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Nullità per irregolarità della notifica

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Quando un'infrazione non è immediatamente contestata al trasgressore,  ed il verbale è, quindi, successivamente  notificato all'intestatario del veicolo, occorre che il procedimento di notifica avvenga secondo le prescrizioni di legge.
In primo luogo, affinchè sia valida, è necessario che la notifica avvenga entro 150 giorni dall'accertamento dell''infrazione. Occorre fare attenzione a quanto si è appena detto perchè ha importanza fondamentale: i 150 giorni non decorrono, infatti, dall'infrazione, ma dal momento in cui la stessa  è accertata dall'agente verbalizzante. Il momento dell'infrazione e quello dell'accertamento, potrebbero, infatti anche non coincidere, e questo rappresenta uno dei motivi per cui nella maggior parte dei casi ci si "illude" di poter sollevare ricorso contro multe invece (purtroppo!) valide.
Il caso in cui più di frequente può verificarsi questo sfasamento tra il momento dell'infrazione e quello dell'accertamento, è quello delle multe per eccesso di velocità, la cui rilevazione sia avvenuta tramite l'utilizzo in modalità automatica degli autovelox, ed il cui accertamento, sia, invece, avvenuto nel successivo momento in cui l'agente a ciò preposto ha verificato gli esiti dei riscontri fotografici "catturati" dagli obiettivi degli autovelox.

Come consuetudine per i "calcoli legali dei giorni", il termine di 150 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell'accertamento), fino al 150esimo giorno incluso. Non si conta il dies a quo, ma si conta il dies ad quem.

I verbali non sono atti processuali, per cui non si applica ad essi il termine di sospensione feriale che, per gli atti giuridici, decorre dal primo agosto al quindici settembre.

Nel verbale deve, inoltre, essere presente una relata di notifica in cui il pubblico ufficiale rende noto e verbalizza, con dichiarazione sottoscritta, l'esito delle operazioni effettuate per consegnare il verbale al trasgressore o responsabile solidale, a mani proprie o di persona abilitata alla ricezione atti, così come prescritto dalle disposizioni del codice civile.

È opportuno precisare che il computo del termine di 150 giorni riguarda non la ricezione del verbale da parte del destinatario, ma la consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Resta il problema di come possa essere fornita la prova della tempestività della consegna dell’atto, per la notifica, all’ufficiale giudiziario o alle poste.

La Suprema Corte, con sentenza della sezione 2, n. 23294 del 17/11/2005 ha disposto che in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione della ricevuta. Dunque si tratta di effettuare un accesso agli atti presso gli uffici dell’ente accertatore o di chiederne l'opportuna verifica in sede di opposizione.
 

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