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Come fare ricorso

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Non desidero richiedere la redazione del ricorso, vorrei semplicemente delle informazioni. A chi mi posso rivolgere?
Per domande e consigli abbiamo allestito un forum, dove professionisti qualificati risponderanno prontamente a qualsiasi domanda. 

Quali sono i termini per poter presentare ricorso?
Il termine entro cui è possibile fare ricorso, sia al Prefetto che al Giudice di Pace, è di 60 giorni. Nel caso di rigetto da parte del Prefetto, il successivo termine entro cui fare ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni. Nel caso di ricorso spedito per posta, l’ultimo giorno utile è quello della spedizione e non quello della ricezione. Il termine inizia a decorrere dal giorno dell’infrazione, nel caso di contestazione immediata, o dalla notifica del verbale, in caso di mancata contestazione immediata. Tali termini vanno computati giorno per giorno, compresi i giorni festivi, intendosi per 30 e 60 giorni non un mese e due mesi, ma esattamente 30 e 60 giorni.

Quali sono le condizioni per poter presentare ricorso?
Il ricorso può essere presentato a condizione che non sia decorso il termine per l'opposizione (60 giorni dalla notifica, vedi sopra) e che non sia stato già effettuato il pagamento della sanzione.

Posso fare ricorso anche se nel frattempo ho già pagato la sanzione?
No. Il pagamento della sanzione preclude la possibilità del ricorso.

La procedura per la contestazione di una multa, comporta spese o cauzioni da pagare?
La presentazione del ricorso al Prefetto è esente da qualsiasi spesa.
La presentazione del ricorso al Giudice di Pace comporta invece il pagamento del contributo unificato di 30,00 euro e della marca da bollo da 8,00 euro.

Conviene presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Il ricorso contro un verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada può essere presentato alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace. Se convenga presentare ricorso all'uno anzichè all'altro è questione da sempre dibattuta. I nostri ricorsi sono sempre rivolti al Prefetto, poichè riteniamo che sia la strada più semplice da seguire, quella che presenta maggiori probabilità di accoglimento e nessuna spesa da affrontare preventivamente.
- Fare ricorso al Prefetto anzichè al Giudice di Pace è più semplice, poichè è molto più elementare il procedimento da seguire: il ricorrente dovrà infatti semplicemente inviare il ricorso tramite raccomandata e attendere la successiva notifica del provvedimento prefettizio, con cui sarà disposto l'accoglimento o l'annullamento del ricorso.
- Fare ricorso al Prefetto anzichè al Giudice di Pace presenta maggiori probabilità di accoglimento, dal momento che il Prefetto è tenuto ad emettere il suo provvedimento entro il termine massimo di 210 giorni (il Giudice di Pace non è invece soggetto ad alcun termine per l'emissione della sentenza).
- Fare ricorso al Prefetto anzichè al Giudice di Pace non comporta alcuna spesa, poichè il ricorrente dovrà semplicemente inviare la raccomandata contente il ricorso, senza dovervi apporre alcuna marca da bollo nè contributo unificato.

Dove posso trovare l'indirizzo esatto della Prefettura a cui inviare il ricorso?
In questa pagina abbiamo riportato l'indirizzo di tutte le Prefetture d'Italia, così come indicati dal sito ufficiale del Ministero degli Interni.

È possibile scrivere da soli il ricorso attingendo da un modulo prestampato?
È possibile, ma è una strada che sconsigliamo, poichè ogni ricorso necessita di essere scritto tenendo conto delle specifiche argomentazioni difensive da sollevare. I ricorsi sono atti giudiziari e vanno redatti secondo precise modalità e formalità. Tuttavia, per chi desiderasse un prestampato da compilare, in queste pagine è possibile reperire un modello di ricorso al Prefetto e un modello di ricorso al Giudice di Pace.

In cosa consiste esattamente il servizio che offrite?
Per contenere i costi, l'unico servizio che offriamo consiste nell'esame gratuito della documentazione e nella redazione del ricorso, poichè sono le uniche fasi della procedura in cui sono richieste specifiche competenze tecniche e giuridiche. Puoi inviarci, gratuitamente e senza alcun impegno, una scansione o una foto del verbale all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Lo esamineremo e ti comunicheremo se riteniamo o meno sussistere i presupposti per contestare la validità del verbale. In caso positivo ti daremo una breve panoramica dei punti sulla cui base il ricorso sarà articolato, ti comunicheremo il costo per la redazione del ricorso e le modalità di pagamento. Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito, paypal o bonifico. bancario Dopo che ci avrai inviato cortese conferma dell’avvenuto pagamento, entro circa sette giorni ti invieremo il ricorso tramite posta elettronica, in formato word (.doc).

Qual è il costo del servizio?
Il costo varia in base alla complessità dell’atto da scrivere. Naturalmente si terrà conto anche dell’importo della sanzione da contestare, per rendere sempre un servizio economicamente vantaggioso. L’esame del verbale ed il preventivo sono gratuiti e non impegnativi.  L'importo richiesto è comunque generalmente inferiore ad almeno un quarto della sanzione.

È possibile inviarvi la documentazione via fax invece che tramite mail?
Purtroppo no. Riceviamo ogni giorno numerosissime richieste saremmo sommersi di carte! Lavorare esclusivamente su documenti in formato elettronico ci consente di catalogare e trovare immediatamente i documenti di cui abbiamo bisogno per evadere le richieste. Ottimizzare i tempi di lavoro ci consente di ridurre i costi.

Come faccio ad essere sicuro che il ricorso venga accolto? Ho qualche garanzia?
L’unico impegno che possiamo assumere e per il quale possiamo offrire garanzia è che il ricorso sarà fondato su valide argomentazioni giuridiche. Per il resto le sentenze le scrivono i giudici. Da parte nostra non sarebbe serio ed onesto, nei confronti degli utenti, fare previsioni su fatti rispetto ai quali non abbiamo effettivamente alcun controllo.

Una volta ricevuto il ricorso, avrò bisogno dell’assistenza di un legale o potrò provvedere a tutto da solo?
Per le opposizioni alle ingiunzioni amministrative è consentita la difesa in proprio, senza la necessaria assistenza di un avvocato. Il nostro supporto ha proprio lo scopo di limitare l'assistenza legale allo stretto necessario, per contenere i costi e disporre una linea difensiva (e quindi un ricorso) ben argomentato e fondato sugli opportuni riferimenti legislativi e giurisprudenziali.  Come sarà descritto nei paragrafi qui a seguire la procedura è molto semlice, sia che si faccia ricorso al Prefetto che al Giudice di Pace.

Una volta ricevuto il ricorso, a chi lo dovrò presentare?
I ricorsi possono essere presentati sia al Prefetto che al Giudice di Pace, ma non ad entrambi contemporaneamente. Salvo espressa richiesta degli utenti, i nostri ricorsi sono sempre rivolti al Prefetto, poichè la preocedura è molto più semplice da seguire, le probabilità di accoglimento sono maggiori e non ci sono spese da pagare.

Come va presentato il ricorso?
Il ricorso potrà essere inviato per posta raccomandata (con avviso di ricevimento) o presentato personalmente a mani presso l’ufficio.
Il ricorso può essere inviato direttamente alla Prefettura territorialmente competente oppure all'ufficio o al comando al quale appartiene l'organo accertatore.
Nel ricorso che ti invieremo sarà sempre indicato (nell’intestazione dell’atto) il Prefetto competente a cui il ricorso dovrà essere indirizzato. Il Prefetto territorialmente competente viene individuato in base al luogo in cui è commessa l'infrazione.
Al ricorso dovrai allegare (spillare dietro) il verbale in copia, conservandone l'originale in caso di necessità.

Cosa succede dopo la presentazione del ricorso (in caso di ricorso presentato al Prefetto)?
Dopo aver presentato il ricorso (personalmente presso la Prefettura o spedendolo via posta raccomandata), non si dovrà fare altro che attendere che il Prefetto lo esamini e che notifichi successivamente il suo provvedimento presso il luogo di residenza del ricorrente. Se il provvedimento è di accoglimento del ricorso, il verbale è annullato. In caso invece di rigetto, il ricorrente potrà scegliere se pagare la sanzione o presentare un successivo ricorso innanzi al Giudice di Pace.
L'udienza è prevista solo nel caso in cui sia lo stesso ricorrente a chiederla nel ricorso. La mancata richiesta di udienza non influisce comunque sull'esito del ricorso. Pertanto, una volta spedito il ricorso, la procedura si conclude senza alcun'altra necessaria attività.

Entro che termine il Prefetto è tenuto a rispondere?
Il Prefetto è tenuto ad adottare il provvedimento (di accoglimento o rigetto) entro 120 giorni, che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa. L'ufficio che ha elevato la multa ha a sua disposizione 60 giorni per trasmettere alla Prefettura il ricorso unitamente alla documentazione necessaria per l'istruttoria. Nel caso in cui il ricorso sia presentato al Prefetto, è da sommare l'ulteriore termine di 30 giorni a disposizione del Prefetto per inviare il ricorso e richiedere la documentazione all'ufficio che ha elevato la multa. L'ordinanza deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione.

In sintesi:
- nel caso in cui ricorso sia presentato all'organo che emesso il verbale: 60 giorni (per la trasmissione al Prefetto del ricorso e della documentazione) + 120 giorni (per l'adozione del provvedimento da parte del Prefetto) + 150 giorni (per la notifica del provvedimento al ricorrente da parte della Prefettura);
- nel caso in cui il ricorso sia presentato alla Prefettura: 30 giorni (per la richiesta all'organo che ha emesso la multa, da parte della prefettura, dei documenti necessari all'istruttoria) + 60 giorni (per la trasmissione al Prefetto della documentazione) + 120 giorni (per l'adozione del provvedimento da parte del Prefetto) + 150 giorni (per la notifica del provvedimento al ricorrente da parte della Prefettura);

In caso di ricorso al Giudice di Pace, qual è la procedura da seguire?
Prima di affrontare l'argomento è necessario premettere che i nostri ricorsi sono sempre rivolti al Prefetto. Solo nel caso in cui dovessimo riceverne espressa richiesta redigeremmo il ricorso da inoltrare al Giudice di Pace e la procedura da seguire sarà quello qui di seguito descritta.
A distanza di un numero variabile di giorni (si tratta di qualche settimana, o qualche mese), il Giudice esaminerà preliminarmente il ricorso e convocherà  l’istante presso l’ufficio. La convocazione avverrà mediante la notifica di un “biglietto di cancelleria”. Il biglietto di cancelleria sarà notificato presso il luogo di elezione del domicilio indicato nel ricorso, purchè sito nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace competente. Proprio per questo, per il caso in cui la residenza del ricorrente sia in altro comune rispetto a quello in cui ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace, nei ricorsi che predisponiamo indichiamo sempre anche il luogo di elezione del domicilio. In base alle ultime modifiche apportate al codice di procedura civile, la notifica potrà avvenire anche tramite fax o posta elettronica. In ogni caso, l'eventuale mancata notifica del biglietto di cancelleria non comporta alcun problema: sarà sufficiente che il ricorrente torni, a distanza di circa un mese, presso l'ufficio per verificare la data di fissazione dell'udienza. In base al carico di lavoro dei singoli uffici giudiziari, l'udienza potrà essere fissata a distanza di qualche mese (generalmente nei piccoli comuni) o anche a distanza di circa un anno (in città come Milano, Roma, Napoli, ecc.). Nel biglietto di cancelleria sarà indicato il nome del giudice, la sezione, la data e l’ora di comparizione. All’udienza, l’istante potrà presentarsi personalmente o delegando un familiare o una persona di fiducia. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice dichiarerà la nullità della sanzione esonerando così l’ingiunto dall’obbligo di pagamento.
Nell'udienza non dovrai fare altro che riportarti a quanto scritto nel ricorso, chiedendone l’accoglimento. Il Giudice esaminerà il verbale (o la cartella esattoriale), leggerà il ricorso, ascolterà le parti se richiesto o ritenuto necessario e deciderà se accogliere o meno l'istanza.

Guidavo l'auto di proprietà di un conoscente. A distanza di mesi al proprietario dell'auto è arrivato il verbale di una multa. Posso fare ricorso direttamente io in qualità di conducente?
No. In questi casi, l'unico soggetto legittimato alla presentazione del ricorso è il proprietario del veicolo (in quanto unico destinatario della sanzione). Il conducente può presentare ricorso a suo nome solo quandol'infrazione gli sia stata contestata immediatamente e gli sia stato rilasciato il verbale in cui siano riportate le sue generalità.

Pur avendo presentato il ricorso, devo inviare la comunicazione con i dati del conducente?
In linea teorica, dal momento che la pendenza del ricorso interrompe il normale decorso dei termini per l'applicazione della sanzione, non dovrebbe essere necessario effettuare alcuna comunicazione, finchè il Giudice non avrà deciso se accogliere o rigettare il ricorso. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo comunque di inviare il modulo al comando di polizia competente.

Come fare ricorso contro una cartella esattoriale?
Il termine per la presentazione del ricorso contro una cartella esattoriale è di 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso va presentato al Giudice di Pace del luogo in cui sarebbe avvenuta l'infrazione a cui la cartella si riferisce. Il ricorso può essere presentato personalmente presso l'ufficio o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in cinque copie più l'originale. Al ricorso dovrà essere allegata la cartella esattoriale in originale. Dopo aver presentato il ricorso, il ricorrente dovrà attendere la comunicazione della data di fissazione dell'udienza a cui dovrà presentarsi. In udienza il Giudice di Pace deciderà se accogliere o meno il ricorso.

 

 

 

Omessa comunicazione dati

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I verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente sono tra i più numerosi che da sempre riceviamo.
Nella maggior parte dei casi, infatti, chi riceve un verbale omette di effettuare la comunicazione. Tale omissione quasi mai deriva dal consapevole intento di trasgredire alla norma in questione (l'art. 126bis del Codice della Strada), ma deriva piuttosto da una incomprensione sia del precetto legale che dell'invito contenuto a verbale.
Chi riceve un verbale è infatti portato generalmente a pensare che:
- se fa opposizione, non deve effettuare la comunicazione, nell'attesa che il ricorso venga in decisione;
- se non fa opposizione, non deve effettuare la comunicazione poichè il pagamento della sanzione pecuniaria comporta un'implicita ammissione di colpa.

Come già accennato l'art. 126bis del Codice della Strada è una norma "ambigua": nella sua formulazione non prevede, infatti, esattamente cosa il conducente sia tenuto a fare nelle diverse circostanze che gli si possono presentare, nè chiarisce come si debba comportare l'automobilista che si trovi nella oggettiva impossibilità di ricordare chi fosse alla guida del proprio veicolo in un dato giorno ed in una data ora. Tale ambiguità è ulteriormente aggravata dalla circostanza che in passato l'art. 126bis è stato oggetto di una censura di incostituzionalità e quindi di una nuova riformulazione da parte del legislatore.

A questa materia abbiamo dedicato uno specifico approfondimento e ci siamo soffermati in modo particolare su quelle motivazioni che il più delle volte hanno incontrato il favore dei Giudici e ci hanno consentito di ottenere l'accoglimento dei nostri ricorsi.

I nostri ricorsi in opposizione ai verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente sono generalmente così strutturati:
In primo luogo evidenziamo i eventuali vizi formali e sostanziali che rileviamo nel verbale. Successivamente facciamo valere la giustificabilità dell'omessa comunicazione per buona fede dell'intimato, poichè la mancata comunicazione è da addurre non ad un volontario intento di trasgredire, ma ad una incomprensione del precetto legale (sotto tale punto di vista citiamo delle specifiche sentenze che hanno esteso il principio civilistico della "buona fede" anche al campo delle sanzioni amministrative). Inoltre, evidenziamo che il difetto di memoria (il non ricordare chi fosse alla guida) non rappresenta un illecito amministrativo, e pertanto non può essere punito (non vi è infatti alcuna norma che impone l'obbligo di ricordare o annotare chi faccia uso del veicolo familiare o aziendale). Infine, ripercorriamo brevemente le diverse formulazioni che la norma ha ricevuto nel corso del tempo, quale motivo dell'ulteriore caos interpretativo che ne ha caratterizzato l'applicazione, rendendone scusabile la sua ignoranza (contrariamente al principio generale, secondo cui l'ignoranza della legge non è una causa di giustificazione degli illeciti).

Se desideri un'analisi specifica del tuo verbale, inviacene copia all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 348 51 599 58.

 

Autovelox sequestrari: come difendersi

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Si estende a macchia d'olio in tutta Italia l'inchiesta sugli autovelox truccati. Continua, infatti, lungo tutta la penisola, l'attività delle Fiamme Gialle per il sequestro dei dispositivi fuori regola. L'inchiesta sembra prospettare una enorme truffa a danno degli automobilisti: tra il 2007 e il 2009 gli autovelox irregolari hanno rilevato oltre 100 mila presunte iinfrazioni, comminando sanzioni per oltre dieci milioni di euro.

Oltre alle singole amministrazioni, sono al centro dei sospetti le aziende che provvedevano alla vendita o al noleggio delle apparecchiature, che si occupavano il più delle volte finanche della stesura dei verbali e della relativa notifica, percependo una percentuale da parte dei Comuni sulle sanzioni riscosse. Si è così delineata un'allarmamente commistione di interessi pubblici e privati, tesa a rimpinguare non solo le casse delle società appaltatrici ma anche a risanare i bilanci delle amministrazioni comunali.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Guardia di Finanza è, inoltre, risultato che sui verbali emessi dalle amministrazioni incriminate venivano spesso riportati numeri di matricola diversi da quelli dei dispositivi effettivamente utilizzati. Ciò consentiva di preservare l'apparente validità dei verbali emessi e allo stesso tempo di continuare ad utilizzare autovelox non correttamente funzionanti o magari già sottoposti ad attività di sequestro.

Come difendersi: per chi non ha ancora pagato le sanzioni e non abbia ricevuto la notifica dei verbali da oltre sessanta giorni, il consiglio più semplice è quello di fare ricorso al Giudice di Pace. Ogni volta non si sia pienamente convinti di aver effettivamente commesso l'infrazione contestata, è opportuno chiedere nel ricorso che le amministrazioni dimostrino, con onere della prova a loro carico, di aver presegnalato gli autovelox in conformità alle condizioni dettate dalla legge (il decreto legge Bianchi detta infatti precise condizioni); che dimostrino, inoltre, di aver utilizzato i dispositivi in modo conforme a quanto prescritto dai relativi decreti di omologazione e che producano originali o copie autentiche dei certificati attestanti la taratura degli autovelox, nonchè delle verifiche di funzionamento (generalmente prescritte con cadenza annuale dagli stessi decreti di omologazione). Infine, è opportuno preliminarmente contestare tutta la documentazione e le attestazioni eventualmente prodotte qualora risultino emesse dalle stesse società produttrici o distributrici degli impianti di rilevamento. Tali attestazioni devono essere, infatti, necessariamente prodotte da enti che assolvano a tali funzioni di garanzia senza, pertanto, intrattenere rapporti commerciali con le amministrazioni nè avere interessi economici nell'elevazione dei verbali.
Per maggiori dettagli e per un esame gratuito e non vincolante dei verbali ricevuti, inviatecene una foto o una scansione all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


Qui a seguire la lista completa, regione per regione, dei comuni coinvolti nell'inchiesta:

ABRUZZO
Gagliano Aterno (AQ) - Tufillo (CH) - Crognaleto (TE) - Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) - Montorio al Vomano (TE)

CALABRIA
Fagnano Castello (CS) - Santa Caterina Albanese (CS) - Terranova da Sibari (CS) - Platania (CZ)  - Bruzzano Zeffirio (RC) - Bagnara Calabra (RC) - Camini (RC) - Candidoni (RC) - Maropati (RC) - San Ferdinando (RC) - Filandari (VV) - Joppolo (VV) - San Calogero (VV)

CAMPANIA
Altavilla Irpina (AV) - Baiano (AV) - Cervinara (AV) - Lauro (AV) - Pago del Vallo (AV) - Pietradefusi (AV) - Prata di Principato ultra (AV) - Sant'Andrea di Conza (AV) - Bonea (BN) - Campolattaro (BN) - Fragneto l'Abate (BN) - Ciorlano (CE) - Pratella (CE) - Pietravairano (CE) - Rocca d'Evandro (CE) - Sant'Angelo Alife (CE) - Vico Equense (NA) - Atena Lucana (SA) - Roccagloriosa (SA) - San Pietro al Tanagro (SA) - San Rufo (SA) - Sant'Arsenio (SA) - Sapri (SA) - Serre (SA)

EMILIA ROMAGNA
Lugagnano Val d'Arda (PC)

LAZIO
Supino (FR) - Vico nel Lazio (FR) - Nerola (RM) - Sant'Angelo Romano (RM)

LOMBARDIA
Acquafredda (BS) - Pescarolo ed Uniti (CR) - Senna Lodigiana (LO) - Aicurzio (MB) - Commessaggio (MN) - Brezzo di Bedero (VA)

MARCHE
Monte San Vito (AN)

MOLISE
Cerro al Volturno (IS)

PIEMONTE
Fubine (AL) - Vinzaglio (NO)

PUGLIA
Poggiorsini (BA) - San Paolo di Civitate (FG) - Gagliano del Capo (LE) - Montemesola (TA)

SICILIA
Montedoro (CL) - Maniace (CT) - Santa Maria di Licodia (CT) - Militello Rosmarino (ME)

TOSCANA
Sambuca Pistoiese (PT)

UMBRIA
Bevagna (PG) - Castel Ritaldi (PG) - Montefalco (PG)

VALLE D'AOSTA
Aymavilles (AO)
 

Multe per divieto di sosta

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Prima di esaminare le eccezioni che si potranno sollevare per contesrare una multa per divieto di sosta è necessario soffermarsi brevemente sui riferimenti normativi su cui si dovrà basare il ricorso.
Riferimenti normativi
Gli enti proprietari delle strade hanno il compito di stabilire le aree in cui il parcheggio sia vietato o limitato.   

La sosta può essere vietata anche solo temporaneamente (per esigenze di carattere tecnico o di pulizia). In tali casi è necessario che il divieto sia reso pubblico con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, individuare aree di parcheggio sulle quali la sosta sia subordinata al preventivo pagamento di una somma, con il conseguente obbligo per l'automobilista di esporre ben in vista il biglietto attestante l'avvenuto pagamento.

Il Codice della Strada (art. 7, comma VIII) prevede espressamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, n. 7) che per carreggiata debba intendersi la "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine".

Infine, è opportuno richiamare l'art. 7, comma VIII, del Codice della Strada, secondo cui, sia quando il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio o affidi il servizio a terzi o installi dispositivi per il controllo automatico della durata della sosta, in ogni caso, è  sempre necessario che nelle immediate vicinanze, sia riservata una adeguata area destinata a parcheggio libero, non soggetto a pagamento (fatta eccezione per le area pedonali,  per le zone a traffico limitato per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta).

Questa breve rassegna normativa ci aiuta ad individuare tutti i motivi per cui è solitamente opponibile una multa per divieto di sosta.
Come contestare una multa per divieto di sosta

In primo luogo esaminiamo il caso di multe emesse per sosta in aree a pagamento quando l'agente preposto non abbia constatato la presenza della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del parcheggio. Si tratta di casi molto frequenti, magari dovuti a fretta o disattenzione da parte dell'ausiliario del traffico, o all'idea dell'automobilista di posizionare il ticket attestante il pagamento in posizioni insolite e fantasiose (anziché sul cruscotto come solitamente si usa). A condizione di aver effettivamente pagato il parcheggio, l'errore (dell'ausiliario o dell'automobilista) non è irreparabile. Sarà sufficiente, in questi casi, sollevare la relative eccezione nel ricorso. allegando quale prova documentale la ricevuta stessa.
La giurisprudenza si è già occupata del caso ed il Giudice si è espresso positivamente accogliendo il ricorso e annullando la sanzione. Vedi, ad esempio, la sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 22 gennaio 2007. Unica condizione necessaria è aver conservato il biglietto del parcheggio, cosa molto rara quando sul parabrezza non sia stato apposto il preavviso di verbale e quindi la multa sia stata notificata, a mezzo posta, dopo mesi dalla data dell'infrazione. Quindi, nel caso non abbiate più il ticket o la ricevuta, passate a leggere il paragrafo successivo.

Altra ipotesi frequente è quella di multa per mancato pagamento del parcheggio. In questi casi i motivi di nullità della multa che possono essere invocati sono principalmente due.
La prima eccezione riguarda il fatto che l'area di parcheggio a pagamento sia stata posta lungo la carreggiata, con restringimento della medesima, contrariamente a quanto previsto dal già citato art. 7, comma VIII del Codice della Strada. In questi casi sarà utile citare nel ricorso anche la definizione di carreggiata contenuta nell'art. 3, comma I, n. 7, al fine di non consentire diverse interpretazioni. Le aree a pagamento, quelle delimitate dalle famose strisce blu, sono, infatti, (quasi) sempre poste lungo le carreggiate, con buona pace del Codice della Strada e dei cittadini che pagano le multe. Forse vi sembrerà poco credibile, ma è così: tutte le volte che pagate il parcheggio in un'area delimitata da strisce blu poste lungo la carreggiata, pagate un obolo che non vi sarebbe dovuto, poichè il Codice della Strada prevede che le strisce blu non possano essere collocate in quella posizione. Non è un'idea solo nostra. Il Giudice di Pace di Roma ha, infatti annullato una multa per il medesimo motivo (vedi sentenza) e siamo sicuri che non sia l'unica sentenza del genere. In questi casi può essere utile allegare al ricorso una foto in cui sia ritratto il luogo dell'infrazione contestata, affinchè il Giudice possa effettivamente rilevare la circostanza addotta.  

Questo, come dicevamo non è l'unico motivo che può essere invocato. Ce n'è un altro che ha ricevuto anche discreto clamore di cronaca recentemente. Ci riferiamo a quanto previsto dall'art. 7, comma VIII, citato qualche riga più su, il quale prevede che nelle immediate vicinanze di aree a pagamento, ve ne debbano essere altre a parcheggio libero e gratuito. Inutile dire che anche questa previsione è puntualmente disattesa dalle amministrazioni, che tinteggiano di blu interi quartieri centrali rendendo un miraggio la possibilità di sostare la propria auto senza dover spendere un capitale. Dimostrare il contrario sarà n questo caso onere dell'amministrazione opposta, che, vantando comunque una pretesa in giudizio (il pagamento della sanzione) riveste sempre il ruolo di attrice in senso sostanziale. A tale proposito può agevolmente citarsi la recente ed autorevole Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 116/2007 del 9.01.2007.

Traendo, infine, spunto dal principio appena esaminato (secondo cui l'onere della prova grava non sul ricorrente, ma sull'amministrazione opposta) sarà bene contestare in ricorso la mancanza di segnaletica che preavverta del divieto o la mancata apposizione, sul retro del segnale, della relativa delibera che ne ha disposto l'apposizione.
 

Sosta a pagamento

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L’art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, la circolazione all’interno dei centri abitati.
Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo in apposite “aree destinate al parcheggio”.

A questo punto, a scanso di equivoci, e opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove la stessa viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”.
E ancora, nell’art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.

Ad una lettura approssimativa di tali disposizioni sembrerebbe quasi che nei centri abitati il Codice della Strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.
Così, per sanare tale apparente discrasia, alcuni disattenti interpreti del Codice della Strada sostengono che i veicoli parcheggiati secondo le modalità descritte nell’art. 157 C.d.S. siano fuori dalla carreggiata, rifacendosi forzatamente alla definizione di carreggiata data nel già citato art. 3 C.d.S.. Ma la “carreggiata” è in realtà tutta la “parte della strada parte destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S.. Con tale definizione essa viene distinta concettualmente e funzionalmente dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n°33 C.d.S.).
E per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

Inoltre, anche se per i più non sarebbe affatto necessario, vale comunque la pena di ricordare qui il valore logico-semantico del lemma “margine”, in considerazione del quale il margine della carreggiata è inconfutabilmente una parte del tutto definito “carreggiata”, e come tale si trova, appunto, sulla carreggiata.

Ricapitolando, sappiamo ora con certezza che:
1.    le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra la quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiata;
2.    i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
3.    i margini della carreggiata occupati dai veicoli in sosta con le modalità stabilite dall’art. 157 C.d.S. non sono affatto “aree di parcheggio” (almeno non per il Codice della Strada).

Da ciò ne deriva quindi che le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare, sono di fatto giuridicamente illegittime.

Per completezza dobbiamo infine prendere atto che alcuni pervicaci sostenitori delle Zone Blu ne fanno proditoriamente discendere la legittimità da un ardito escamotage interpretativo.     L’art. 7 c. 1 lett. a), infatti, attribuisce ai Comuni la facoltà di “adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6 commi 1, 2, e 4”.
Ma nell’art 6 C.d.S., che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati, in realtà troviamo sostanzialmente tutte le disposizioni poi riprese dal successivo art. 7, con la differenza però che nei commi 1 e 2 l’autorità preposta ad adottare i provvedimenti è il Prefetto, mentre nel comma 4 è l’ente proprietario della strada, che, nel caso di strada comunale, coincide appunto col Comune.
L’art. 6 c. 4 lett. d, specificamente, riflette sul Sindaco la facoltà di “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”, facoltà questa che viene ripresa e più specificamente normata dal successivo art 7 c. 1 lett. f che abbiamo già dettagliatamente analizzato.

Ora, dopo che una superficiale interpretazione di tali norme ha fatto si che un massiccio ricorso all’istituzione delle soste a pagamento negli ultimi anni mettesse in moto mastodontici interessi economici, alcuni tentano, con  una forzata giustificazione giuridica a posteriori, di farne risalire la legittimità su una presunta differenza semantica tra i termini “parcheggio” e “sosta” utilizzati nell’art. 6 c. 4, attribuendo al termine parcheggio il significato di sosta all’interno di un area di parcheggio, ed al termine sosta quella effettuata sul margine della carreggiata secondo i dettami dell’art. 157 C.d.S..
In tal modo vengono di fatto aggirate tutte le precise disposizioni che limitano la sosta a pagamento solo alle aree di parcheggio con le caratteristiche che abbiamo già analizzato, per estenderla a tutti i siti in cui è possibile effettuare la sosta.

Ma tale distinzione è sicuramente una forzatura ingiustificata, e per diverse ragioni.
Innanzitutto sul piano linguistico, perché se è vero che il sostantivo “parcheggio” indica indifferentemente sia il luogo fisico in cui si effettua il parcheggio che l’atto del parcheggiare, è pur vero che nella lingua italiana i sostantivi “parcheggio” e “sosta”, quali nominalizzazioni rispettivamente dei verbi “parcheggiare” e “sostare”, vengono indifferentemente usati per indicare l’azione di sospendere la marcia di un veicolo lasciandolo fermo per un periodo di tempo indeterminato, anche con l’allontanamento del conducente dallo stesso, a prescindere dal sito scelto. Diversamente si potrebbe dire, parafrasando la faceta definizione del noto caratterista Nino Frassica, che “si parcheggia nel parcheggio e si sosta nel sosteggio!”

Siccome la faccenda che stiamo trattando è alquanto più seria, torniamo a considerarne gli aspetti giuridici, e ci accorgiamo che anche il Codice della Strada stesso usa indifferentemente i due termini come sinonimi, anche quando deve definire il “parcheggio” nella sua accezione di luogo fisico con determinate caratteristiche. Infatti, anche la stessa definizione di “parcheggio” che troviamo nell’art. 3 C.d.S. è espressa in termini di “area destinata alla sosta dei veicoli”, mentre il già citato art. 2 c. 3 recita che “per la sosta sono prevista apposite aree esterne alla carreggiata”.

Assodato quindi che la sosta non si effettua solo sulla carreggiata, perché anche l’atto di parcheggiare all’interno di un area di parcheggio può essere definita “sosta”, appare chiaro che laddove l’art. 6 c. 4 C.d.S. indica “il parcheggio o la sosta dei veicoli” in realtà sta usando due sinonimi in senso tautologicamente rafforzativo, e che la “o” che li unisce è usata in questo caso come congiunzione senza alcun valore disgiuntivo.
Non vi è pertanto alcun motivo obiettivamente valido, né giuridico né di altra natura, che possa invalidare le precise disposizioni in materia di sosta a pagamento contenute nel successivo art. 7  del Codice della Strada.

Autore: Fabrizio Romeo

 

Guida in stato d'ebbrezza

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Dott.ssa Veronica Ribbeni

La L. n. 160/07 ha apportato significative modifiche in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., aggravando il trattamento sanzionatorio e inserendo tre autonome fattispecie nelle lettere a), b) e c) del menzionato articolo.
Il D.L. n. 92/08 ha previsto un aumento di pena per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza.
A un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l corrisponderà una ammenda da € 500 a € 2.000 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
A un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5g/l corrisponderà una ammenda da € 800 a € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
Ove il tasso alcolemico superi i 1,5 g/l, è prevista l’ammenda tra €1.500 e € 6.000, l’arresto da tre mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo.
Per quanto concerne la natura del provvedimento di sospensione della patente, giacchè rappresenta una sanzione amministrativa, la menzionata statuizione viene ordinata dal giudice e nel caso di definizione del procedimento penale con applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e nel caso di decreto penale, ove può essere irrogata dal GIP a prescindere dall’esistenza di una specifica richiesta del PM.
È, altresì, prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente.
In caso di reiterazione della condotta nel corso di un biennio o nel caso in cui la violazione sia commessa da un conducente professionista, la patente viene revocata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Il D.L. n. 92/08 prevede, inoltre, che il conducente possa essere sottoposto all’accertamento tramite l’etilometro, il quale misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Tale esame viene ripetuto due volte, a distanza di 5 minuti.
Il soggetto che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale, sanzionato con l’arresto da tre mesi a un anno, l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni  e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il veicolo è di proprietà del responsabile dell'illecito.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato (cfr. Sez. IV, n. 22599/05).
L'omesso deposito del referto sanitario nonché l'omesso deposito del verbale relativo all'alcooltest, non determina alcuna nullità (cfr. tra altre Sez. IV, n. 31333/04). Secondo parte della dottrina, infatti, il menzionato verbale non rientrerebbe tra gli atti soggetti all'obbligo di deposito.
Ex art. 186 c. II C.d.S. lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può, dunque, essere provato e accertato con qualsiasi mezzo.
Il giudice, per il principio del libero convincimento, può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, fornendo motivazione logica ed esauriente del suo convincimento.
Perché sussista il reato di guida in stato di ebbrezza occorre la prova che l'assunzione, anche oltre misura, di bevande alcoliche comporti il venir meno dell'equilibrio psico-fisico del soggetto e che, pertanto, questi si trovi effettivamente in stato di ebbrezza.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, V. Cristiano, con sentenza n. 203/06, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, dal momento che la sola prova rappresentata dal dato registrato dall’etilometro non è sufficiente a dichiarare la responsabilità penale di chi viene trovato alla guida dell'auto in stato di ebbrezza.
Se, infatti è vero che con il solo etilometro non si possa stabilire se l'assunzione di alcool abbia effettivamente determinato uno stato di ebbrezza dal momento che, a parità di quantità ingerite, le conseguenze sull'equilibrio di chi ne abusa variano da soggetto a soggetto, è pur vero che occorrono ulteriori elementi da cui si possa desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante da alcool, come la condotta di guida, la difficoltà nell'articolare il linguaggio, la pronuncia di frasi sconnesse e soprattutto l’andatura barcollante.
Con espresso riferimento a quanto appena esposto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che il giudice può disattendere l'esito fornito dall'alcooltest, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti.
 

D.L. 3 agosto 2007 n. 117

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Allo scoccare dell'esodo estivo, con brillante tempismo, il legislatore ha approvato il D.L. 3 agosto 2007 n. 117, "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". Inutile osservare come, già dal titolo con cui è rubricato, il provvedimento trasudi la ricerca di clamore mediatico. I media, TV e giornali non hanno tardato a dedicare ampio spazio all'argomento. Tuttavia, come quasi sempre avviene, i media tradizionali giocano il proprio poco spazio, o tempo, a disposizione cercando di dare risalto a quegli aspetti destinati a colpire maggiormente l'attenzione dello spettatore/lettore, con buona pace della correttezza dell'informazione e dell'approfondimento giuridico.

Qui è consultabile il testo integrale del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 .

Per chi sia interessato a saperne di più, ecco quindi un breve commento dedicato alle principali modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117.


Eccesso di velocità

Gran parte delle novità riguardano le sanzioni per eccesso di velocità. L'art. 142 del Codice della Strada ha parzialmente mutato la sua formulazione, innalzando gli importi delle ammende per le ipotesi di eccesso di velocità ed introducendo nuove sanzioni (da 500 a 2000 euro, oltre la sospensione della patente) a carico di quegli automobilisti che eccedano i limiti imposti di oltre 60 km/h.
Inoltre, è stato aumentato il numero di punti sottratti dalla patente in caso di superamento del limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h. Infine, per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità dai 10 ai 40 km/h è stata aumentata la durata del periodo di sospensione della patente di guida.

Sempre sul fronte della velocità si è istituito l'utilizzo dei così detti "tutor" ai fini della rilevazione delle infrazioni. Come noto, i tutor avevano, infatti, in precedenza semplice scopo dissuasivo, mostrando all'automobilista la sua velocità di percorrenza sul tratto oggetto della misurazione.

Se da un lato sono state inasprite le sanzioni, dall'altro il legislatore ha inteso offrire agli automobilisti maggiori garanzie circa l'affidabilità dei controlli e delle rilevazioni eseguite. Il  D.L. 3 agosto 2007 n. 117 prevede, infatti, che le postazioni di controllo siano preventivamente segnalate e posizionate in modo da essere ben visibili, "ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. A tal proposito il decreto rinvia, per le modalità di impiego di tali postazioni, alle modifiche che saranno da apportare al Regolamento di attuazione del C.d.S., con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
È un punto, questo, sul quale vale la pena di soffermarsi, poichè tale rinvio crea, al momento un grave vuoto normativo, lasciando insoluta la norma e rimettendo alla discrezionalità dei Giudici l'ingrato compito di giudicare la validità degli accertamenti che frattanto saranno eseguiti. Se da un lato il legislatore intendeva garantire sicurezza, dall'altro, proprio nel momento più critico (gli esodi e contro-esodi di agosto e settembre) ha gettato un'ombra che potrà vanificare l'opera di repressione delle Forze dell'Ordine. Tutte le infrazioni per eccesso di velocità saranno, infatti, rilevate senza che il Regolamento di attuazione del C.d.S. abbia intanto dettato regole precise circa le modalità di preavvertimento della presenza degli autovelox e, pertanto, pare probabile che molti Giudici di Pace (sempre inclini ad assumere le decisioni meno scomode) siano così indotti a dichiarare la nullità dei relativi verbali di accertamento. È facile prevedere che nei mesi avvenire le cancellerie saranno invase da una pioggia di ricorsi.

Al vuoto normativo lasciato dal legislatore ha in parte riparato il Ministero degli Interni che ha prontamente (il giorno stesso dell'approvazione del decreto) diramato una circolare, recante le prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Tra tali disposizioni si legge che: "Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali [...] ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, [...], le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia."
Qui è consultabile il testo integrale della Circolare del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2007 .

Si tratta in ogni caso di una circolare contenete disposizioni operative e non di un testo dotato di "forza di legge", in grado di stabilire concretamente come la presegnalazione degli autovelox debba avvenire.
Aggiornamento al 23.08.2007: il vuoto normativo di cui si diceva è stato frattanto colmato dal decreto del 15 agosto 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 agosto 2007, che ha dato piena attuazione alle norme del Decreto Bianchi 117/2007. Il testo integrale del decreto lo trovate qui: decreto del 15 agosto 2007
Guida senza patente

Per le ipotesi di guida senza patente (o con patente revocata o non rinnovata), il legislatore ha previsto l'arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.


Guida in stato di ebbrezza

In materia di  guida in stato di ebbrezza, è stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue. Nei casi più gravi è stata prevista una sanzione da 1500 a 6000 euro,  con l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da uno fino a due anni. Le pene sono raddoppiate nel caso in cui, dalla guida in stato di ebbrezza, derivino incidenti, con fermo del veicolo per 3 mesi. Qualora il l'automobilista rifiuti di sottoporsi al test, è stata introdotta una sanzione sino a 10000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.

Guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope

Per chi si mette al volante dopo aver assunto stupefacenti l'ammenda è da 1000 a 4000 euro, con l'arresto fino a 3 mesi, e la sospensione della patente fino ad 1 anno. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo per 3 mesi.


Utilizzo del cellulare alla guida

Rincari anche per chi ama guidare tenendosi compagnia al cellulare, senza vivavoce o auricolari. La multa sale fino a 594 euro, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Neopatentati

Dal febbraio 2008 chi avrà conseguito la patente da meno di tre anni non potrà superare gli 80km/h su strade extraurbane, potrà guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kiloWatt/tonnellata, ed in caso di infrazioni per eccesso di velocità subirà multe raddoppiate.
 

Motivi di ricorso

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Un'indicazione tassativa dei motivi per i quali un verbale può essere dichiarato nullo non è oggettivamente possibile. La materia è, infatti, soggetta a continue rivistazioni e reinterpretazioni da parte del legislatore e della giurisprudenza ed i casi concreti possono essere di una varietà pressocchè infinita. Nell’elencazione che segue sono indcati molti dei più frequenti motivi di nullità che può capitare di constatare esaminando un verbale di contravvenzione. Oltre a poter essere una guida pratica al “fai da te”, il nostro intento è offrire prova concreta all’utente di quanto già affermato in precedenza: un verbale esaminato da occhi esperti può rivelare motivi di nullità altrimenti probabilmente insospettabili. Compila il modulo di assistenza e senza alcun impegno esamineranno la documentazione in tuo possesso suggerendoti il rimedio più efficace.




Motivi di nullità relativi alla forma

  • Omessa indicazione che la copia del verbale notificata è autentica e conforme all’originale
  • Omessa indicazione dei rimedi attraverso i quali è consentita l’opposizione
  • Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo
  • Omessa indicazione dell’agente accertatore
  • Omessa indicazione della delibera di autorizzazione di installazione di impianto semaforico
  • Omessa indicazione, sul retro del segnale stradale, della data e del numero della delibera


Eccesso di velocità

  • Omessa informazione circa il controllo della velocità effettuato tramite mezzi di rilevazione elettronica
  • Omessa indicazione della marca e del modello dello strumento misuratore (autovelox)
  • Omessa indicazione del numero di matricola dello strumento misuratore (autovelox)
  • Omessa indicazione del provvedimento di omologazione dello strumento misuratore (autovelox)
  • Omessa indicazione del procedimento di taratura dello strumento misuratore (autovelox)


Mancanza di elementi di riscontro dell’infrazione


  • Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
  • Omessa indicazione di alcun punto di riferimento, nella cui prossimità sarebbe avvenuta l'infrazione
  • Omessa indicazione dell’ora in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione
  • Omessa indicazione del senso di marcia percorso e della dinamica della presunta infrazione
  • Omessa indicazione degli elementi che hanno impedito la contestazione immediata dell’infrazione
  • Per i verbali redatti a mano, inintellegibilità della grafia
  • Verbale redatto dalla Polizia Municipale al di fuori del proprio territorio di competenza
  • Mancanza di visibilità degli agenti del traffico
 

Nullità per omessa autentica

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Sia nel caso in cui una multa venga contestata immediatamente al trasgressore o nell'ipotesi in cui venga notificata per posta in un secondo momento (contestazione differita), al destinatario della sanzione è sempre consegnata una copia del verbale, il cui originale resta agli atti dell'ufficio.
Occorre, pertanto, verificare che nella copia (contestata immediatamente o successivamente notificata) vi sia la dichiarazione autentica di conformità della medesima all'originale. Tale dichiarazione per essere autentica necessita della firma del responsabile e del timbro dell'ufficio. Ciò sta a significare che non è sufficiente una semplice fotocopia o trascrizione del verbale, ma occorre che il pubblico ufficiale attesti che la copia è uguale all'originale conservata agli atti dell'ufficio.
Diversamente, ove tale dichiarazione di conformità manchi ovvero sia irritualmente apposta, al verbale notificato non sarà attribuibile il valore di atto pubblico e pertanto sarà da considerare nullo.

 

Omissione di elementi di riscontro

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Quando una violazione non è immediatamente contestata al trasgressore, ed il verbale è, quindi, successivamente  notificato all'intestatario del veicolo, occorre che esso descriva con esattezza e precisione tutti gli elementi di tempo, di fatto e di luogo relativi all'infrazione.

Tale previsione persegue evidentemente un duplice scopo: da un lato deterrente (per consentire al trasgressore di individuare anche a distanza di tempo quel suo comportamento oggetto d censura da parte dell'amministrazione), dall'altro lato persegue uno scopo di garanzia, fornendo al destinatario della sanzione tutti gli elementi necessari per poterla contestare.

Così ad esempio, ove la sanzione riguardi un ingresso in zona a traffico limitato, sarà bene che il verbale indichi con esattezza non solo la località e la via, ma anche un numero civico (o altro punto di riferimento) nelle cui prossimità l'infrazione sarebbe stata accertata. Oppure ancora, nel caso di una multa per divieto di sosta, sarà opportuno che il verbale indichi anche a quale lato della strada l'autovettura era posteggiata, poichè in determinate vie il divieto può riguardare un solo lato della strada. Oppure, infine, in occasione di un accertamento per eccesso di velocità è necessario che il verbale indichi la direzione di percorrenza, così da individuare il senso di marcia e quindi la corsia in cui l'infrazione sarebbe stata rilevata. In assenza di tali elementi, tornando ai suddetti esempi, sarebbe altrimenti impossibile sollevare eccezioni di nullità circa l'assenza del divieto di sosta su uno dei due lati della strada o circa l'assenza della prevista segnaletica di preavviso su un determinato tratto di strada soggetto a controllo della velocità tramite dispositivi elettronici.
 
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