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Se il verbale è stato notificato all'indirizzo risultante dal pubblico registro automobilistico/motorizzazione civile (che corrispone al libretto di circolazione del veicolo multato), la notifica è regolare, anche se l'obbligato in solido ha nel contempo di fatto cambiato abitazione.
Se invece il verbale è stato notificato ad un indirizzo diverso, la notifica è nulla e quindi alla totale inefficacia della sanzione.
In quanto il destinatario del verbale non sarebbe venuto a con coscenza dell'atto, e quindi l'opponente non sarebbe mai venuto a conoscenza del verbale di contestazione della violazione.
Il fatto che la notifica, per vie traverse, è stata recuperata dal destinatario, questi ne è venuto a conoscenza comunque dell'atto a suo carico, sanando ingenuamente il grave errore formale, e quindi la notifica si considera, purtroppo nel tuo caso, avvenuta regolarmente !.....che sfiga!
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