Un'importante sentenza chiarificatrice con cui la Corte di Cassazione mette il punto sulla questione dell'applicabilità del peridio di sospensione feriale anche nel computo dei termini per la notifica tempestiva dei verbali relativi a presunte infrazioni al Codice della Strada. La Suprema Corte, cassando la sentena del Giudice a quo, si esprime negando che il prescritto termine di 150 giorni possa ulteriormente estendersi, in sospensione, durante il periodo feriale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPADONE Mario - Presidente Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POLIZIANO 70, presso lo studio dell'avvocato MARIA GAETANA TRANFA, difeso dall'avvocato PAGNOZZI Carmine, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI PAUPISI, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 73/03 del Giudice di Pace di VITULANO, depositata il 49/03/03; - udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO; - udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo di ricorso e l'accoglimento del 1^ motivo. Svolgimento del processo Il Giudice di Pace, con sentenza n. 73 del 19 marzo 2003, ha rigettato l'opposizione sul rilievo che al termine di 150 giorni previsto all'art. 201 C.d.S., per la notifica del verbale, si applicherebbe il termine di sospensione per il periodo feriale. Nel merito ha ritenuto infondata l'opposizione dando pieno credito alle risultanze del verbale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C. L. con due motivi. L'intimato comune di Paupisi non ha volto attività difensiva. Motivi della decisione Il motivo è fondato ed ha carattere assorbente. In tema di violazioni al codice della strada, la lettera e la "ratio" della normativa della L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consentono di ampliarne l'applicabilità a termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, che non sono processuali e non sono connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. E, pertanto, la sentenza impugnata avendo disapplicato tale principio deve essere cassata. Poichè dalla sentenza risulta che il verbale venne redatto il 18/04/2002 e fu notificato il 21/09 (rectius 19/09) 2002 deve concludersi che la notifica fu effettuata in violazione del termine di cui all'art. 201 C.d.S., e che, per tale assorbente ragione, l'opposizione doveva essere accolta. Non essendovi altri accertamenti da compiere a tanto può provvedere questa Corte decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Per il principio della soccombenza il Comune di Paupisi va condannato alle spese del giudizio di merito nonchè a quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come nel dispositivo. P.Q.M. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007 |
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