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Vecchio 25-07-2008   #2 (permalink)
RITABARZACCA
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Omessa comunicazione dei dati
Originalmente inviato da Ricorsi.net Visualizza messaggio
Solo per le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (convertito in legge con la Legge 286/2006), al proprietario, persona fisica, di un veicolo non può applicarsi l’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada - nè la conseguente sanzione prevista dall’art. 180, comma I, del Codice della Strada, per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del proprio veicolo al momento dell’infrazione.

Il citato decreto ha, infatti, posto fine alla problematica relativa all’interpretazione da attribuire all’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada, estendo anche alle persone fisiche la sanzione pecuniaria.
Quindi in sostanza se capisco bene la risposta il mancanza invio del modulo relativo alla comunicazione dei dati del proprietario e del conducente comporta una successiva sanzione pecuniaria con la conseguenza correlata del mancato toglimento dei punti (nel caso la multa comporti la detrazione) e la relativa sospensione della patente (sempre nel caso che il verbale riporti la sospensione)
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