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Già. Ho già ritirato una copia presso la cancelleria del Giudice e ce l'ho a casa. Purtroppo però, la contestazione descritta in questo post, fa leva su una motivazione diversa rispetto alla prima. La principale motivazione della prima (oltre ad altre che però non sono state prese in considerazione, per un principio il cui nome latino non lo ricordo, ma che si può tradurre in "se il ricorso è accolto per una sola delle motivazioni contestate, tutte le altre non vengono considerate ai fini dell'accoglimento") era l'effettivo indirizzo a cui era stata spedita la notifica. Quella descritta in questo post, invece, è stata spedita all'indirizzo corretto, ma oltre il termine di 90/150 giorni (e sui termini di 90 giorni - art. 14 della legge nr° 689 del 24 Novembre 1981 - insisto, dato che quell'articolo non è mai stato abrogato nè sostituito ed il principio di specialità di cui all'art. 9 stessa legge si applica “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.” I fatti concernenti questo tipo di cause civili non prevedono disposizioni PENALI (e ci mancherebbe altro! :-) ed in più sembra trattarsi di una ri-notifica, mentre io posso documentare (con le lettere del Ministero dei Trasporti)che alla data della presunta infrazione (ivi anche quella dell'accertamento) i dati presso gli archivi automobilistici erano correttamente aggiornati. Speriaom in bene anche in questa. Nel frattempo prepariaom la terza causa. Nella prossima vita, semmai ci sarà, farò l'avvocato! :-)
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