Motvi di ricorso
Un'indicazione tassativa dei motivi per i quali un verbale può essere dichiarato nullo non è oggettivamente possibile. La materia è, infatti, soggetta a continue rivistazioni e reinterpretazioni da parte del legislatore e della giurisprudenza ed i casi concreti possono essere di una varietà pressocchè infinita. Nell’elencazione che segue sono indcati molti dei più frequenti motivi di nullità che può capitare di constatare esaminando un verbale di contravvenzione. Oltre a poter essere una guida pratica al “fai da te”, il nostro intento è offrire prova concreta all’utente di quanto già affermato in precedenza: un verbale esaminato da occhi esperti può rivelare motivi di nullità altrimenti probabilmente insospettabili. Compila il modulo di assistenza e senza alcun impegno esamineranno la documentazione in tuo possesso suggerendoti il rimedio più efficace.

 

Motivi di nullità relativi alla forma

  •     Omessa indicazione che la copia del verbale notificata è autentica e conforme all’originale
  •     Omessa indicazione dei rimedi attraverso i quali è consentita l’opposizione
  •     Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo
  •     Omessa indicazione dell’agente accertatore
  •     Omessa indicazione della delibera di autorizzazione di installazione di impianto semaforico
  •     Omessa indicazione, sul retro del segnale stradale, della data e del numero della delibera

Eccesso di velocità

  •     Omessa informazione circa il controllo della velocità effettuato tramite mezzi di rilevazione elettronica
  •     Omessa indicazione della marca e del modello dello strumento misuratore (autovelox)
  •     Omessa indicazione del numero di matricola dello strumento misuratore (autovelox)
  •     Omessa indicazione del provvedimento di omologazione dello strumento misuratore (autovelox)
  •     Omessa indicazione del procedimento di taratura dello strumento misuratore (autovelox)

Mancanza di elementi di riscontro dell’infrazione


  •     Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
  •     Omessa indicazione di alcun punto di riferimento, nella cui prossimità sarebbe avvenuta l'infrazione
  •     Omessa indicazione dell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
  •     Omessa indicazione del senso di marcia percorso e della dinamica della presunta infrazione
  •     Omessa indicazione degli elementi che hanno impedito la contestazione immediata dell’infrazione
  •     Per i verbali redatti a mano, inintellegibilità della grafia
  •     Verbale redatto dalla Polizia Municipale al di fuori del proprio territorio di competenza
  •     Mancanza di visibilità degli agenti del traffico
 

Chi siamo

Ricorsi.net è un'iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale.

Sondaggio

La tua ultima multa
 

TopTen Autovelox

01. Bologna (S.P. 569 km 41+730)

02. Torino (Via Botticelli 115)

03. Milano (Viale Caterina Forlì)

04. Roma (Via Colombo)

05. C. Balsamo (Viale F. Testi)

06. Buccinasco (Via Costituzione) 

07. Rieti (Via Salaria) 

08. Cittadella (Via Copernico)

09. Catania (Asse dei Servizi) 

10. Fossano (S.S. per Mondovì) 

vedi la classifica completa 

Chi e' online

Abbiamo 2 visitatori e 3 utenti online

Assistenza

assistenza

Contattaci telefonicamente o inviaci copia del verbale all'indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo per un esame gratuito e non vincolante.

Dicono di noi

Il Tempo (31 luglio 2008)

clicca per ingrandire l'immagine

Ultime notizie

Solo per le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (convertito in legge con la Legge 286/2006), al proprietario, persona fisica, di un veicolo non può applicarsi l’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada - nè la conseguente sanzione prevista dall’art. 180, comma I, del Codice della Strada, per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del proprio veicolo al momento dell’infrazione.

Il citato decreto ha, infatti, posto fine alla problematica relativa all’interpretazione da attribuire all’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada, estendo anche alle persone fisiche la sanzione pecuniaria.