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Opposizione alle cartelle esattoriali

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Avv. Lorenza Agati*

Quando si riceve una cartella esattoriale per prima cosa, quasi istintivamente, si cerca di stabilire da dove possa esser venuta fuori.. In base a questo primo esame, può accadere che nella cartella si trovi un riferimento a “infrazioni del Codice della Strada” non meglio specificate.

Pertanto, in prima battuta, sarà utile andare a recuperare tra i propri documenti eventuali verbali di infrazioni (che sarebbe opportuno tenere conservati) nonché eventuali ricevute di pagamento, etc.
Qualora ciò, per un motivo qualsiasi, non fosse possibile, per avere informazioni più dettagliate sull’origine della cartella occorrerà rivolgersi direttamente all’Ente creditore (non al Concessionario della riscossione, il quale può dare informazioni solo sui pagamenti) ed eventualmente estrarre copia della documentazione.
Fatta questa piccola premessa, passo ad illustrare, privilegiando l’aspetto normativo, il “funzionamento” della cartella esattoriale per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada.

La cartella esattoriale, come precisato dall’art. 206 C.d.S., trae origine (salvo quanto disposto dall’art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689), a seconda dei casi:
a)    dal mancato pagamento in misura ridotta previsto per le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal C.d.S. (da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione)
b)    oppure dal mancato pagamento (da effettuarsi entro 30 giorni dalla notificazione) della somma ingiunta con l’ordinanza prefettizia con la quale viene rigettato il ricorso proposto al Prefetto di cui all’art. 203 C.d.s.
Gli artt. 203 e 205bis C.d.S. prevedono alternativamente la proposizione di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso il verbale con cui viene contestata la violazione sempre nel termine 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Riassumendo, se entro i 60 giorni non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta né è stato proposto ricorso, il verbale diviene titolo esecutivo per la riscossione di un importo pari alla metà del massimo previsto per quella violazione. Quando viene inviata la cartella esattoriale, oltre a quest'importo vengono aggiunte le spese per il procedimento e la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.

La cartella esattoriale deve essere trasmessa entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, salvo i casi di interruzione della prescrizione regolata dalle norme del Codice Civile.

Avverso la cartella esattoriale è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla sua notifica, al Giudice di  Pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689.
La cartella esattoriale è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizione di difendersi – mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dell’ordinanza ingiunzione – o, invece,  la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire.
I motivi in base ai quali è possibile fare ricorso sono, a titolo esemplificativo:
•    vizio di notifica del verbale;
•    sanzione già pagata;
•    trasgressore deceduto;
•    presentazione entro i termini di ricorso al verbale;
•    interessato non più intestatario del veicolo al momento della commessa violazione;
•    cartella esattoriale riferentesi ad un verbale notificato più di 5 anni prima.

Può altresì proporsi opposizione (ma i termini sono in queste ipotesi più brevi) avverso gli atti predisposti dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per contestare la legittimità della notifica della cartella esattoriale o eccepire la sussistenza di sopravvenuti fatti estintivi,  nonché per contestare vizi di forma della cartella esattoriale.

Il ricorso avverso la cartella non può invece essere proposto per contestare nel merito il verbale. Ciò può avvenire, come già detto, entro  i termini per proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di pace contro il verbale.

In alcune ipotesi (per lo più quando vi sia stato un errore della Pubblica Amministrazione nella iscrizione a ruolo dell’importo della sanzione perché ad es. già pagata), la Pubblica Amministrazione può procedere, su richiesta dell’interessato, ad annullamento in autotutela della cartella esattoriale.
In tal caso, occorrerebbe presentare una richiesta alla Pubblica Amministrazione esponendo le proprie ragioni e allegando la documentazione di volta in volta necessaria.
Qualora non venga proposto ricorso entro il termine previsto né pagato l’importo richiesto con la cartella esattoriale entro i 60 giorni dalla notifica, come precisato nella stessa cartella, potrà procedersi all’esecuzione forzata, con il fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. l’automobile) e l’ipoteca sugli immobili di proprietà dell’intestatario della cartella.

Nota sull'autrice: Nasce a Siracusa nel 1974. Laureatasi in Giurisprudenza all’Università di Catania (2000). A pochi mesi dalla laurea e fino alla fine del 2003 ha lavorato presso importanti società di brokeraggio assicurativo nel settore enti pubblici, curando la redazione degli atti, della contrattualistica e la consulenza verso tali enti. Dopo essersi abilitata nel 2004 all'esercizio della professione di Avvocato inizia il suo percorso professionale nella propria città natale rivolgendo la sua attenzione e curando l’aggiornamento in particolare nei campi del diritto civile, diritto di famiglia e dei minori, diritto delle successioni, contrattualistica, risarcimento danni e infortunistica stradale. Dal 2005 è componente dell’ufficio legale di un centro antiviolenza. Dal gennaio 2007 frequenta il corso per abilitarsi alla difesa d’ufficio nel penale.  
 

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