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Per prima cosa ci invii la documentazione. Può trattarsi del verbale di una multa, di una cartella esattoriale, di una ingiunzione di pagamento o altro.
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Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

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Decreto omologazione T-RED n.3458 del 15.12.2005 PDF Stampa E-mail

 

Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.3458 del 15.12.2005 - Documentatori fotografici di infrazioni KRIA. SRL - Via S. Vitale, 3 - Seregno (MI)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 3458

VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l’art. 146,comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati,per ogni infrazione,almeno due fotogrammi ,di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

VISTA l’istanza presentata in data 4 marzo 2005 dalla Ditta KRIA s.r.l.,con sede legale in Via San Vitale n. 3, Seregno (MI), tesa ad ottenere l’approvazione del dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo,denominato "T-RED";

VISTO il voto n.168/05 , reso nella adunanza del 27 ottobre 2005, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo,con la prescrizione che il funzionamento del dispositivo sia integrato prevedendo che il primo scatto fotografico inquadri e stampi anche la linea di arresto alla intersezione; e con la raccomandazione che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema, anche con l’adozione di strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette,e che siano previsti controlli periodici per la manutenzione e la pulizia del sistema stesso.

D E C R E T A

Art.1. E’ approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "T-RED", prodotto dalla Ditta KRIAs.r.l.,con sede in Via San Vitale n.3 ,Seregno (MI), con la prescrizione che il primo scatto fotografico inquadri e stampi anche la linea di arresto alla intersezione; con la raccomandazione che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema anche con l’adozione di strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette,e che siano previsti controlli periodici per la manutenzione e la pulizia del sistema stesso.

Art.2. Il dispositivo denominato "T-RED" può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica.

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Roma, 15.12.2005

Il DIRETTORE GENERALE

 

 

 
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