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Vecchio 12-10-2008   #1 (permalink)
dammiiltre
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Data registrazione: 12-10-2008
Messaggi: 4
Art. 186 2 "C"
Buona sera, l' 8/10/08 sono stato "beccato", art 186 comma 2 "c".
Ora, dopo un paio di giorni passati tra c.d.s., c.p. e qualche inutile incursione nel c.p.p., credo di avere più o meno capito quello che mi aspetta.
Ho comunque qualche domanda da porvi, sopratutto riguardo la procedura penale.
1 - Per un reato penale quale la guida in stato di ebbrezza è valido il 5+15 per la notifica del prefetto?
2 - Non potendo usufruire dell'oblazione in quanto il reato prevede ammenda + arresto, come dovrò scontare l' arresto da tre mesi a un anno? Andrò in galera??
3 - Da quello che ho capito, potrò ricorrere solo per le sanzioni accessorie (sopensione della patente e sequestro dell'auto ai fini della confisca). Sarebbe mia intenzione far ricorso per allungare i tempi del sequestro dell'auto sperando che nel frattempo qualcuno si accorga che questa procedura è oltremodo anticostituzionale. In quale momento del procedimento dovrò fare questo tipo di ricorso?

Vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione datami.
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Vecchio 13-10-2008   #2 (permalink)
Massi_Firenze
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Data registrazione: 28-08-2008
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Messaggi: 146
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salve,
1) no, il 5+15 vale per l'art 218, nel nostro caso si rientra nel 223 CDS.
Le riporto quanto avevo scritto a questo proposito su un altra discussione:
"la Corte di Cassazione ha evidenziato che il ritiro della patente, da parte del Prefetto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, è disciplinato dall'art 223 comma 3 del codice della strada, e non dall'art 218. Quest'ultimo, infatti, si applica alle ipotesi di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, mentre l'art. 223 riguarda le ipotesi di sospensione della patente connessa ad illeciti penali.
Poichè la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, sarà il giudice penale ad applicare, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la sospensione della patente entro i limiti previsti dall'art 186 CDS.
Tuttavia, in attesa della pronuncia del giudizio penale, il Prefetto puo' adottare, in via "provvisioria", la sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 comma 3.
L'art. 223 prevede solo il limite massimo di un anno, mentre non prevede alcun "minimo edittale", dunque il prefetto, in teoria potrebbe sospendere anche soli per 15 giorni. Nella prassi pero' molto spesso il Prefetto sospende per un periodo compreso tra il minimo ed il massimo previsto dall'art 186 per la sospensione definitiva, ovvero quella che sarà applicata dal giudice penale.
La Suprema Corte ha anche chiarito che i termini indicati dall'aer 223 non sono a pena di decadenza ma che, in ogni caso, l'ordinanza deve essere adottata, a pena di nullità, in tempo ragionevoli (Vedi Cass., Sezioni Unite, Sentenza 6 giugno 2007, n. 13226). Dunque se trascorrono "alcuni mesi" (in quel caso erano 8 mesi) tra il fatto e l'adozione dell'ordinanza, questa sarà comunque illegittima"

2) stia tranquillo non andrà in galera! Innanzitutto per arresto e reclusione fino a 2 anni esiste la sospensione condizionale. Poi per le pene detentive fino a 6 mesi è possibile la sostituzione con pena pecuniaria (38 eur ogni giorno di detenzione). (vedi art 53 L. 689/81). La pena puo' scendere anche al di sotto dei 3 mesi se ricorrono le attenuanti e se si scelgono riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, decreto penale).

3) Dal momento in cui le arriva la notifica dell'ordinanza puo' fare ricorso al Giudice di Pace contro la sospensione provvisoria della patente, ma questo non influisce sul procedimento penale, che procede parallelamente e che sarà molto lungo, a meno che non scelga i predetti riti alternativi.

Se vuole un pare per il ricorso ci invii l'ordinanza.
Saluti,
Massimiliano
__________________
Dr. Panicucci - massy79po[chiocciola]hotmail.com
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Vecchio 14-10-2008   #3 (permalink)
dammiiltre
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Data registrazione: 12-10-2008
Messaggi: 4
Buongiorno, grazie mille per l'esauriente risposta. Appena mi verrà notificata l'ordinanza, non mancherò di inviarglela per un suo prezioso consiglio.
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Vecchio 17-10-2008   #4 (permalink)
dammiiltre
Junior Member
 
Data registrazione: 12-10-2008
Messaggi: 4
Buongiorno Massi,
un'informazione riguardo il sequestro del veicolo.
Non ho ancora ricevuto la conferma del fermo amministrativo dal PM.
Devono notificarmelo a casa? Dai carabinieri del mio paese? O dall'avvocato assegnatomi d'ufficio dai carabinieri, preso il cui studio mi è stato eletto domicilio legale?
Il sequestro preventivo effettuato dai carbinieri ha una scadenza?
Grazie in anticipo per l'attenzione datami
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Vecchio 17-10-2008   #5 (permalink)
Massi_Firenze
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Data registrazione: 28-08-2008
Residenza: Firenze
Messaggi: 146
Invia un messaggio via MSN a Massi_Firenze
Dovrebbero fare il sequestro preventivo (che lei mi dice essere già stato fatto), non il fermo amministrativo.
Il sequestro preventivo e gli altri provvedimenti e avvisi penali le saranno nofiticati dove ha eletto domincilio, cioè allo studio dell'avv.
__________________
Dr. Panicucci - massy79po[chiocciola]hotmail.com
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Vecchio 19-10-2008   #6 (permalink)
dammiiltre
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Data registrazione: 12-10-2008
Messaggi: 4
Grazie ancora. Si, il sequestro preventivo è stato fatto direttamente dai carabnieri. Martedi vado dall'avvocato (non quello assegnatomi d'ufficio) con la speranza di riuscire almeno a portare a casa il veicolo il più presto possibile visto che il deposito dovrò pagaralo.
Saluti
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