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Giudice di Pace di Mantova Sent. del 1 marzo 2006

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA

in persona della Dr. Elsa lotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di opposizione ex artt.22 e 23 L.24/11/81 n.689 iscritta al n. 3050/2005 R. G. Contenzioso Civile promossa da:
CAVICCHIOLI BARBARA, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Marruso, opponente,

contro

COMUNE DI BIGARELLO, opposto- in proprio.

In punto a: opposizione a verbale di accertamento n. 474/2005 di infrazione all'art. 142 c. 8 C.d. S.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'opponente: "Annullarsi il provvedimento contestato e, in subordine determinarsi la sanzione nella misura del minimo edittale ai sensi dell'art. 11 L. 689/81 con rifusione delle spese di giudizio".
per l'opposto: Rigettare il ricorso e confermare il verbale in oggetto."


SVOLGIMENTO PROCESSUALE

In data 10/9/2005 a mezzo del servizio postale veniva notificato a Cavicchioli Barbara, quale proprietaria di un veicolo targato CC161 NH il verbale di contestazione di infrazione meglio descritto in epigrafe e datato 25/6/2005 per avere il conducente, in data 20/5/2005 alle ore 9,26, percorso via Stradella n.83 di Bigarello alla velocità di 63 km/h (al netto della percentuale di tolleranza), su­perando il limite di velocità consentito di km. 13.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25/10/2005 la Cavicchioli proponeva opposizione ai sensi di legge e le parti venivano convocate avanti questo giudice con decreto 28/10/2005 per l'udienza del 1/3/06.
Il Comune opposto depositava documentazione e controdeduzioni, chiedendo la reiezione dell'opposizione.
All'udienza sopraindicata compariva l'Avv. F.Benedini in sostituzione dell'Avv. Marruso per il ricorrente che si riportava al contenuto del ricorso.
Per il Comune opposto nessuno compariva.
Ritenuta esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 1/3/2006 le conclusioni dovevano intendersi precisate come in epigrafe. II Giudice decideva come da sentenza che veniva pubblicata mediante lettura del dispositivo.


MOTIVI

L'opposizione proposta dal ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
II ricorrente ha sollevato numerose doglianze, fra le quali l'omessa contestazione immediata dell'infrazione ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Ora si rileva che, a giustificazione della mancata identificazione del trasgressore, il verbale si riporta "ai motivi di cui all'art 201 bis lett.e) CdS poiché le caratteristiche tecniche dell'Auotvelox consentirebbero la rilevazione dell' illecito ad avvenuto transito del veicolo", senza fornire alcun altro elemento atto a supporto di tale sintetica affermazione.

Innanzitutto il semplice rinvio a norme di legge non può integrare la motivazione di un atto amministrativo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.8873/05).
In ogni caso "l'impossibilità" di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari di cui alla lett.e) dell'articolo citato deve essere spiegata e descritta dettagliatamente, non essendo sufficiente una generica ripetizione della norma.
In secondo luogo la modesta, seppur illegittima, velocità tenuta dal conducente del veicolo in oggetto poteva di per sé ben permettere la contestazione immediata dall'infrazione.

E'appena il caso di rilevare che alcune argomentazioni successivamente esposte dal Comune opposto in controdeduzioni non possono in alcun modo assolvere il preciso obbligo di motivazione degli atti amministrativi, che devono essere perfettamente formati ab origine.

La presunta motivazione del fondamento della pretesa sanzionatoria avanzata dal Comune opposto deve quindi considerarsi una formula di stile che non assolve l'obbligo di cui all'art.201 CdS gravante sulla PA e, integrando la motivazione condizione di legittimità dell'atto irrogativi della sanzione, è di tutta evidenza la violazione di legge posta in essere dalla Polizia Locale.

II ricorrente ha pure eccepito la violazione degli artt.43 CdS e 183 Reg. non essendo visibili nel caso di specie né l'auto di servizio né l'accertatore.
Si deve notare che il Comune non ha contestato tale rilievo, ignorandolo totalmente, il chè fa presumere che la circostanza sia rispondente al vero.
L'accoglimento delle argomentazioni sopraestese è assorbente e rende ultroneo l'esame degli altri motivi esposti in ricorso.

Si ritiene da ultimo di accogliere la domanda avanzata dall'opponente in ordine alla rifusione delle spese di giudizio in ragione del comportamento tenuto dal Comune e dell'assoluto difetto di motivazione dei verbale di accertamento. Dette spese vengono liquidate in via equitativa come da dispositivo.


P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento del ricorso di Cavicchioli Barbara, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inoltre tenuto e conseguentemente condanna il Comune opposto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 300,00 in via equitativa, oltre cpa ed IVA.
Mantova, lì 1/3/2006
Il Giudice di Pace
Dott.sa Elsa Iotti

 

 

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