2004, redatto dalla Polizia M. di M. in data 17.10.2004, relativo alla violazione dell'art. 142 comma 7° del Codice della strada.
Deduceva l'opponente la nullità del verbale per diversi motivi, tra i quali l'inesistenza della taratura dell'apparecchio utilizzato.
All'udienza del 14.07.2005 compariva il difensore dell'opponente che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Comune di M., pur avendo ricevuto la notifica ex art. 23 della legge nr. 689/81 in data 18.05.2005 non faceva pervenire alcuna documentazione per l'udienza del 14.07.2005.
Rilevato d'ufficio che la suddetta notifica non rispettava i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., l'udienza era differita a quella del 21.07.2005.
. A ques'ultima udienza non compariva nessuna delle parti, per cui la causa veniva decisa sulla base della documentazione agli atti, mediante lettura dell'allegato dispositivo e con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, per l'apparecchio " Autovelox mod. 104/C-2", utilizzato per il rilevamento della velocità il Comune di M. nel verbale impugnato non é stato richiamato alcun certificato di taratura.
Si osserva che in fase di conferma dell'omologazione, avvenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture con decreto in data 16.05.2005 n. 1123, all'art. 4 di detto decreto é prescritto che: "Gli Organi di Polizia stradale che utilizzano il dispositivo " Autovelox 104 /C-2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno."
Di conseguenza, essendo stata rilevata la violazione in data 17.10.2004, trattandosi, come sopra detto, di una conferma di omologazione dell'autovelox 104/ C-2 da parte del Ministero, si osserva che se la verifica di taratura almeno annuale risulta prevista dal decreto del 16.05.2005, la stessa operazione si deve ritenere che tecnicamente fosse necessaria anche prima del 16.05.2005, e ciò a conferma delle motivazioni di questo giudice contenute nella propria sentenza del 27.10.2004 R.G. n. 4165/04.
Pertanto, in mancanza del certificato di taratura, il verbale impugnato non può che essere annullato.
L'accoglimento della suddetta eccezione di nullità sollevata dall'opponente, assorbe le altre eccezioni contenute nel ricorso e ne rende superfluo l'esame.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettate o ritenute assorbite tutte le altre istanze, eccezioni, deduzioni, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. G. V. F., depositata il 26.04..2005, visto l'art.23 della legge n. 689/81 e l'art. 204 bis del CDS, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) di conseguenza annulla il verbale di contestazione n.11465/2004 prot. 2091/2004, verbalizzato dalla Polizia Municipale di M. in data 17.10.2004, relativo alla violazione dell'art. 142 comma 7° del Codice della Strada;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.

Così deciso a Taranto il 21.07..2005 Il Giudice di Pace

 

 
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Il Tempo (31 luglio 2008)

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Ultime notizie

La stampa non specializzata ed i "media" in genere, stanno recentemente contribuendo a diffondere la notizia secondo la quale tutte le multe emesse con i rilevatori automatici sarebbero da considerarsi nulle, sic et simpliciter.
La notizia (purtroppo!) è falsa
o, almeno nella maggioranza dei casi, non fedelmente riportata.
Lo spunto è stato offerto evidentemente dal parere emesso nei giorni scorsi dal Ministero degli Interni in risposta ad un quesito sollevato dalla Prefettura di Lodi. Nel parere in questione, il Ministero ha suggerito che i punti e gli incroci presso cui installare i rilevatori automatici di passaggio col rosso (i famosi Photo-Red, T-Red, ecc.) siano individuati col consenso dei prefetti de non quindi unilateralmente dalle amministrazioni comunali.
Lo scopo è evidentemente quello di arginare fenomeno disdicevoli come quelli recentemente venuti agli onori della cronaca, come i famosi dispositivi truccati e sequestrati dalla Guardia di Finanza nei famosi incroci di Via Cassanese a Segrate. Si tratta, quindi, di un semplice parere, di un atto non vincolante ed interno  alla Pubblica Amministrazione: non si tratta di una legge, nè tanto meno di un decreto e soprattutto non si tratta di un atto in forza del quale tutte le multe rilevate con dispositivi automatici possono essere ritenute nulle. È un parere che potrà avere il suo peso ma che al momento, salvo ulteriori sviluppi, non potrà certo portare ad automatiche procedure di rimborso in favore di quanti già abbiano pagato le loro multe.
La strada maestra resta, quindi, sempre quella di sollevare opposizione, opportunamente evidenziando in ricorso anche tali ulteriori sviluppi.

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