per Laniko:
Salve, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art 187 costituisce reato ed è punito con le pene previste dall'art. 186 comma 2 lettera C.
Tuttavia l'art. 187 comma 4 prevede che gli accertamenti su persone coinvolte in incidenti stradali devono essere effettuati solo "su richiesta degli organi di Polizia stradale".
Se nel suo caso tale richiesta non vi è stata, perchè gli organi di Polizia non avevano motivo di ritenere che tu fossi sotto l'effetto di stupefacenti, e dunque l'accertamento è stato effettuato dal medico "di propria iniziativa", la legittimità di tale accertamento è assai discutibile, e dunque il rifiuto di tale accertamento illegittimo non costituisce reato.
Di conseguenza, se mancano fondati elementi di responsabilità penale, non ti possono neppure applicare la sospensione cautelare della patente di guida.
Per un esame piu' approfondito inviaci gli atti che ti sono stati notificati
inforicorsi@gmail.com!!
Saluti, Massi.