Buon giorno, tenga presente che il termine di 15 giorni dall'invio del documento per l'emissione dell'ordinanza da parte della Prefettura e' ordinatorio, ciononostante: - se l'ordinanza non e' emessa entro il suddetto termine lei puo' chiederne la restituzione (con possibilita' di libera circolazione); - se l'interessato non presenta istanza di restituzione, l'ordinanza però potra' essere emessa anche successivamente al 15o giorno.
Per presentare istanza di restituzione può procedere anche tramite la Prefettura-Ufficio Patenti della sua residenza.
Per ottenere la restituzione della patente, può delegare un'altra persona.
Questa si presenterà presso l'Ufficio Patenti della Prefettura, munito di delega (in carta semplice) sottoscritta dal titolare e potrà ritirare la patente in sua vece, firmando per ricevuta.
Nel caso di provvedimento di sospensione disposto a seguito di violazione dell' art. 186/2° comma, nel caso di rilevazione di tasso alcolemico nel sangue in misura superiore a 1,50 g/l la restituzione della patente è subordinata alla esibizione di certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dalla Commissione Medica Provinciale Patenti di guida.
In caso di tasso inferiore, la patente verrà restituita alla scadenza del periodo di sospensione irrogato, ma l'interessato ha comunque l'obbligo di sottoporsi entro 30 giorni a verifica di idoneità psicofisica alla guida presso la citata Commissione Medica, esibendo certificato di idoneità all'ufficio patenti della Prefettura.
Avv. Antonella Dario
_________________
antonella.dario@libero.it