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Vecchio 20-11-2007   #1 (permalink)
majo471
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Data registrazione: 20-11-2007
Messaggi: 1
comunicazione dati conducente se non identificato
> Ho ricevuto multa per eccesso di velocità lo scorso 6 aprile, multa pagata entro i termini. Era prevista anche una decurtazione di punti.
Dato che l'auto e' intestata alla società per cui lavoro, mi e' stato chiesto di identificare e inviare dati del conducente.
Non e' stato fatto entro i termini richiesti. Rischio un'ulteriore multa e necessità di comunicare i dati comuqnue? Cosa devo fare?
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Vecchio 07-02-2008   #2 (permalink)
dott. Andrea Russo
Junior Member
 
Data registrazione: 06-02-2008
Messaggi: 7
Mancata comunicazione dati del conducente
Nel caso di specie opera l'art. 126 bis del cds, il quale prevede una particolare procedura nel caso di mancata identificazione del conducente al tempo della violazione. Non mi soffermo su tale procedura, piuttosto rispondo alle sue domande.

Non e' stato fatto entro i termini richiesti. Rischio un'ulteriore multa?
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalita' giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta (196 cds).

Devo comunicare i dati comuqnue?
Il termine di 60 gg al fine di comunicare i dati, decorre dalla richiesta.

Sottolineo comunque la possibilità di ricorrere avverso il verbale ex 126 bis (violazione per non aver comunicato i dati del conducente), spesso infatti gli enti accertatori non rispettano la particolare procedura di notifica prevista dalla legge (ad es. nel caso in cui venga notificato il modello "comunicazione dati del trasgressore" contestualmente al verbale di accertamento della violazione).
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Vecchio 08-02-2008   #3 (permalink)
seek
Junior Member
 
Data registrazione: 07-02-2008
Messaggi: 2
Originalmente inviato da dott. Andrea Russo Visualizza messaggio
Sottolineo comunque la possibilità di ricorrere avverso il verbale ex 126 bis (violazione per non aver comunicato i dati del conducente), spesso infatti gli enti accertatori non rispettano la particolare procedura di notifica prevista dalla legge (ad es. nel caso in cui venga notificato il modello "comunicazione dati del trasgressore" contestualmente al verbale di accertamento della violazione).
Purtroppo anch'io sono incappato in questa dimenticanza che mi costa 250€....
Potrebbe spiegarsi meglio per cortesia?

Saluti e grazie
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Vecchio 08-02-2008   #4 (permalink)
dott. Andrea Russo
Junior Member
 
Data registrazione: 06-02-2008
Messaggi: 7
Ricorso avverso verbale 126 bis (mancata comunicazione dati conducente)
Affinché la procedura ex 126 bis possa essere ritenuta corretta, in ottemperanza al disposto legislativo ed alla recente decisione della Corte Costituzionale n° 27 del 2005, è necessario che l'ente che ha proceduto all'accertamento di una sanzione per la violazione di una norma del Codice della strada, quando tale violazione comporta la perdita del punteggio dalla patente di guida e non è stato possibile, per gli agenti, procedere alla contestazione immediata, proceda nel seguente modo:
1) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non può richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario dell'autovettura;
2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione (in quanto l'obbligato può decidere di pagare la sanzione e, quindi, fare ugualmente ricorso avverso il verbale), l'ente accertatore può richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall'art 126 bis) dando termine all'obbligato di giorni sessanta per la risposta;
3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l'ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni ( ai sensi dell'art. 201 c.d.s.) un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all'art. 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.
Tale procedura è stata tra l'altro ulteriormente precisata proprio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale, al punto 9.1.2, precisa in modo inequivocabile "In nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
dott. Andrea Russo non è connesso  
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Vecchio 26-02-2008   #5 (permalink)
mirella cipriani
Junior Member
 
Data registrazione: 18-01-2008
Messaggi: 27
mi sembra che nll'ultima (si spera!) formulazione dell'art 126 bis il richiamo al 180 cds sia sparito ed adesso sia il 126 bis stesso a contemplare una bella sanzione per l'omissione della delazione. questo che significa? cambia o no la procedura sopra evidenziata? a me pare che la sostanza sia rimasta la stessa con i suoi profili di incostituzionalita' ma tant'e' siamo nel paese del gattopardo!.
mirella cipriani non è connesso  
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