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salve,
1) no, il 5+15 vale per l'art 218, nel nostro caso si rientra nel 223 CDS.
Le riporto quanto avevo scritto a questo proposito su un altra discussione:
"la Corte di Cassazione ha evidenziato che il ritiro della patente, da parte del Prefetto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, è disciplinato dall'art 223 comma 3 del codice della strada, e non dall'art 218. Quest'ultimo, infatti, si applica alle ipotesi di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, mentre l'art. 223 riguarda le ipotesi di sospensione della patente connessa ad illeciti penali.
Poichè la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, sarà il giudice penale ad applicare, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la sospensione della patente entro i limiti previsti dall'art 186 CDS.
Tuttavia, in attesa della pronuncia del giudizio penale, il Prefetto puo' adottare, in via "provvisioria", la sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 comma 3.
L'art. 223 prevede solo il limite massimo di un anno, mentre non prevede alcun "minimo edittale", dunque il prefetto, in teoria potrebbe sospendere anche soli per 15 giorni. Nella prassi pero' molto spesso il Prefetto sospende per un periodo compreso tra il minimo ed il massimo previsto dall'art 186 per la sospensione definitiva, ovvero quella che sarà applicata dal giudice penale.
La Suprema Corte ha anche chiarito che i termini indicati dall'aer 223 non sono a pena di decadenza ma che, in ogni caso, l'ordinanza deve essere adottata, a pena di nullità, in tempo ragionevoli (Vedi Cass., Sezioni Unite, Sentenza 6 giugno 2007, n. 13226). Dunque se trascorrono "alcuni mesi" (in quel caso erano 8 mesi) tra il fatto e l'adozione dell'ordinanza, questa sarà comunque illegittima"
2) stia tranquillo non andrà in galera! Innanzitutto per arresto e reclusione fino a 2 anni esiste la sospensione condizionale. Poi per le pene detentive fino a 6 mesi è possibile la sostituzione con pena pecuniaria (38 eur ogni giorno di detenzione). (vedi art 53 L. 689/81). La pena puo' scendere anche al di sotto dei 3 mesi se ricorrono le attenuanti e se si scelgono riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, decreto penale).
3) Dal momento in cui le arriva la notifica dell'ordinanza puo' fare ricorso al Giudice di Pace contro la sospensione provvisoria della patente, ma questo non influisce sul procedimento penale, che procede parallelamente e che sarà molto lungo, a meno che non scelga i predetti riti alternativi.
Se vuole un pare per il ricorso ci invii l'ordinanza.
Saluti,
Massimiliano
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Dr. Panicucci - massy79po[chiocciola]hotmail.com
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