Discussione: Autovelox mobili
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Vecchio 29-11-2007   #4 (permalink)
Lore
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Il verbale ormai nn l'ho più, l'ho consegnato alla cancelleria del G.d.P.
E' stato notificato tramite posta a mio zio(proprietario)in data 22/05/07; rilevato tramite autovelox 104c-2 sulla sp206 tra Borgo San Siro e Garlasco (PV), direzione Garlasco, in data 14/05/07, dalla Polizia municipale.
Da qui in poi posto tutto il ricorso.

A sostegno dell’opposizione adduce i seguenti motivi:


1. Mancanza di cartelli stradali segnalanti la presenza di autovelox;
2. Gli agenti accertatori e l'apparecchio utilizzato per il rilevamento erano situati in posizione occultata per chi transitava sulla strada;
3. Generica accertazione della funzionalità della strumentazione tecnica predisposta per la rilevazione.;
4. Mancata segnalazione sul verbale del numero di matricola dell’autovelox utilizzato.

Con riferimento al punto 1: Mancanza di cartelli stradali segnalanti la presenza di autovelox

• Come disposto dalla L 168/2002 art 4 c.1 “ Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”

• Dal Decreto Prefettizio ex art 4 dl 121 art 142 e 148 C.d.s. (All.1) “L’installazione o l’utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza degli utenti della strada.”

• Dalla Cassazione Civile, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526: “Obbligo di segnalazione del rilevamento elettronico della velocità su ogni tipologia di strada.”

• E come stabilito dalla Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 23 febbraio – 31 maggio 2007, n. 12833 “disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.”

Sul tratto di strada da me percorso non è invece presente alcuna segnalazione della presenza di autovelox o di altra forma di rilevazione elettronica della velocità, come dimostra anche il video da me esibito come allegato 2, in palese contrasto con le disposizioni sopra citate.


Con riferimento al punto 2: Gli agenti accertatori e l'apparecchio utilizzato per il rilevamento erano situati in posizione occultata per chi transitava sulla strada

• Come disposto dall’ Art. 183 (Art. 43 C.d.s..) (Visibilita' degli agenti del traffico) “Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.”

Nel mio caso invece, mi trovavo nell’oggettiva impossibilità di vedere, anche a distanza minima,la pattuglia dei vigili con annesso autovelox in quanto il dispositivo di rilevamento e gli agenti si trovavano in una rientranza della strada, all’altezza del numero civico 73, riparata da una folta siepe, come mostrano le immagini da me esibite quali allegati 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 e nuovamente l’allegato 2, che ne impediva la visibilità a chi, come me, proveniva da Borgo San Siro ed era diretto a Garlasco, di fatto disattendendo all’articolo sopra citato, chiaro richiamo al compito prima di tutto preventivo della Polizia Stradale.


Con riferimento al punto 3: Generica accertazione della strumentazione tecnica predisposta per la rilevazione

• Come disposto dal Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005 - Art. 4 - “Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 104/C-2” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.”

Ciò premesso, la Legge n. 273 dell’11 agosto 1991 di “Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura” ha introdotto nel nostro paese al fine di assicurare attendibilità e certezza alla taratura degli strumenti elettronici. L’applicazione pratica della legge passa attraverso una specifica procedura che coinvolge i cc.dd. Istituti Metrologici Nazionali, recentemente accorpati in un unico ente, denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso i quali si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia ) effettueranno la taratura degli strumenti con emissione dei relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT). Questa è, in effetti, l’unica via per ottenere la c.d. “riferibilità” e l’attendibilità degli strumenti sottoposti a verifica, prevista nelle norme UNI 30012 e UNI 10012, direttamente applicabili nel nostro paese. Lo stesso ex Ministero dei Lavori Pubblici, con comunicazione prot. 6050 del 27.9.2000, ha riconosciuto la necessità della taratura dei misuratori di velocità degli autoveicoli presso centri accreditati dal SIT. Contesto quindi la sicurezza del regolare funzionamento dell’apparecchio rilevatore della velocità utilizzato in quanto nella notifica pervenutami viene semplicemente riportata la generica dicitura “la perfetta funzionalità è stata verificata prima dell’uso”, affermazione non idonea a fornire la piena prova circa il perfetto funzionamento dell’apparecchio utilizzato la cui funzionalità deve essere verificata presso centri accreditati dal SIT e non dalla Polizia Locale prima dell’utilizzo dell’apparecchio. Viene infatti spontaneo chiedersi come gli agenti possano verificare la funzionalità, con che strumenti, con che qualifiche.
Il controllo della regolare taratura dell’autovelox è assolutamente necessario e, per quanto concerne i misuratori, per essere la loro taratura attendibile, è necessario che venga eseguita con uno strumento a ciò dichiarato idoneo per legge.
In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed credibilità della misurazione.
In assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo; a sostegno di tale tesi, produco inoltre gli allegati 13-14-15-16-17-18 (All. 13: Tribunale di Lodi n. 363/00; all. 14: Giudice di Pace di Vicenza n. 201/06; all. 15: Giudice di Pace di Porretta Terme n. 185/05; all. 16: Giudice di Pace di Pisa n. 1819/05; all. 17: Giudice di Pace di Prato n. 1069/05; all. 18: Giudice di Pace di Empoli n. 678/05) e cito in particolare la sentenza n. 363/00 del Tribunale di Lodi (pag. 21) che, a seguito di una consulenza tecnica, dichiara che: “[...] In assenza di tarature, non è possibile correggere eventuali errori sistematici di uno strumento, né rivelare, e conseguentemente correggere, errori derivanti da variazioni nel tempo delle sue caratteristiche metrologiche. […] i possibili errori di misura derivanti dalla mancanza di tarature possono portare a valori dell’incertezza di misura dal + o – 14,7% al + o – 15,9% […]” a cui va, inoltre, sommata la tolleranza strumentale legale di 5 km/h (ibidem, pag. 22): “ […] la prescrizione relativa alla tolleranza sulle misure stabilita con il decreto in oggetto (Dpr 16/12192, n4951) non è connessa con la precisione (incertezza di misura) dello strumento […] Pertanto, come rilevato dal CTU, a questa tolleranza strumentale deve essere aggiunta l’incertezza di misura.”.
Nel mio caso, qualora non venisse fornita una documentazione relativa all’effettiva e regolamentare procedura di taratura sopra descritta, sarebbe da considerarsi priva di affidabilità, validità e legittimità la rilevazione effettuata.

Con riferimento al punto 4: Mancata segnalazione sul verbale del numero di matricola dell’autovelox utilizzato

Si contesta inoltre la mancanza della segnalazione sul verbale notificato del numero di matricola dell’autovelox usato, di cui si cita solo il modello; questa lacuna comporta quindi l’impossibilità di conoscere quale sia effettivamente lo strumento utilizzato per la rilevazione e di effettuare eventuali verifiche, non potendo sapere se l’apparecchio oggetto delle eventuali verifiche sia lo stesso utilizzato per l’accertamento.


Pertanto, per le motivazioni sopra riportate punti 1, 2, 3 e 4, chiedo l’annullamento della sanzione di euro 148.00, delle spese relative alla notifica di euro 8.20 e della decurtazione di punti 2 dalla patente di guida,



Chiede nel frattempo: la sospensione del provvedimento.


Allegati:
1. Decreto Prefettizio ex art 4 DL 121 _ artt 142 148 cds
2. Video
3. Foto (allegati da 3 a 12)
13. Sentenza Tribunale di Lodi 363/00
14. Giudice di Pace di Vicenza n. 201/06
15. Giudice di Pace di Porretta Terme n. 185/05
16. Giudice di Pace di Pisa n. 1819/05
17. Giudice di Pace di Prato n. 1069/05
18. Giudice di Pace di Empoli n. 678/05.
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