REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CIVITA CASTELLANA SEZIONE CIVILE Il Giudice di Pace, Dott.Fabio Ruffo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 290/06 TRA Xxxxxx xxxxxxx nella sua qualità di Amministratore della Soc. xxxxxxxxx, domiciliata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Civita Castellana RICORRENTE CONTRO Prefetto di Viterbo, domiciliato presso la ben nota sede della Prefettura RESISTENTE OGGETTO: OPPOSIZIONE ex ART. 23 DELLA LEGGE 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativi di sanzione di cui agli atti. Ordinanza ingiunzione n. xxxx/05 Cds avente come oggetto il verbale n. ATXxxxxx per violazione dell’art. 142/9 del CdS Conclusione come da verbale in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva Ne ha dedotto l’illeggitimità;: mancanza di taratura del rilevatore di velocità. Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato. Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione va accolta ed annullato il provvedimento impugnato in quanto sulla regolarità del funzionamento dell’apparecchiatura, l’Amministrazione, non avendo prodotto in atti il certificato di taratura rilasciato dal Centro di Taratura Accreditato SIT previsto dalla legge 273/91 relativo al misuratore di velocità, non ha dato prova dell’esatto funzionamento dell’apparecchiatura per la determinazione della velocità. Sul contenuto del certificato attestante l’esatta funzionalità dell’apparecchiatura accertatrice della velocità, vi è da precisare che solo i Centri SIT sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’Ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (temperatura ed umidità); i campioni nazionali di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura, esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.
P Q M Il Giudice di Pace di Civita astellana, accoglie l’opposizione proposta da xxxxx xxxxx nella sua qualità di Amministratore della Soc. xxxxxx nei confronti del Prefetto di Viterbo ed annulla l’Ordinanza Ingiunzione n. xxxxx/05 CDS. |
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348.5159958
06.99332313







