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Ricorso avverso verbale 126 bis (mancata comunicazione dati conducente)
Affinché la procedura ex 126 bis possa essere ritenuta corretta, in ottemperanza al disposto legislativo ed alla recente decisione della Corte Costituzionale n° 27 del 2005, è necessario che l'ente che ha proceduto all'accertamento di una sanzione per la violazione di una norma del Codice della strada, quando tale violazione comporta la perdita del punteggio dalla patente di guida e non è stato possibile, per gli agenti, procedere alla contestazione immediata, proceda nel seguente modo:
1) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non può richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario dell'autovettura;
2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione (in quanto l'obbligato può decidere di pagare la sanzione e, quindi, fare ugualmente ricorso avverso il verbale), l'ente accertatore può richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall'art 126 bis) dando termine all'obbligato di giorni sessanta per la risposta;
3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l'ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni ( ai sensi dell'art. 201 c.d.s.) un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all'art. 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.
Tale procedura è stata tra l'altro ulteriormente precisata proprio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale, al punto 9.1.2, precisa in modo inequivocabile "In nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
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