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Omessa comunicazione dati

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I verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente sono tra i più numerosi che da sempre riceviamo.
Nella maggior parte dei casi, infatti, chi riceve un verbale omette di effettuare la comunicazione. Tale omissione quasi mai deriva dal consapevole intento di trasgredire alla norma in questione (l'art. 126bis del Codice della Strada), ma deriva piuttosto da una incomprensione sia del precetto legale che dell'invito contenuto a verbale.
Chi riceve un verbale è infatti portato generalmente a pensare che:
- se fa opposizione, non deve effettuare la comunicazione, nell'attesa che il ricorso venga in decisione;
- se non fa opposizione, non deve effettuare la comunicazione poichè il pagamento della sanzione pecuniaria comporta un'implicita ammissione di colpa.

Come già accennato l'art. 126bis del Codice della Strada è una norma "ambigua": nella sua formulazione non prevede, infatti, esattamente cosa il conducente sia tenuto a fare nelle diverse circostanze che gli si possono presentare, nè chiarisce come si debba comportare l'automobilista che si trovi nella oggettiva impossibilità di ricordare chi fosse alla guida del proprio veicolo in un dato giorno ed in una data ora. Tale ambiguità è ulteriormente aggravata dalla circostanza che in passato l'art. 126bis è stato oggetto di una censura di incostituzionalità e quindi di una nuova riformulazione da parte del legislatore.

A questa materia abbiamo dedicato uno specifico approfondimento e ci siamo soffermati in modo particolare su quelle motivazioni che il più delle volte hanno incontrato il favore dei Giudici e ci hanno consentito di ottenere l'accoglimento dei nostri ricorsi.

I nostri ricorsi in opposizione ai verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente sono generalmente così strutturati:
In primo luogo evidenziamo i eventuali vizi formali e sostanziali che rileviamo nel verbale. Successivamente facciamo valere la giustificabilità dell'omessa comunicazione per buona fede dell'intimato, poichè la mancata comunicazione è da addurre non ad un volontario intento di trasgredire, ma ad una incomprensione del precetto legale (sotto tale punto di vista citiamo delle specifiche sentenze che hanno esteso il principio civilistico della "buona fede" anche al campo delle sanzioni amministrative). Inoltre, evidenziamo che il difetto di memoria (il non ricordare chi fosse alla guida) non rappresenta un illecito amministrativo, e pertanto non può essere punito (non vi è infatti alcuna norma che impone l'obbligo di ricordare o annotare chi faccia uso del veicolo familiare o aziendale). Infine, ripercorriamo brevemente le diverse formulazioni che la norma ha ricevuto nel corso del tempo, quale motivo dell'ulteriore caos interpretativo che ne ha caratterizzato l'applicazione, rendendone scusabile la sua ignoranza (contrariamente al principio generale, secondo cui l'ignoranza della legge non è una causa di giustificazione degli illeciti).

Se desideri un'analisi specifica del tuo verbale, inviacene copia all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.
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