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Nel procedimento incidentale che sorge a seguito della richiesta di sospensione, è opportuno fornire tutti gli elementi utili al giudice per disporre il non pagamento dell’imposta iscritta nei ruoli a titolo provvisorio.
Quindi più che argomentazioni di carattere generale, bisogna scendere nei particolari e documentare il danno grave ed irreparabile riferito al caso in specie.
Se si vuole inserire l’istanza di sospensione direttamente nel ricorso ci si può comportare in due maniere:
-Dopo la firma del difensore tecnico in calce al ricorso si può inserire l’istanza ex art. 97, comma 1 del D.Lgs n. 546/1992.
-La sospensione può essere richiesta nel ricorso principale anche in un’altra maniera, cioè inserendo nel ricorso oltre ai motivi di impugnazione anche quelli della sospensione e chiedendo nell’oggetto della domanda, in via preliminare la sospensione dell’atto impugnato.
Nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere il caso di eccezionale urgenza bisogna motivarla e chiedere la sospensione provvisoria inaudita altera parte ex art. 47, comma 3.
La sospensione in via amministrativa può essere richiesta anche contemporaneamente a quella giudiziale, va indirizzata alla competente Direzione regionale delle Entrate oppure al Centro di Servizio per le iscrizioni a ruolo operate da quest’ultimo ufficio.
Il ricorso al Centro di Servizio non importa la sospensione della riscossione; tuttavia, su istanza dell'interessato, ha facoltà di disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo limitato e, comunque, non superiore a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è comunicato al ricorrente e all'esattore. Decorsi i sei mesi dalla data di spedizione dell'originale del ricorso, la sospensione può essere richiesta unicamente alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente.
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