|
Ok, effettivamente il mio primo messaggio era abbastanza ingarbugliato.
Allora: io avevo ricevuto una multa; ho inviato dopo pochi giorni la lettera contenente i dati del conducente, dato che era prevista la decurtazione di punteggio. Nel frattempo decido di fare ricorso al prefetto. Dopo alcuni mesi ricevo l'ingiunzione di pagamento (peraltro tale ingiunzione rientrava nei termini di tempo per poter essere valida). Decido di non presentare ricorso al giudice di pace, dato che ritenevo che il tempo perso per presentare un ulteriore ricorso superasse abbondantemente l'importo della multa. Mi sembra dopo 28 giorni dal giorno in cui ho ricevuto l'ingiunzione, pago (il termine era 30 giorni, sia per pagare che per presentare ricorso). A partire dal trentunesimo giorno, dato che ho pagato e non ho presentato ricorso, la contestazione si intende definita e partono i 30 giorni di tempo che ha l'organo accertatore per decurtare i punti. Dopo circa 3 mesi, ricevo la multa per mancata comunicazione dei dati del conducente. Allora invio una raccomandata in cui spiego come stanno le cose, allegando copia della raccomandata inviata a suo tempo. Allora, la multa me l'hanno annullata (ho un foglio timbrato da loro in cui si dichiara ciò), ma la decurtazione dei punti è stata effettuata ben 95 giorni dopo la definizione della contestazione, e non dopo il tempo massimo di 30 giorni. Vorrei sapere: tale decurtazione è valida?
|