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L’art. 2 comma 164 del D.L. 3.10.2006 n. 262 convertito dalla L. 24.11.2006 n. 286 è intervenuto sull’art. 126 bis comma II C.d.S. stabilendo che, nel caso di mancata identificazione del conducente autore della violazione, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Riassumendo, in mancanza di opposizione a mezzo ricorso (qualora ve ne fossero i presupposti) e omettendo di comunicare i dati del conducente la conseguenza è che alla multa per eccesso di velocità va aggiunta quella indicata dall’art. 126 bis comma II C.d.S.
Nè l'affermare, sic et simpliciter, che non si ricorda chi fosse alla guida potrebbe ritenersi a mio modo di vedere"giustificato e documentato motivo", se non a condizione di dimostrare che l'autovettura viene utilizzata da diverse persone e non si è in grado di ricostruire chi ne fosse alla guida al momento della violazione (il che costituisce peraltro difficile da giustificare e documentare).
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
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