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Riporto quanto leggo sul sito delle Poste a proposito del servizio da lei citato con riguardo agli atti giudiziari:
"Gli atti giudiziari vengono inoltrati al nuovo indirizzo solo se il trasferimento è avvenuto all'interno dello stesso Comune.
Nel caso di cambio di domicilio in altro Comune, gli atti giudiziari, secondo la normativa in vigore (Legge 890/82), non potranno essere reinoltrati al nuovo recapito e saranno quindi restituiti al mittente".
La notifica, a quanto pare, non è stata comunque effettuata entro il termine previsto e su questo potrebbe basarsi un eventuale ricorso.
Per quanto concerne un eventuale rigetto del ricorso da parte del GdP questo è quanto dispone il CdS: "Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata".
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