|
Notifica della contestazione
Il problema, in realtà, è ben più complesso ed effettivamente esistono due differenti momenti di perfezione della notifica (uno per il notificante ed uno per il notificato), con conseguenti due differenti effetti.
Per farla breve, la Corte Costituzionale, con sentenza 26.11.2002 n° 477, ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario".
Recentemente, poi, la Cassazione civile , sez. tributaria, con sentenza 08.05.2006 n° 10506, continua a distinguere nettamente tra il momento della consegna dell'atto agli Ufficiali Giudiziari, importante per i termini di impugnazione di un provvedimento, ed il momento della notifica, indicato nella certezza che controparte abbia ricevuto il documento che mantiene sempre la sua funzione di atto recettizio (con delle suddivisioni ancora più specifiche, se la giurisprudenza distingue anche tra casi di apposizione della relata di notifica o allegazione dell'avviso di ricevimento).
Come si vede, quindi, per il calcolo dei termini di impugnazione di un atto notificato a mezzo posta occorre considerare il momento di consegna all'ufficiale giudiziario.
A.F.
|