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Vecchio 16-12-2007   #2 (permalink)
inforicorsi
Administrator
 
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Messaggi: 76
Questo del rischio di aumento della sanzione in caso di rigetto è il tema più discusso.

Cerchiamo di fare chiarezza, guardando alle norme.

L'art. 204 (Provvedimenti del prefetto) dice chiaramente:
ll prefetto se ritiene fondato l'accertamento adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

L'art. Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace) dice:
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.


Quindi:
- il prefetto è tenuto a raddoppiare
- il Giudice di Pace può applicare la sanzione che ritiene più adeguata, ma non può applicare un sanzione inferiore al minimo. Nella prassi, salvo rarissime eccezioni, il Giudice di Pace, in caso di rigetto, si limita a confermare la sanzione nel suo importo minimo.
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