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purtroppo, ad integrazione e conferma di quanto giustamente detto da RIBBENI, la piena conoscenza del fermo amministrativo sul veicolo non viene mai data al malcapitato contribuente il quale viene a sapere di questa "bastardata" (perchè tale è questo modus operandi del ns beneamato fisco e dei soggetti che per esso operano cioè le agenzie di riscossione composte in gran parte da boiardi di stato...) solo a giuochi fatti.
Quando lei andrà ad informarsi presso gli uffici GERIT EQUITALIA di sua competenza (cioè quelli della provincia in cui lei risiede) le rilasceranno "in visione" ma non "in copia" se non dietro espressa istanza (quindi si regoli) gli atti a monte dei quali hanno provveduto ad iscrivere fermo. a questo punto avrà dinanzi a se due strade:
- saldare il dovuto e chiedere contestualmente la cancellazione del fermo;
- contestare nelle opportune sedi gli atti esecutivi con istanza di sospensione immediata, qualora tale sospensiva le venga concessa potrà con copia dell'ordinanza rilasciata dal giudice, recarsi nuovamente presso la gerit e chiedere la sospensione del provvedimento sino alla conclusione del giudizio.
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Avv. Di Giorgio
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