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Vecchio 28-07-2008   #1 (permalink)
Avv. Favero
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Obbligo comunicazione dati ex art. 126bis comma 2 C.d.S.
Per tutti gli utenti del forum ed in relazione al problema se, nonostante l'opposizione al un verbale di accertamento di violazione del C.d.S., sia comunque necessario fornire i dati del conducente richiesti ex art. 126 bis del C.d.S., segnalo un'importante sentenza del G.d.P. di Bari secondo il quale "solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione principale scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S.".

E’ questo il principio con cui il G.d.P. di Bari ha accolto il ricorso proposto da un automobilista sanzionato per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 126/bis n. 2 C.d.S..

Per il Giudice adito, in virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S., la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

In particolare, per il G.d.P. di Bari, ciò comporta che solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S..

Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente aveva fornito la prova che avverso il verbale elevato dalla Polstrada di Bari era stato proposto ricorso e che il Giudice con provvedimento emesso il 28/3/07 aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Peraltro, nelle more del giudizio, è stata anche fornita prova che il verbale di contestazione impugnato era stato posto nel nulla dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 652/07 con cui veniva accolta l’opposizione.

Pertanto, ha concluso il Giudice, essendo stato posto nel nulla il verbale presupposto, anche il verbale oggetto della odierna impugnazione va posta nel nulla; verbale che, tra l’altro, doveva in ogni caso essere considerato illegittimo essendo stato violato il disposto di cui all’art. 126/bis n. 2 C.d.S. che fa decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione solo dal momento della definizione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso la contestazione.

(G.d.P. di Bari - 08/04/2008 - tratta da ALTALEX - Quotidiano di informazione giuridica. Avvocati e giuristi, legali e magistrati, diritto e fisco)
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