|
principi generali: un atto pubblico è un atto dotato di fede privilegiata, purchè sia originale o conforme all'originale. Un atto pubblico in fotocopia semplice è una contraddizione in termini.
art. 385, comma 3, del D.P.R. 495/92 “il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, vieni inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato”.
|