Discussione: Tempi di notifica ...
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Vecchio 31-07-2008   #2 (permalink)
Dott.ssa Ribbeni
Esperto
 
Data registrazione: 16-06-2008
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Salve. Ma la mancata tempestiva comunicazione del cambio di residenza è a Lei imputabile? La possibilità di impugnare un provvedimento decorre dal momento in cui Le viene notificato regolarmente, non da quando Lei ne ha notizia (se ad esempio Le arriva il cedolino postale ma si reca alla posta trascorsi 20 gg) nè da quando semplicemente parte la notifica. In quanto alla tardiva risposta, Lei non può stabilire termini perentori, avrebbe piuttosto potuto avanzare,tramite apposita istanza,una richiesta con la specificazione che in caso di mancata risposta entro 10 gg avrebbe adito le vie legali per la tutela dei Suoi interessi. Il proprietario non viene sanzionato al posto del trasgressore bensì in solido e nel caso in cui si tratti di sanzioni pecunarie. Per tale motivo vi sono delle sentenze della S.C. che dichiarano incostituzionali sanzioni accessorie quali la decurtazione dei punti. E inoltre in molti casi è d'obbligo se non l'immediata contestazione, la identificazione. Nel caso degli autovelox ad esempio viene invitato il contravventore a fornire i dati del conducente e ciò comporterebbe in caso di mancata osservazione una ulteriore sanzione pecuniaria oltre la decurtazione.
Tale disposizine è stata più volte considerata probatio diabolica da una parte e dall'altra violazione del principio del nemo tenetur se detegere...nessuno è tenuto ad accusare se stesso.
In bocca al lupo per il Suo ricorso!
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