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La ringrazio per la cortese attenzione.
Profitto e Le pongo un ulteriore interrogativo; riporto quanto riscontrato on line:
L'articolo 383 del regolamento del codice della strada cita che il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora... (ecc ecc) ...l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto...
Si ritiene che per tipo di veicolo debba intendersi in via principale la classe di appartenenza dello stesso (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, etc.), poi la categoria della classe di appartenenza (la species: triciclo, quadriciclo, motocarro, motociclo, autovettura, autocarro, autobus, etc.).
L'assenza di elementi aggiuntivi quali la marca (Fiat, Peugeot, etc.), il modello (Panda, Uno, Golf, etc.), il colore (anche nei toni principali, chiaro, scuro, o nei colori base, rosso, etc. ) e qualsiasi altro elemento utile non produce alcun effetto per la correttezza dell'accertamento. Laddove sia possibile senza margine di errore, è corretto, ma non essenziale, indicare anche la marca, modello e ogni altro elemento utile a dare ulteriore certezza alla trascrizione della targa.
Potrebbe indicarmi qualche link ove possa documentarmi sulle pronunce della cassazione da lei indicate? Prima di procedere vorrei una sorta di storico su cui basare il ricorso sebbene questo (mi rendo conto) non possa garantirmi l'esito positivo del ricorso.
Grazie. Saluti.
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