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Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

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Decreto omologazione autovelox 105 SE n.1122 del 16.05.2005 PDF Stampa E-mail

 

 

 Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1122 del 16.05.2005 - Dispositivi rilevatori di velocità in modalità automatica SODI SCIENTIFICA SPA - Via Poliziano, 20 - Settimello di Calenzano (FI)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
                                                                  

Prot. n. 1122

VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l’art. 192  del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -  Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l’art.201 del  decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
 
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere  b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni delle norme dall’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive  modificazioni;

VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con  modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.354, in data 5 febbraio 2003 ,con il quale è stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato “Autovelox 105 SE ”,a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano,20,Settimello di Calenzano (FI);

VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Autovelox 105 SE”  e la sua idoneità al rilevamento della velocità a distanza e in modalità automatica;

VISTO il voto n. 33/2005, reso nell’adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la V^  Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del dispositivo denominato”Autovelox 105 SE” anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per  limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia, etc.), che non possono essere individuati dall’apparecchiatura, mentre l’eventuale comando operato a distanza sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso,non essendo garantito il verificarsi delle condizioni sfavorevoli anche nella zona immediatamente precedente la postazione; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne,che all’epoca della originaria omologazione era fornito solo a richiesta; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell’obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta,oltreché il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi;nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;

CONSIDERATO che il dispositivo “Autovelox 105 SE” può essere equipaggiato con una opportuna infrastruttura di trasmissione dati ed immagini,e che nel citato voto n. 33/2005 la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che non sia necessaria una specifica omologazione od approvazione per l’equipaggiamento per la trasmissione delle immagini degli accertamenti effettuati,in quanto tale trasmissione non si configura come “rilevamento a distanza delle violazioni”,come previsto dall’art.4 del D.L. n. 121/ 2002,convertito in legge n. 168/2002”;

D E C R E T A

Art. 1 - E’ confermata l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato”Autovelox 105 SE”,prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.

Art. 2 -  Il dispositivo “Autovelox 105 SE” ,senza necessità di modifiche od adattamenti, può essere gestito dall’operatore di polizia presente sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia,con le seguenti prescrizioni: l’apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per  limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne.
E’ raccomandato inoltre agli operatori  che provvedono alla installazione   dei misuratori in postazione fissa di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici.Pertanto sarà cura degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.

Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità”Autovelox 105 SE” può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art. 4  -   Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 105 SE” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
 
Art. 5  -   Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni ella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..

Art. 6  -    I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del decreto n. 354 del 5 febbraio 2003, nonché il nome del fabbricante.
 

Roma, 16.05.2005                                                                                       

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)                                                                                                                                  

 

 
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Tale obbligo, è il caso di specificare, non sussiste nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle zone definite “A” dall’articolo 2 del DM 1444/68 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

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