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Vecchio 04-10-2007   #1 (permalink)
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Suggerimenti per il legislatore
Il D.Lgs 30/95 n. 285 e le succ. modifiche art. 142 comma 8 che scopo
hanno?
Prevenire situazioni di pericolo educando l'automobilista o
effettivamente viene utilizzato per rimpinguare casse comunali?
Nel primo caso mi sembra del tutto inefficace e mal riposto l'uso che
ne viene spesso fatto, se lo scopo è prevenire, inoltrare le notifiche
oltre due mesi dopo l'accertamento non è certo far prevenzione.
Se la sanzione deve educare a rispettare il limite imposto, la notifica
differita concede comunque mesi per continuare a perpetrare il
"pericoloso" comportamento.

Credo che la notifica differita sia un grave ostacolo allo scopo
preventivo/educativo che la legge dovrebbe avere; si potrebbe fissare
in 48 ore (ad esempio) il limite massimo di tempo per la notifica,
penso che le polizie locali abbiano tutti i mezzi per poterlo fare,
magari utilizzando l'inutile seconda pattuglia con i lampeggianti
accesi.
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Vecchio 14-08-2008   #2 (permalink)
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Vivo a Ravenna e lavoro nel ferrarese, ho così avuto modo di leggere della polemica, a mio avviso sterile e unicamente riempi pagina, innescata da un noto quotidiano locale che titolava: “Multata a 51 Km/h” (non ricordo esattamente il titolo); per prima cosa il titolo è una scorrettezza bella e buona, usato ad arte per fomentare il pubblico sdegno.
In secondo luogo, visto che la polemica pone le basi su un uso troppo zelante (ndr comunque corretto a rigor di legge) degli strumenti, anche i termini potrebbero essere usati con medesima precisione: nell’ordinamento italiano non sono previste “Multe” per eccessi di velocità, ne tantomeno sanzioni per eccessi di 1 kilometro orario… visto che la legge dello stato prevede una tolleranza pari al 5%, con un minimo di 5 chilometri orari, tolleranza poi, applicata a rilevazioni effettuate da macchine omologate e certificate per errori non superiori allo zero virgola qualcosa percento.
Messa da parte la cavillotica precisazione e che comunque, anch’io, considero anacronistici alcuni limiti imposti in particolari tratti stradali; vorrei consigliare al Bendin (autore dell’articolo), nonché all’avvocato firmatario del trafiletto e per tutti quelli come lui, come impostare il ricorso:
Signor Giudice, presento ricorso avverso la sanzione in quanto le pubbliche amministrazioni utilizzano gli autovelox solo per far cassa; pensi un po’ signor Giudice, percorrevo la via Pincopallino quando, nonostante io sia patentato e quindi consapevole dei limiti da rispettare, quando a monte del rilevatore c’è sempre un bel cerchio rosso con un 50 scritto dentro, quando a monte del velox c’è un tutor installato dalla provincia che segnala la mia velocità (vedi foto in prima pagina), quando, sempre a monte del velox c’è un bel cartello che avvisa della presenza del rilevatore (o della pattuglia), quando alcuni automobilisti in senso contrario hanno lanciato i loro solidali lampeggi; pensi signor giudice, sono transitato davanti alla colonnina dell’autovelox (un bel box grigio alto 1,6 metri largo e profondo 1m) alla velocità di 56 Km/h e mi è arrivata a casa la sanzione, che decurtata dei 5Km/h di tolleranza mi costringe a pagare ben 36,00 euro.
Signor Giudice questa è vessazione bella e buona, queste amministrazioni usano gli autovelox solo per far cassa e non per far prevenzione.
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