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Salve,
le norme sull'oblazione le trova all'art. 162 codice penale e all'art. 141 disposizioni attuazione cod. procedura penale. Quest'ultimo illustra il procedimento.
In sintesi:
La domanda d'oblazione puo' essere presentata già nel corso delle indagini (quindi fin da ora) al Pubblico Ministero, che la trasmette al GIP.
Al più tardi la domanda deve essere presentata "prima dell'apertura del dibattimento".
L'oblazione estingue il reato, quindi non rimane alcun "precedente".
L'oblazione prevede il pagamento di un terzo del massimo della sanzione, quindi nel suo caso sono poco meno di 700 euro.
Comunque fossi in lei tenterei anche il ricorso al GDP vista la peculiarità della vicenda, e visto che puo' fornire la prova di far uso di un medicinale che altera i risultati dell'alcoltest.
Se il GDP annulla l'ordinanza non serve più neanche la visita disposta, con la stessa ordinanza, dal prefetto.
Per altri consigli ci contatti e ci invii pure la documentazione.
Saluti, Massimiliano
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Dr. Panicucci - massy79po[chiocciola]hotmail.com
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