Hai ricevuto una multa? La prima regola è non rassegnarsi!
Esaminati da occhi esperti, il verbale di una multa o una cartella esattoriale potranno rivelare motivi di nullità, altrimenti, difficilmente individuabili.
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Chi siamo e cosa facciamo.
Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale.
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Il principio è semplice: in tanti si può scegliere il meglio e si può risparmiare.
Il servizio che offriamo funziona così.
Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
Per inviarci la documentazione, puoi farne una fotografia digitale o una scansione ed inviarcela tramite posta elettronica all'indirizzo
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Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.
Multe per eccesso di velocità | Multe per eccesso di velocità |
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Le multe per eccesso di velocità sono tra le più frequenti e tra le più odiose, per gli strumenti con cui sono rilevate (i famigerati autovelox) e per i limiti di velocità spesso troppo ridotti ed inadeguati. Le eccezioni da sollevare sono spesso molto tecniche e richiedono già una specifica competenza di base. Una loro lettura può essere, comunque, preliminarmente utile ad effettuare almeno una prima "autodiagnosi", per verificare se il proprio verbale presenti o meno profili di nullità. Per dubbi, domande o consigli su quest'articolo, utilizza il forum . Se hai ricevuto una multa per eccesso velocità e desideri avvalerti del Servizio Redazione Ricorsi di Ricorsi.net, compila il modulo alla pagina seguente . In molti casi si tratta di multe infondate, contro cui è possibile difendersi. Ecco comeNel contestare una multa per eccesso di velocità occorre in primo luogo verificare con quale strumento la velocità sia stata rilevata. Nei verbali che esaminiamo su Ricorsi.net abbiamo notato che non è raro il caso in cui la misurazione da parte dell'agente (solitamente la Polizia Stradale) avvenga "ad occhio", cioè senza l'ausilio di alcuno strumento elettronico. In tali casi nel verbale non si troverà alcuna menzione riguardo l'autovelox o il telelaser (i nomi son vari) utilizzato. Ricorrere contro multe del genere è semplice. Il consiglio è quello di non contestare la veridicità di quanto affermato nel verbale, poichè esso, fino a querela di falso, è sempre fonte di prova privilegiata (poichè proviene da un pubblico ufficiale), ma semplicemente di far rilevare la non accuratezza ed oggettiva attendibilità (in mancanza di strumenti idonei) della misurazione effettuata. Molto più frequente è il caso in cui la presunta infrazione sia stata rilevata con l'ausilio di dispositivi atti a misurare la velocità di percorrenza delle automobili in transito. Ne esistono svariati modelli, tecnologicamente avanzati...ma non infallibili. O, per meglio dire, la loro non fallibilità dovrebbe risultare senza margini di incertezza già nel verbale di contestazione. Invece, fortunatamente, non è così: gli autovelox spesso sbagliano o (ancora più spesso), gli organi amministrativi non ne fanno un corretto uso. Per contestare una multa sollevata a seguito di infrazione rilevata con autovelox è importante prima di tutto esaminare la presenza di questo fondamentali elementi: modello e numero di matricola dell'autovelox utilizzato, decreto di omologazione, verifica del corretto funzionamento e dell'eventuale taratura. Il numero di matricola è quello attraverso cui sarà possibile individuare l'autovelox concretamente utilizzato e, quindi, ex post, verificarne il funzionamento. Ne deriva che, ove il numero di matricola non sia indicato, qualsiasi indagine nel merito sarà preclusa fin dall'origine, con irrimediabile pregiudizio per la tutela del ricorrente. Se anche il verbale affermasse che l'autovelox era stato tarato e che se ne era verificato preventivamente il corretto funzionamento, tale affermazione resterebbe comunque priva del minimo significato, non potendo nè il ricorrente, nè il Giudice, operare alcun riscontro in merito. Per quanto riguarda il decreto di omologazione, esso varia per ogni tipo di dispositivo ed è appunto il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture acconsente a che un determinato apparecchio sia utilizzando per la misurazione della velocità, indicando in modo specifico le modalità di utilizzo a cui le amministrazioni dovranno attenersi. Si tratta di un dato da non sottovalutare. I decreti di omologazione stabiliscono in primo luogo se un determinato tipo di autovelox è utilizzabile in modalità automatica o, viceversa, se il suo uso è consentito solo quale strumento di ausilio per gli agenti preposti. Esistono infatti modelli di autovelox, come il Velomatic 512 il cui decreto di omologazione nulla dice circa la possibilità di utilizzo in modalità automatica, ed altri modelli di cui, al contrario, i decreti prevedono espressamente l'utilizzo senza la presenza di agenti sul luogo del rilevamento (come il TRAFFIPHOT). Proprio per l'importantanza di tale verifica su Ricorsi.net abbiamo dedicato un'intera sezione ai decreti di omologazione attualmente in vigore per ciascuun modello di autovelox. Nei decreti di omologazione, la verifica di funzionamento è sempre prescritta per ciascun autovelox. Così nei verbali, solitamente, è riportata, per inciso, l'affermazione della verifica preventivamente effettuata. Ma non basta, tale generica affermazione non è sufficiente. È, infatti, preciso diritto del contribuente avere contezza della verifica effettuata e del suo valore legale. Solitamente, le amministrazioni sollecitate a farlo, esibiscono certificati di funzionamento rilasciati dalle stesse ditte e società produttrici o distributrici dei dispositivi. Tali certificati "autoprodotti" non hanno alcun valore legale. Viceversa, risulterebbe tradito quel principio d’indipendenza dei laboratori preposti alla verifica, sancito con D.M. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive - Art. 2 (verificazione periodica degli strumenti di misura) - il quale prevede che i laboratori preposti alla verifica periodica debbano offrire garanzie d’indipendenza, non intrattenendo, quindi, rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici. Un po' più complesso è il discorso relativo alla taratura. In materia la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ha seguito un orientamento consolidato. Si sono così susseguite sentenze nelle quali si è affermato tutto ed il contrario di tutto. Per approfondire l'argomento consigliamo la lettura di almeno tre sentenze in materia: la sentenza del Tribunale di Lodi n. 363/2000, la prima ad essersi espressa in modo chiaro a favore della taratura (la trovate nel forum ), quella del Giudice di Pace di Rovigo (sempre nel forum) che ha ripreso l'orientamento della precedente, ed in particolare la sentenza del Giudice di Pace di Moncalvo del 17 dicembre 2005. Da quest'ultima scaturiscono, infatti, con estrema chiarezza, i seguenti principi:
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Dopo qualche giorno o qualche settimana il Giudice fisserà l'udienza e ne invierà comunicazione presso il luogo di elezione di domicilio del ricorrente. In udienza il Giudice emetterà la sentenza di accoglimento o r...
Leggi tutto...Nel caso si sia fatto ricorso, in linea teorica, non dovrebbe essere necessario. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo di inviare il modulo....
Leggi tutto...Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.
Leggi tutto...Il Prefetto può decidere il ricorso entro 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) all’organo accertatore, oppure entro 210 giorni nel caso in cui sia stato indirizzato all'Ufficio Territoriale di Governo. ...
Leggi tutto...Il ricorso dovrà essere presentato a nome della azienda o della società proprietaria dell'auto, a cui il verbale è stato notificato. Il dipendente potrà eventualmente curare il ricorso, ricevendone delega dal...
Leggi tutto...Se il ricorso è rigettato dal Prefetto, la sanzione viene automaticamente raddoppiata. Al contrario, facendo ricorso al Giudice di Pace, questi può liberamente determinare l'importo della sanzione....
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Leggi tutto...Quello che viene lasciato sul parabrezza è un semplice preavviso di accertamento, un atto informale contro cui non è possibile sollevare ricorso. Per l'opposizione occorrerà attendere la notifica postale del verbale...
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