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Vecchio 20-06-2007   #1 (permalink)
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Nulli rilievi Photored
È del 9 gennaio 2007, la sentenza con cui il Giudice di Pace di Lecce ha dichiarato la nulltà del verbale sollevato per un’infrazione accertata a mezzo apparecchio Photored FTR, senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo.Il decreto di omologazione degli apparecchi Photored FTR (decreto del 27 gennaio 2000 - Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici) prevede necessariamente che essi siano utilizzati in presenza dell’operatore di Polizia Municipale e solo come “ausilio a vigile in servizio” per la lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione. Il decreto prevede, inoltre, che sia in funzione, oltre l‘incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell’apparecchio fotografico.

In merito, precisa la sentenza, in deroga al principio generale della contestazione immediata , potrebbe essere ammissibile la contestazione non immediata dell’infrazione, in assenza dell’organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l’applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte: ed in particolare, che l’apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile; che la foto riproduca la panoramica dell’incrocio con il semaforo o l’altra lanterna dopo l’incrocio; che siano scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto (che deve essere visibile) e l’altra quando il mezzo è al centro dell’incrocio; inoltre, proprio perché l’omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi.

Alla luce di tali argomentazioni, il Giudice di Pace di Lecce ha ritenuto insufficiente la sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146 comma 3 del C.d.S., con conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma della L. 689/81, che impone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’ opponente.
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