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Il Giudice di Pace di Trieste rigetta il ricorso relativo ad infrazione rilevata tramite autovelox Telelaser mod.LTI2020. Nelle sue motivazioni, il Giudice afferma, in particolare,  che l'omessa indicazione a verbale delle operazioni volte ad accertare il regolare funzionamento dell'apparecchio,  non è motivo di nullità del verbale stesso, poichè tale elemento non è tra quelli tassativamente elencati nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada.  Si ribadisce, inoltre, il principio secondo cui la mancanza di riscontri fotografici non è motivo di nullità atteso che ad essi sopperisce l'identificazione personalmente effettuata dal parte del pubblico ufficiale.

 

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE


dott. Giuseppe Garano, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2003, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
 

nella causa iscritta al n. 1383/C/2002 R.G. promossa


DA
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. LOREDANA JERMAN, presso il cui studio in Trieste, Via Carpison 14, è elettivamente domiciliato, giusto mandato a margine del ricorso in opposizione;
RICORRENTE


CONTRO
PREFETTO DI TRIESTE, domiciliato per la carica in Trieste, Palazzo del Governo, alla Piazza Unità, rappresentato dal dott. Enrico Roccatagliata;
RESISTENTE


OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.


CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
annullamento dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trieste;  in via subordinata, applicazione della sanzione nella misura minima. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA P.A. RESISTENTE:
salvo quanto disposto dall’art. 23, quinto comma, della Legge 689/81, voglia il signor Giudice respingere il ricorso perché pretestuoso ed infondato, con vittoria di spese che si fa riserva di quantificare con separato atto o comunque di quelle spese la cui determinazione si rimette all’equa valutazione della S.V..

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2002, il sig. Omissis ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trieste, n. 2125/02 del 23/08/02.
Ha chiesto altresì l’annullamento dell’ordinanza, ed ha dedotto:
•    la inattendibilità della rilevazione;
•    la omessa indicazione nel verbale delle necessarie formalità atte a garantire la fondatezza e la regolarità dell’accertamento, in particolare della verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio;
•    la carenza delle caratteristiche richieste dall’art. 345 del Reg. del CdS per difetto di costruzione del Telelaser mod.LTI2020, utilizzato dagli agenti;
•    la impossibilità, confermata da perizia di parte, di procedere alla velocità indicata dal telelaser, stante la conformazione dei luoghi.
Si è costituita la P.A. opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese.
All’odierna sessione, dopo la discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo letto e pubblicato in udienza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

In  tema  di violazione  dei  limiti  di velocità nella circolazione  stradale, rilevabili  a  norma  dell'art. 142,  comma 6, CdS, a  mezzo di   apparecchiature debitamente  omologate,  il  verbale di  accertamento  dell'infrazione  fa piena prova fino a querela di falso  dei fatti  in  esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in  sua  presenza e  descritti  senza  margine di  apprezzamento, nonché  della   sua  provenienza da  Pubblico Ufficiale. 
Di conseguenza,  l’identificazione del veicolo e il  superamento dei limiti di velocità devono ritenersi provati sulla base  della verbalizzazione  e  dei  rilievi delle apparecchiature previste  dal detto  art. 142,  facendo prova  il  verbale  in questione fino a  querela  di  falso  della  effettuazione dei  rilievi  stessi,  fermo  restando,  peraltro, che le risultanze di questi rilievi valgono fino a  prova contraria,  che  può essere data dall'opponente attraverso la  dimostrazione, in  base  a concrete circostanze di fatto, del difetto  di funzionamento dello strumento (Cass. civ., 30/12/1998 n.12887; 5/11/1999,n.12330; 8/02/2000, n.1380).
Infondati sono i rilievi generici del ricorrente sulla inattendibilità dello strumento Telelaser LTI2020, mod.012603, e sulla non conformità ai requisiti richiesti dall’art.345, comma 1 del reg. 495/1992: lo strumento, conformemente al disposto del comma 1 dell’art 345 citato, fissa la velocità tenuta dal veicolo sopraggiungente in un dato momento in modo chiaro ed accertabile; infatti, ne permette l’accertamento con la visualizzazione della rilevazione sul display e la stampa su apposito “scontrino” dei dati rilevati che vengono fatti visionare al trasgressore, tutelando in tal modo la riservatezza dell’utente.
Come spiegato in precedenti decisioni di questo giudice (v. Giudice di pace di Trieste: n.632 del 19/09/2000; n.633 del 2/10/2000; n.848 del 6/12/2000; n.890 del 13/12/2000; n.258/01 del 20/06/01; n.368 del 25/09/02), le caratteristiche di funzionamento dello strumento, considerato il più preciso misuratore della velocità a livello mondiale, escludono la possibilità di rilevazioni errate a causa di spostamenti dello strumento o di presenza di oggetti che vengano a frapporsi tra lo strumento e l’oggetto sotto controllo nell’attimo del rilevamento; come specificato nella documentazione del costruttore, lo strumento può essere usato  o impugnato come una telecamera o appoggiato alla spalla o fissato su apposito treppiede o cavalletto: in ogni caso, eventuali spostamenti dello strumento durante il tempo di 30/100 di secondo non permetterebbero alcuna misurazione e sul display dello strumento sarebbe visualizzato un messaggio d’errore.
La misurazione viene interrotta e visualizzato un messaggio d’errore anche nel caso che dopo aver inquadrato un veicolo questi esca dall’inquadratura e venga inquadrato un altro veicolo che preceda, segua o sia appaiato.
Nella fattispecie, lo strumento misuratore della velocità Telelaser Eltraff mod. LTI20-20, matr. 012603, approvato con D.M. n. 4199 del 8/9/97 e n.6025 del 30/11/98, e Decreto Ministero LL.PP. 29/10/1997, è stato installato nel posto di controllo, dagli Agenti della Polizia Stradale di Trieste che ne hanno controllato ed attestato il regolare funzionamento mediante la redazione del relativo verbale, depositato in atti.
Priva di pregio, al riguardo, è la tesi del ricorrente secondo cui la omessa indicazione nel verbale delle compiute operazioni di verifica del funzionamento dello strumento configura la nullità del verbale stesso. Invero, gli elementi che il verbale deve contenere (e non sempre a pena di nullità) sono elencati nel primo comma dell’art. 383 del Reg. CdS; e non vi è alcuna indicazione dell’obbligo cui fa riferimento il ricorrente.
Altresì irrilevante e inattendibile la perizia di parte a fronte della concreta misurazione della velocità tenuta dal veicolo.
Sono altresì infondate le tesi secondo cui l’uso dello strumento Telelaser sarebbe illegittimo giacché lo strumento non identifica il veicolo.
Ed invero in nessuna disposizione del codice della strada è previsto che la identificazione dei veicoli, compiuta dall’agente per sua diretta percezione del fatto, debba essere documentata e comprovata a mezzo di strumenti o apparecchiature, o con la stampa della fotografia del veicolo.
L’unica disposizione che prevede l’uso di apparecchiature, debitamente omologate, è quella dell’art. 142, comma 6, e dell’art. 345 del regolamento ad esso connesso, esclusivamente per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità. 
La identificazione del veicolo operata, attraverso la rilevazione della targa, dal personale dei servizi di polizia stradale, è atto che non deve essere supportato da alcuno strumento che “fissi” la rilevazione.
Questa è la regola generale che discende dagli artt. 11 e 12 del CdS per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Va ribadito, come detto prima, che le affermazioni provenienti dal pubblico ufficiale fondate su una percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – come appunto la rilevazione del numero di targa di un'auto –, possono essere contestate senza necessità di proporre querela di falso, essendo sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. civ. Sez.I, 20/07/2001, n. 9909).
Nella presente fattispecie, nel verbale dell’accertamento, compilato in ogni sua parte, gli agenti hanno  specificato che il veicolo Alfa 155 targato GO 234741, nei pressi dell’intersezione tra Via Salata e Via Roncheto del centro abitato di Trieste, alla cui guida si trovava l’odierno ricorrente, procedeva ad una velocità misurata di 101 Km/h, che, detratta la tolleranza di legge di Km. 6, superava di Km. 45 il limite massimo di velocità stabilito in quel tratto stradale in Km. 50; che la misurazione è stata effettuata a mezzo di Telelaser LTI 2020, mod. 012603, omologato; che al momento dell’accertamento il veicolo del ricorrente era l’unico nel campo visivo dello strumento, che il ricorrente ha ritirato copia dello “scontrino” della misurazione.
Tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha fondato il ricorso su alcune tesi di giudici di merito (peraltro,  disattese dalla Suprema Corte), si ritiene equo compensare le spese di giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI
 

ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando:
1)rigetta il ricorso;
2)giusti motivi inducono a compensare le spese di giudizio.
Trieste, 30/01/2003                  

IL GIUDICE DI PACE
Giuseppe Garano 

 

 
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