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A distanza di un numero variabile di giorni (generalmente si tratta di qualche settimana), il Giudice esaminerà preliminarmente il ricorso e convocherà l’istante presso l’ufficio. La convocazione avverrà mediante la notifica di un “biglietto di cancelleria”. Il biglietto di cancelleria sarà notificato presso il luogo di elezione del domicilio indicato nel ricorso, purchè sito nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace competente. Proprio per questo, per il caso in cui la residenza del ricorrente sia in altro comune rispetto a quello in cui ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace, nei ricorsi che predisponiamo indichiamo sempre anche il luogo di elezione del domicilio. In base alle ultime modifiche apportate al codice di procedura civile, la notifica potrà avvenire anche tramite fax o posta elettronica. In ogni caso, l'eventuale mancata notifica del biglietto di cancelleria non comporta alcun problema: sarà sufficiente che il ricorrente torni, a distanza di circa un mese, presso l'ufficio per verificare la data di fissazione dell'udienza. In base al carico di lavoro dei singoli uffici giudiziari, l'udienza potrà essere fissata a distanza di qualche mese (generalmente nei piccoli comuni) o anche a distanza di circa un anno (in città come Milano, Roma, Napoli, ecc.). Nel biglietto di cancelleria sarà indicato il nome del giudice, la sezione, la data e l’ora di comparizione. All’udienza, l’istante potrà presentarsi personalmente o delegando un familiare o una persona di fiducia. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice dichiarerà la nullità della sanzione esonerando così l’ingiunto dall’obbligo di pagamento.
Nell'udienza non dovrai fare altro che riportarti a quanto scritto nel ricorso, chiedendone l’accoglimento. Il Giudice esaminerà il verbale (o la cartella esattoriale), leggerà il ricorso, ascolterà le parti se richiesto o ritenuto necessario e deciderà se accogliere o meno l'istanza.
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