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Davanti al Gdp la parte può farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce all'atto di citazione o in atto separato: così recita l'art. 317 cpc.
Fatti semplicemente rilasciare una delega del seguente tenore: io sottoscritta .... delego a rappresentarmi in giudizio la sig.ra .... conferendole ogni facoltà di legge.
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