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Nel giro di poche ore ti risponderemo

Nella nostra risposta ti indicheremo se riteniamo ricorrano i presupposti per l'opposizione, ti diremo fin da subito su quali motivazioni riteniamo potrà essere fondato il ricorso ed, infine, ti comunicheremo il costo che avrebbe affidare a noi la redazione del ricorso. La valutazione preventiva è gratuita e non vincolante.

Siamo al tuo fianco
Dalla richiesta di valutazione gratuita del verbale, fino all'accoglimento del ricorso, i nostri consulenti saranno sempre al tuo fianco. Anche se non hai esperienza nè competenza in materia, per qualsiasi dubbio potrai contattarci al numero verde 800.810.299. I nostri consulenti ti offriranno tutte le informazioni necessarie (il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00).

L'assistenza è offerta con la cortese collaborazione degli Avvocati Giuseppe Lorè, Adriano Favero, Carmine Perruolo, Vincenzo Caputo, Valerio Di Giorgio, Veronica Ribbeni, Massimiliano Panicucci.
 
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Vecchio 09-07-2009   #61 (permalink)
rimini81
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Data registrazione: 02-01-2009
Messaggi: 204
Guarda che io pagherò...ma ho conosciuto persone nullatenenti che non hanno mai pagato e lo stato non ha più potuto farsi rivalsa.
Pagare è la soluzione più logica ma se qualcuno fosse veramente impossibilato a farlo è inutile che si torturi il cervello e non dorma la notte. Come dice il mio avvocato (che mi ha tirato fuori dai guai diverse volte.... quello che non hai non dai.)
Ti ricordo che la prescrizione esiste per ogni tipo di reato figuriamoci per quelli amministrativi.
Le tue fonti evidentemente sono diverse dalle mie ma la condanna penale non influerà sulla tua fedina infatti potrai tranquillamente dichiarare di essere incensurato se per lavoro ti dovesse essere utile (la non menzione altrimenti a cosa servirebbe?)
Per il passaporto non saprei dirti ma penso che sia la stessa cosa.
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Vecchio 09-07-2009   #62 (permalink)
flyblu
Senior Member
 
Data registrazione: 05-06-2009
Messaggi: 287
Originalmente inviato da rimini81 Visualizza messaggio
Guarda che io pagherò...ma ho conosciuto persone nullatenenti che non hanno mai pagato e lo stato non ha più potuto farsi rivalsa.
Pagare è la soluzione più logica ma se qualcuno fosse veramente impossibilato a farlo è inutile che si torturi il cervello e non dorma la notte. Come dice il mio avvocato (che mi ha tirato fuori dai guai diverse volte.... quello che non hai non dai.)
Ti ricordo che la prescrizione esiste per ogni tipo di reato figuriamoci per quelli amministrativi.
Le tue fonti evidentemente sono diverse dalle mie ma la condanna penale non influerà sulla tua fedina infatti potrai tranquillamente dichiarare di essere incensurato se per lavoro ti dovesse essere utile (la non menzione altrimenti a cosa servirebbe?)
Per il passaporto non saprei dirti ma penso che sia la stessa cosa.


TRA 0.5 e 0.8 (sola ammenda) puoi fare oblazione il processo penale si estingue e non sei condannato penalmente.

oltre lo 0.8 avrai la tua bella condanna penale o il patteggiamento !!!!

(questo perchè oltre 0.8 è previsto l'arresto, e per come stanno le cose se c'è (ammenda + arresto) non puoi chiedere l'oblazione)

Non influira su i concorsi pubblici perchè potrai comunque farli dato il reato per cui sei stato condannato.
Sicuramente però in un concorso pubblico devi dichiararlo, anzi è tra le cose richieste, SEI OBBLIGATO.

Il problema si pone con i privati, a quanto ho capito io la non menzione è un istituzione atta a fare in modo che il datore di lavoro non sia prevenuto nei confronti di una persona solo perchè sia stata condannata, infatti il decreto penale o il patteggiamento sono CONDANNE penali.
Detto questo la CAZZATA è stata che di recente..da un po di anni.. è stata istituita L'autocertificazione, BENE BENISSIMo, tra le cose che si possono autocerficaRE cè pure quella in cui puoi dichiarare di non avere ricevuto condanne penali, cosa che va in contraddizione con il principio di non menzione.
Se un datore di lavoro ti chiede mi fa un autocertificazione che lei non ha ricevuto condanne penali? (ergo incensurato) COSA DICHIARI?
Se dichiari NO dichiari il FALSO, se dichiari SI dici la verità...a che serve la non menzione?..MAH...

Secondo te il datore di lavoro ti fa spendere soldi, per un certificato? ti chiede l'autocertificazione!!


E comunque alcune condanne penali sono meno pesanti di altre infatti meritano la non menzione come (Le contravvenzioni) ma di condanne SI PARLA SEMPRE...


QUalcuno poi potrebbe pensare ...ALLORA se sono meno pesanti Che CA*ZO..le fanno PENALI !!!

IN Italia non ci si smuove dal PENALE..NOn si arriverà mai a farle solo amministrative e basta.

E per la recidività cercare un altro sistema, non il casellario penale!!

Ultima modifica di flyblu : 09-07-2009 alle ore 11.47.44.
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Vecchio 09-07-2009   #63 (permalink)
MB78
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Data registrazione: 12-02-2009
Messaggi: 44
Ma il discorso della nuove norme che non possono essere retroattive vale solo per il discorso delle 250 euro al giorno per l'arresto o anche per il periodo di sospensione della patente che dara' il giudice penale (perchè sembra che anche quello dovrebbe essere piu' lungo in base agli orari o cose varie)?

Ringrazio chiunque sarà cosi' gentile da darmi una risposta.
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Vecchio 09-07-2009   #64 (permalink)
Avv. Lore
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Data registrazione: 27-01-2009
Residenza: Roma
Messaggi: 6,423
Per tutto ciò che prevede la nuona norma.
Ripeto se la legge successiva prevede vicende più favorevoli si applica anche retroattivamente se non è intervenuta sentenza di condanna definitiva, altrimenti no
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Vecchio 09-07-2009   #65 (permalink)
rimini81
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Data registrazione: 02-01-2009
Messaggi: 204
Da quel che ne sò io....e non è Vangelo ovviamente,la non menzione della pena comporta che se il tuo datore di lavoro ti chiede il certificato penale (alle poste ad esempio lo chiedono...) e non la autocertificazione questa condanna non compare.
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Vecchio 09-07-2009   #66 (permalink)
flyblu
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Data registrazione: 05-06-2009
Messaggi: 287
Originalmente inviato da rimini81 Visualizza messaggio
Da quel che ne sò io....e non è Vangelo ovviamente,la non menzione della pena comporta che se il tuo datore di lavoro ti chiede il certificato penale (alle poste ad esempio lo chiedono...) e non la autocertificazione questa condanna non compare.
si è quello che ho detto io, se un privato chiede il tuo certificato (paga) e lo può ottenere.

anche l'interessato che chiede il certificato paga e lo può avere.

nei due certificati ci sarà scritto che sei pulito.



Visura richiesta da interessato --> compare la condanna per ebbrezza.

Certificato richiesto da : pubblica amministrazione o autorità giudiziarie --> compare la condanna.

Certificato chiesto dall'interessato o da privati --> non compare la condanna (grazie alla non menzione)

Ultima modifica di flyblu : 09-07-2009 alle ore 16.17.18.
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Vecchio 09-07-2009   #67 (permalink)
gino
Senior Member
 
Data registrazione: 12-11-2008
Messaggi: 242
si esatto flyblu.

ATTENZIONE perchè dichiarare il falso nei confronti della pubblica amministrazione è un reato e se verificano logicamente se ne accorgono.

Ad es. tutte le riichieste di passaporto vengono verificate e francamente è da sciocchi prendesi un' altra denuncia penale (com'è successo a molti anche in buona fede) soprattutto in considerazione del fatto che un 186 non è ostativo ne per il rilascio del passaporto (a meno che non si sia provveduto a pagare l' ammenda) ne, in termini generali, per partecipare a concorsi pubblici.
gino non è connesso  
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Vecchio 09-07-2009   #68 (permalink)
Dany78
Junior Member
 
Data registrazione: 29-04-2009
Messaggi: 27
Ragazzi vorrei precisare quanto deduco io: in linea generale i provvedimenti di condanna iscritti nel casellario non vengono mai cancellati (nemmeno in caso di estinzione del reato), salvo che alla morte della persona o quando questa compie l'ottantesimo anno di età.
Vi sono tuttavia delle limitate eccezioni ed una di queste ci riguarda: le condanne per contravvenzioni (e la guida in stato di ebbrezza é una contravvenzione) per le quali é stata inflitta la sola pena dell'ammenda (con il decreto penale si convertono i giorni di carcere in ammenda) si cancellano trascorsi 10 anni dal giorno in cui la pena é stata eseguita o si é in ogni caso estinta.
Quindi la condanna verrà cancellata dopo dieci anni da quando verrà pagata l'ammenda che é stata inflitta (a meno che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, nel qual caso non si cancellerà mai).
Ovviamente una condanna cancellata dal casellario non potrà più comparire in alcun tipo di ceritificato, ma rimarrà registrata in forma anonima ai soli fini statistici. Teoricamente la cancellazione dovrebbe avvenire automaticamente qualora ne sopraggiungano le condizioni; tuttavia non si può sapere cosa accadrà tra 10 anni ... percui converrà, quando sarà il momento, chiedere una "visura" del nostro casellario e, nel caso in cui non vi sia stata la dovuta cancellazione, presentare un'apposita istanza affinché l'ufficio del casellario competente vi provveda.

Cito la fonte da cui ho attinto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 art. 5 L

Chiedo gentilmente agli avvocati del sito se quanto ho capito da questa legge corrisponde a verità oppure ho mal interpretato...
Grazie infinite

Ultima modifica di Dany78 : 09-07-2009 alle ore 20.20.14.
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Vecchio 09-07-2009   #69 (permalink)
flyblu
Senior Member
 
Data registrazione: 05-06-2009
Messaggi: 287
OOO...entriamo nel dopo..
allora...per quel che ho letto in giro..

Estinzione del reato (trascorsi 2 anni dalla condanna a mezzo decreto penale per contravvenzione): non é automatica, ma va richiesta al Giudice dell'Esecuzione. Tuttavia é una procedura semplicissima, si propone con una semplice istanza ed il Giudice decide allo stato degli atti (verificando che vi siano i presuppposti per l'estinzione) senza celebrazione di alcuna udienza.

se per una contravvenzione viene inflitta condanna con decreto penale, il reato é estinto dopo 2 anni se in tale periodo l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. In tal caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non é di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena.
Tuttavia questo non riguarda il casellario: l'iscrizione nel casellario, infatti, non é considerata "effetto penale" della condanna.
Semplicemente il casellario verrà "aggiornato" e dopo il provvedimento di condanna verrà inserita l'annotazione "con provvedimento del Giudice XXX in data XXX é stata dichiarata l'estinzione del reato". Comunque l'annotazione della condanna rimarrà nel casellario, come ho detto sopra, per 10 anni decorrenti dal momento del pagamento dell'ammenda.

le condanne per contravvenzioni per le quali é stata inflitta la pena della sola ammenda (come avviene solitamente in caso di guida in stato di ebbrezza PRIMA FASCIA) e senza che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena si eliminano dal casellario trascorsi 10 (dieci) anni dal giorno in cui la pena é stata eseguita (art. 5 comma 2 lettera d D.P.R. 14/11/2002 n. 313) (sempre che non sia stata chiesta l'oblazione)
.

L'arresto non e' ammenda anche se poi paghi per non andare in carcere.

Ultima modifica di flyblu : 09-07-2009 alle ore 21.15.56.
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Vecchio 09-07-2009   #70 (permalink)
flyblu
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Messaggi: 287
In verita' poi...ho trovato in giro un bell esempietto...
mettiamo che hai ricevuto dall avvocato di ufficio il decreto penale di condanna per la seconda fascia...a quel punto puoi chiedere di fare opposizione..

procedimento per decreto si svolge (unico tra i vari riti penali) senza la partecipazione dell'imputato (il quale potrebbe, fino alla notifica del decreto, non sapere nemmeno di essere sottoposto a procedimento penale) e del suo difensore, é previsto che, entro 15 giorni dall'ultima notificazione effettuata all'imputato ed al difensore, si possa fare opposizione. In caso di opposizione il decreto di condanna viene immediatamente revocato.

Con l'opposizione l'imputato può chiedere il cd. "patteggiamento" (la pena viene "concordata" tra il PM e l'imputato e, se ritenuta congrua e corretta, applicata dal giudice), oppure il giudizio abbreviato (il giudice decide allo stato degli atti senza l'assunzione di nuove prove e può assolvere o condannare: in quest'ultimo caso la pena inflitta viene ridotta di 1/3), oppure ancora il giudizio immediato (é un giudizio ordinario, con l'assunzione di prove -es. testimoni- ed all'esito vi può essere assoluzione o condanna, in quest'ultimo caso senza alcuna riduzione).
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