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Gentile Vivo, ai sensi dell'art. 201 del nuovo codice della strada, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore (se identificato) o all'intestatario del veicolo, entro e non oltre 150 giorni dall'accertamento; l'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata entro detti termini. Nel suo caso il decorso di oltre sette mesi tra la violazione e la notifica del verbale la legittima a proporre opposizione adducendo la violazione di legge. In sede di redazione del ricorso, poi, non tralasci di chiedere la sospensione della sanzione fino alla definizione del giudizio; se le verrà concessa non dovrà pagare la multa fino alla pronuncia giudiziale. Quanto all'ultimo quesito, se non ha commesso personalmete l'infrazione dovrà comunicare all'Autorità procedente il nome e le generalità dell'effettivo trasgressore entro 60 giorni dalla notifica del verbale. In tal caso l'amministrazione notificherà la sanzione alla persona da lei segnalata, che sarà onerato dell'eventuale opposizione.
Nel suo caso, tuttavia, sembrano ormai spirati i termini per proporre ricorso, essendo decorsi oltre 60 giorni dalla notifica della sanzione.
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