Sentenza del Tar Lazio: niente più sosta a pagamento PDF Stampa E-mail

La sentenza n. 218/2008 del Tar Lazio è di quelle che passano alla storia. Con queste sentenza infatti il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha annullato la delibera comunale n. 104/2004, recante ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

Il provvedimento si riferiva in particolare alla zona Ostiense, in cui il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; senza risparmiare neanche le vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi.

Per tutta risposta, pertanto, il Sindaco di Roma (Gianni Alemanno) ha sospeso la tariffazione oraria in tutto il territorio del comune di Roma, ritenendo così di prevenire contestazioni suscettibili di arrecare al Comune maggiori pregiudizi rispetto ai proventi della sosta. Da oggi, quindi, le strisce blu lungo le strade della capitale resterenno un semplice elemento decorativo, destinato (ci auguriamo!) a sbiadire in fretta.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato in questa pagina.

Quella delle strisce blu, disposte in intere aree cittadine, prive di particolare interesse urbanistico, è una piaga che colpiva non solo Roma, ma che colpisce tutt'oggi le principali citta d'Italia. Resta, quindi, solo da attendere, nella speranza che quello del Tar Lazio non resti un caso isolato, e che presto trovi seguito presso i Tribunali Amministrativi delle altre regioni.

 

 
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Il Tempo (31 luglio 2008)

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Oltre al danno anche la beffa. Se non bastassero ipoteche sulla casa e fermi amministrativi per poche centinaia di euro di multe a cittadini il più delle volte ignari di quello che sta succedendo loro, emerge un nuovo problema che solo a Roma riguarderebbe almeno settemila persone.
Secondo l’agenzia AsgMedia, la Visco-Bersani ha modificato il decreto legislativo 546/92 sul contenzioso tributario. All’articolo 19 viene specificato che rispettivamente sulle ipoteche immobiliari e sui fermi amministrativi il cittadino può impugnare l’atto facendo ricorso alla commissione tributaria provinciale. All’articolo 2 dello stesso dl viene specificato che la commissione tributaria è competente solo per quanto riguarda i tributi e non per le multe. E qui c’è il primo vuoto normativo, supportato anche dal caso che scoperto dall’agenzia.
Un cittadino romano si vede recapitato a casa un «preavviso di fermo veicolo» a causa di una cartella esattoriale di un importo complessivo di circa 4.900 euro. Tralasciando il particolare che molte multe sono cadute in prescrizione o che non sono state correttamente recapitate, il cittadino in questione si trova sul retro della multa la seguente dicitura: «Modalità e termini di imputazione: avverso il presente atto è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, nel termine di sessanta giorni».